Mi è venuto un dubbio guardando la legge regionale e parlando con un operatore del settore...
ma se un edicolante, in possesso dei requisiti, in presenza di notifica alimentare piano autocontrollo e corretta conservazione prodotti e bla bla bla.... si mettesse a vendere gelati a base di soia ( quindi non derivati del latte )... secondo voi..... potrebbe farlo?
Mi è venuto un dubbio guardando la legge regionale e parlando con un operatore del settore...
ma se un edicolante, in possesso dei requisiti, in presenza di notifica alimentare piano autocontrollo e corretta conservazione prodotti e bla bla bla.... si mettesse a vendere gelati a base di soia ( quindi non derivati del latte )... secondo voi..... potrebbe farlo?
[/quote]
Può vendere anche prodotti con derivati di latte. Mica è vietato.
Se ci sono derivati occorre solo il requisito professionale ... ma se ce lo ha può vendere gelati sia di soia che non.
Grazie mille.
Allego per i lettori del post una cosa che ho trovato proprio oggi.. magari è utile.
Si tratta di una risoluzione del MISE.
Grazie mille.
Allego per i lettori del post una cosa che ho trovato proprio oggi.. magari è utile.
Si tratta di una risoluzione del MISE.
[/quote]
Ciao Alessandro. Non ti ho citato la risoluzione perchè NON RIGUARDA il caso da te prospettato.
Tu facevi riferimento alla legislazione TOSCANA dove il legislatore regionale ha ESCLUSO dal possesso del requisito professionale la vendita presso edicole di pastigliaggi.
Quindi, sebbene siano alimenti ad ogni effetto, non è dovuto il requisito professionale (mentre è dovuta la notifica sanitaria).
Il Ministero affronta il tema diverso per cui il titolare di TABELLA SPECIALE (generi di monopolio) può vendere pastigliaggi senza requisito professionale perchè rientra nell'elenco dei prodotti della tabella speciale. Questo vale ovviamente anche in Toscana, ed anche per le non edicole.
però hai fatto bene a pubblicarlo, è sempre utile!!!!