Rinnovo incarico DIRIGENTE - senza bando in casi particolari (Corte dei Conti)
Massima deliberazione n. SCCLEG/24/2014/PREV
Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
Presidente: Pietro DE FRANCISCIS
Relatore: Cons Francesco PETRONIO
Data adunanza: 23 ottobre 2014
Data deposito: 29 ottobre 2014
[b][color=red]In tema di Pubblico impiego - Decreto di conferma di dirigenti di seconda fascia ai sensi
dell’art. 19 comma 2 del d.lgs n.165/2001 - Necessità di procedure concorsuali per
l’assunzione del provvedimento di - non sussiste.[/color][/b]
Massima:
[color=blue]Per l’adozione del provvedimento di conferma nelle funzioni dei dirigenti di seconda fascia, non
è obbligatoria l’applicazione della procedura di cui all’art. 19 comma 1-bis del d.lgs
n.165/2001, in quanto la specifica fattispecie del rinnovo può essere considerata una casistica
a sé, sottratta agli obblighi di pubblicità introdotti in via generale da parte del d.lgs n. 150 del
2009.
Le particolari esigenze di servizio atte a giustificare il provvedimento di conferma devono
essere rese ostensive nel provvedimento stesso, costituendo il presupposto che consente di
fare ricorso a tale istituto, alternativo al nuovo conferimento, che implica la conseguenza di
procedere in deroga al generale criterio della concorsualità.[/color]
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_24_2014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2014/delibera_24_2014_massima.pdf
[img width=300 height=36]http://www.corteconti.it/export/system/modules/it.eng.cdcportale/resources/img/header_cartiglio-3_1600.jpg[/img]
Sarebbe opportuno motivare pure la scelta di un nuovo bando quando sia ammesso farne a meno, perché il non-rinnovo non possa essere un mezzo per scaricare arbitrariamente
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