Data: 2014-11-17 08:52:32

Entrate e spese su INTERNET - regole di pubblicazione (DPCM 22/09/2014)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014
[color=red]Definizione degli schemi e delle modalita' per  la  pubblicazione  su
internet dei dati relativi alle entrate  e  alla  spesa  dei  bilanci
preventivi e consuntivi e dell'indicatore  annuale  di  tempestivita'
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. (14A08772) [/color]
(GU n.265 del 14-11-2014)

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni";
  Visto l'art. 29, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n.  33
del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  e  rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i  dati
relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7,
secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'  definiti  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare  sentita  la
Conferenza unificata";
  Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33  del
2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
secondo cui "Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con  cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento  relativi
agli acquisti di beni, servizi e  forniture,  denominato  'indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti'. A decorrere dall'anno  2015,
con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un
indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato  "indicatore
trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al
presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il
ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare sentita la Conferenza unificata";
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale";
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42";
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013";
  Considerato che l'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, recante: "Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
giustizia sociale", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, prevede che entro trenta giorni dalla entrata  in
vigore della legge di conversione,  vengano  emanati  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'art.  29,  comma
1-bis, e 33, comma 1, del predetto  decreto  legislativo  n.  33  del
2013;
  Considerato che le disposizioni del citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011 che riguardano gli  enti  territoriali  e  i  loro  enti
strumentali, ad eccezione degli enti coinvolti nella  gestione  della
spesa sanitaria finanziata  con  le  risorse  destinate  al  Servizio
sanitario nazionale, entrano in vigore il 1° gennaio 2015;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  33  del  2013,  i  dati  oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa  vigente,  sono  pubblicati  in
formato  di  tipo  aperto  ai  sensi  dell'art.  68  del  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al citato  decreto  legislativo
n. 82 del 2005,  e  sono  riutilizzabili  ai  sensi  di  quest'ultimo
decreto, del decreto legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  e  del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  senza  ulteriori
restrizioni  dall'obbligo  di  citare  la  fonte  e  di  rispettarne
l'integrita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio  2014  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione;
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  giorno  11
settembre 2014;

                              Decreta:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. Il presente decreto definisce gli schemi tipo e le modalita' che
le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottano per la  pubblicazione  sui
propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle  entrate  e
alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e  dell'indicatore  di
tempestivita'  dei  pagamenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il
formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.
                              Art. 2

      Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da
3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni  in  contabilita'
finanziaria pubblicano le entrate e le  spese,  di  competenza  e  di
cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate  e
incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri  bilanci  consuntivi;
le pubbliche amministrazioni in contabilita' economica  pubblicano  i
ricavi e proventi e i costi, cosi' come rilevati nel proprio budget e
nel bilancio d'esercizio.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e  4,  ciascuna
pubblica amministrazione pubblica i dati di  cui  al  comma  1  nella
sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui  all'allegato  A
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli  29  e
33 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  con  i  relativi
metadati, in un formato tabellare di  tipo  aperto  che  ne  consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi  dell'art.  7
del decreto legislativo n. 33 del 2013.
                              Art. 3

Schemi e modalita' da adottare per i dati  relativi  alle  entrate  e
  alla spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e  consuntivo  delle
  amministrazioni centrali dello Stato

  1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza  e  di
cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello  Stato
sono pubblicati con riferimento all'articolo e  con  indicazione  del
titolo, della natura, della tipologia, della  categoria  economica  e
dell'attivita'/provento,  nonche'  del  centro  di  responsabilita',
secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.
  2. I dati sulla spesa di competenza  e  di  cassa  della  Legge  di
bilancio e del Rendiconto generale dello Stato  sono  pubblicati  con
riferimento al capitolo di spesa e con  indicazione  dello  stato  di
previsione,  del  centro  di  responsabilita',  della  missione,  del
programma,  della  categoria  economica  e  della  classificazione
funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification
of  the  Functions  of  Government),  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato 1.
  3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai  commi  1  e  2  in
un'apposita sezione del sito  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che
ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
  4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica  altresi'
i  medesimi  dati  della  spesa  concernenti  il  proprio  stato  di
previsione, secondo  le  modalita'  indicate  all'art.  2,  comma  3,
tramite un collegamento internet all'apposita sezione  del  sito  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro  il
31 gennaio dell'anno successivo a  quello  di  riferimento  e  quelli
relativi al Rendiconto  generale  dello  Stato  entro  il  31  luglio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
                              Art. 4

Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo delle amministrazioni regionali

  1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti regionali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi
alle entrate e alla  spesa  del  proprio  bilancio  preventivo  e  di
consuntivo secondo lo schema  di  cui  all'allegato  2  del  presente
decreto.
  2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i  dati  di  cui  al
comma  1  entro  30  giorni  dall'approvazione  dei  bilanci  e  dei
consuntivi  da  parte  dei  propri  organi  consiliari,  secondo  le
modalita' indicate all'art. 2.
  3.  Nelle  more  dell'armonizzazione  contabile,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti  regionali  in
contabilita' finanziaria non hanno l'obbligo di pubblicare il dato di
cassa del bilancio di previsione.
                              Art. 5

Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo degli enti locali

  1. Nelle more dell'armonizzazione contabile,  gli  enti  locali  in
contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi  alle  entrate  e
alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo
schema di cui all'allegato 3 del presente decreto.
  2. Ciascun ente locale pubblica i dati di cui al comma 1  entro  30
giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi  da  parte  dei
propri organi consiliari, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
                              Art. 6

Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' finanziaria

  1. Per le altre amministrazioni in contabilita' finanziaria, i dati
relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo  e  a
consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre  2013,  n.  132,
recante "Regolamento concernente le modalita' di adozione  del  piano
dei  conti  integrato  delle  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 91". In  particolare  detta  pubblicazione,  in  termini  di
competenza  e  cassa,  deve  essere  in  linea  con  il  contenuto
dell'allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente
della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello,
secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto.
  2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro
30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei  consuntivi  da  parte  dei
propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
                              Art. 7

Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo degli enti del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e  della
  Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali

  1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e  le  amministrazioni
regionali, relativamente alla parte del  finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale direttamente gestito di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
pubblicano i dati relativi alle entrate  e  alla  spesa  dei  bilanci
preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economico
di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dal decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  del  20  marzo  del  2013
(allegato 5 del presente decreto).
  2. Fino all'attuazione delle disposizioni previste  dal  Titolo  II
del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende  sanitarie  delle
regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo  gli  schemi  attualmente
vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e  dalle  intese
Stato-Regioni in materia sanitaria.
  3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro  30  giorni
dall'approvazione  da  parte  degli  organi  competenti,  secondo  le
modalita' indicate all'art. 2.
                              Art. 8

Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' economica

  1. Per le  amministrazioni  in  contabilita'  civilistica,  i  dati
relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo  e  a
consuntivo  secondo  lo  schema  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  27  marzo  2013  recante  "Criteri  e
modalita'  di  predisposizione  del  budget    economico    delle
Amministrazioni pubbliche in contabilita'  civilistica"  (allegato  6
del presente decreto).
  2. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro  30  giorni
dall'adozione dei bilanci  e  dei  consuntivi  da  parte  dei  propri
organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
                              Art. 9

    Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  elaborano,  sulla  base  delle
modalita' di cui ai  commi  da  3  a  5  del  presente  articolo,  un
indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento  relativi  agli
acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture,  denominato:  «indicatore
annuale di tempestivita' dei pagamenti».
  2.  A  decorrere  dall'anno  2015,  le  pubbliche  amministrazioni
elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3  a  5  del
presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di
pagamento relativi  agli  acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture,
denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti».
  3. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo e' calcolato  come  la  somma,  per  ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale,
dei giorni effettivi intercorrenti tra  la  data  di  scadenza  della
fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data  di  pagamento
ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento.
  4. Ai fini del presente decreto e del  calcolo  dell'indicatore  si
intende per:
    a. "transazione commerciale", i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese e  pubbliche  amministrazioni,  che  comportano,  in  via
esclusiva o prevalente, la consegna di  merci  o  la  prestazione  di
servizi contro il pagamento di un prezzo;
    b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario,  compresi  i
festivi;
    c. "data di pagamento", la data di  trasmissione  dell'ordinativo
di pagamento in tesoreria;
    d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
    e.  "importo  dovuto",  la  somma  da  pagare  entro  il  termine
contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i  dazi,  le
tasse  o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella  fattura  o  nella
richiesta equivalente di pagamento.
  5. Sono  esclusi  dal  calcolo  i  periodi  in  cui  la  somma  era
inesigibile  essendo  la  richiesta  di  pagamento  oggetto  di
contestazione o contenzioso.
  6. L'indicatore  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma
1, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66.  Le  amministrazioni
regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili
alla Gestione Sanitaria Accentrata  di  cui  all'art.  19,  comma  2,
lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  7.  Le  amministrazioni  regionali  elaborano  l'indicatore  di
tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e  2,  con  riferimento
all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria  Accentrata  e
alla componente non sanitaria.
  8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative
allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui  all'art.
41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
  9. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art.  19,  comma
4, del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  trasmettono
altresi'  l'«indicatore  annuale  di  tempestivita'  dei  pagamenti»,
unitamente al bilancio consuntivo,  al  Ministero  vigilante  per  il
consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi  all'azione
pubblica.
                              Art. 10

Modalita' per la pubblicazione dell'indicatore di  tempestivita'  dei
                              pagamenti

  1.  Le  amministrazioni  pubblicano  l'«indicatore  annuale  di
tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente
decreto  entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento, secondo le modalita' di cui  al  comma  3  del  presente
articolo.
  2.  A  decorrere  dall'anno  2015,  con  cadenza  trimestrale,  le
amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro
il  trentesimo  giorno  dalla  conclusione  del  trimestre  cui  si
riferisce, secondo le modalita'  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo.
  3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio
sito  internet  istituzionale  nella  sezione    "Amministrazione
trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  in  un  formato  tabellare
aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
                              Art. 11

                        Disposizioni finali

  1.  Gli  aggiornamenti  degli  schemi  e  delle  modalita'  di
pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci
preventivi  e  consuntivi  e  dell'indicatore  di  tempestivita'  dei
pagamenti di cui al presente decreto sono adottati  mediante  decreti
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 settembre 2014

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                              Il Ministro per la semplificazione   
                                e la pubblica amministrazione       
                                            Madia                   

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 2781

[color=red]              Parte di provvedimento in formato grafico (in allegato)[/color]

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