DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014
[color=red]Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su
internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita'
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. (14A08772) [/color]
(GU n.265 del 14-11-2014)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Visto l'art. 29, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 33
del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7,
secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la
Conferenza unificata";
Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33 del
2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015,
con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un
indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore
trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al
presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il
ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita'
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare sentita la Conferenza unificata";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42";
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013";
Considerato che l'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante: "Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, prevede che entro trenta giorni dalla entrata in
vigore della legge di conversione, vengano emanati i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma
1-bis, e 33, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 33 del
2013;
Considerato che le disposizioni del citato decreto legislativo n.
118 del 2011 che riguardano gli enti territoriali e i loro enti
strumentali, ad eccezione degli enti coinvolti nella gestione della
spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, entrano in vigore il 1° gennaio 2015;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013, i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in
formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo
n. 82 del 2005, e sono riutilizzabili ai sensi di quest'ultimo
decreto, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 11
settembre 2014;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce gli schemi tipo e le modalita' che
le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottano per la pubblicazione sui
propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e
alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,
specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il
formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.
Art. 2
Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da
3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in contabilita'
finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di
cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e
incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi;
le pubbliche amministrazioni in contabilita' economica pubblicano i
ricavi e proventi e i costi, cosi' come rilevati nel proprio budget e
nel bilancio d'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, ciascuna
pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella
sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i relativi
metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Art. 3
Schemi e modalita' da adottare per i dati relativi alle entrate e
alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle
amministrazioni centrali dello Stato
1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di
cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato
sono pubblicati con riferimento all'articolo e con indicazione del
titolo, della natura, della tipologia, della categoria economica e
dell'attivita'/provento, nonche' del centro di responsabilita',
secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. I dati sulla spesa di competenza e di cassa della Legge di
bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con
riferimento al capitolo di spesa e con indicazione dello stato di
previsione, del centro di responsabilita', della missione, del
programma, della categoria economica e della classificazione
funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification
of the Functions of Government), secondo lo schema di cui
all'allegato 1.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai commi 1 e 2 in
un'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle
finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che
ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresi'
i medesimi dati della spesa concernenti il proprio stato di
previsione, secondo le modalita' indicate all'art. 2, comma 3,
tramite un collegamento internet all'apposita sezione del sito del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il
31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quelli
relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 4
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo delle amministrazioni regionali
1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti regionali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi
alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di
consuntivo secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente
decreto.
2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i dati di cui al
comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei
consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le
modalita' indicate all'art. 2.
3. Nelle more dell'armonizzazione contabile, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in
contabilita' finanziaria non hanno l'obbligo di pubblicare il dato di
cassa del bilancio di previsione.
Art. 5
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo degli enti locali
1. Nelle more dell'armonizzazione contabile, gli enti locali in
contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e
alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo
schema di cui all'allegato 3 del presente decreto.
2. Ciascun ente locale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30
giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei
propri organi consiliari, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
Art. 6
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' finanziaria
1. Per le altre amministrazioni in contabilita' finanziaria, i dati
relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a
consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132,
recante "Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano
dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91". In particolare detta pubblicazione, in termini di
competenza e cassa, deve essere in linea con il contenuto
dell'allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente
della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello,
secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto.
2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro
30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei
propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
Art. 7
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della
Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali
1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni
regionali, relativamente alla parte del finanziamento del Servizio
sanitario regionale direttamente gestito di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economico
di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013
(allegato 5 del presente decreto).
2. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal Titolo II
del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende sanitarie delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo gli schemi attualmente
vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dalle intese
Stato-Regioni in materia sanitaria.
3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni
dall'approvazione da parte degli organi competenti, secondo le
modalita' indicate all'art. 2.
Art. 8
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' economica
1. Per le amministrazioni in contabilita' civilistica, i dati
relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a
consuntivo secondo lo schema di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e
modalita' di predisposizione del budget economico delle
Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica" (allegato 6
del presente decreto).
2. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni
dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri
organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
Art. 9
Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle
modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un
indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni
elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del
presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale,
dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della
fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento
ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si
intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati,
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i
festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo
di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine
contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le
tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella
richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era
inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di
contestazione o contenzioso.
6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo e'
utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni
regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili
alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento
all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e
alla componente non sanitaria.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative
allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art.
41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art. 19, comma
4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono
altresi' l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti»,
unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il
consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione
pubblica.
Art. 10
Modalita' per la pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei
pagamenti
1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di
tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente
decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro
il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si
riferisce, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente
articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio
sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare
aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalita' di
pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestivita' dei
pagamenti di cui al presente decreto sono adottati mediante decreti
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 2781
[color=red] Parte di provvedimento in formato grafico (in allegato)[/color]