Termini per la pubblicazione degli atti degli organi collegiali dell'ente locale.
Massima
[color=red]L'applicazione del principio contenuto nell'art. 2963, c. 3, c.c., in relazione alla previsione di cui all'art. 1, c. 19, della l. r. 21/2003, fa sì che nell'ipotesi in cui il termine di cinque giorni, entro il quale deve provvedersi alla pubblicazione della deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, scada in un termine festivo, esso sia prorogato di diritto al successivo giorno feriale, senza che tale circostanza (slittamento del termine) possa inficiare l'immediata eseguibilità dell'atto consiliare o giuntale.[/color]
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=44690