Mi è stata presentata una S.C.I.A. per ottenere un'autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande con qualsiasi gradazione per un circolo privato (A.P.S.). Siccome vi sono dei dubbi sotto l'aspetto urbanistico (tra l'atro vi è in corso uno scambio di comunicazioni tra ufficio urbanistica ed avvocato del circolo in merito) e non avendo inoltre ancora avuto notizia dai Vigili del Fuoco circa il C.P.I. (trattasi di discoteca con una capienza di oltre 300 persone), vorrei sospendere-interrompere i temrini previsti dall'articolo 19 della Legge 241/90 di 60 giorni previsti per la S.C.I.A. Posso farlo d'ufficio, giustificando che il S.U.A.P. necessita di effettuare ulteriori approfondimenti-accertamenti prima del rilascio del titolo autorizzatorio finale, oppure, avendo comunque il "circolo" presentato tutta la documentazione per la somministrazione sono obbligato a concludere nei 60 giorni ? Preciso, per completezza, che è stata convocata per fine mese la Commissione di Vigilanza Comunale.
riferimento id:22864
Mi è stata presentata una S.C.I.A. per ottenere un'autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande con qualsiasi gradazione per un circolo privato (A.P.S.). Siccome vi sono dei dubbi sotto l'aspetto urbanistico (tra l'atro vi è in corso uno scambio di comunicazioni tra ufficio urbanistica ed avvocato del circolo in merito) e non avendo inoltre ancora avuto notizia dai Vigili del Fuoco circa il C.P.I. (trattasi di discoteca con una capienza di oltre 300 persone), vorrei sospendere-interrompere i temrini previsti dall'articolo 19 della Legge 241/90 di 60 giorni previsti per la S.C.I.A. Posso farlo d'ufficio, giustificando che il S.U.A.P. necessita di effettuare ulteriori approfondimenti-accertamenti prima del rilascio del titolo autorizzatorio finale, oppure, avendo comunque il "circolo" presentato tutta la documentazione per la somministrazione sono obbligato a concludere nei 60 giorni ? Preciso, per completezza, che è stata convocata per fine mese la Commissione di Vigilanza Comunale.
[/quote]
per punti:
1) NON E' POSSIBILE sospendere il termine di 60 giorni per le verifiche ed i controlli sulla SCIA (non è possibile mai, per nessun motivo)
2) a maggior ragione non si può mai sospendere alcun termine per effettuare verifiche ed approfondimenti (il termine del procedimento SERVE PROPRIO per fare verifiche ed approfondimenti. Se tutto fosse sempre chiaro il termine sarebbe di 0 giorni!!!)
Ciò detto, la SCIA DI CIRCOLO è comunque valida ed efficace.
Altra cosa è la verifica dell'esistenza di VINCOLI ESTERNI o di TITOLI ABILITATIVI da richiedere per i quali NON HAI IL LIMITE DEI 60 GIORNI.
Se emergesse che l'attività è soggetta agli articoli 68 e 80 del TULPS tu puoi intervenire anche fra 10 anni ... sanzionando l'esercizio senza titolo dell'attività e prescrivendo di dotarsi del relativo titolo, a prescindere da quando è stata fatta la scia.
TI FACCIO UN ALTRO ESEMPIO SPERO CHIARIFICATORE:
Tizio presenta la scia di circolo di somministrazione senza presentare la NOTIFICA SANITARIA.
La SCIA è valida ed efficace e produttiva di effetti. Verificherai i requisiti propri della stessa entro 60 giorni MA NON puoi nè sospenderla nè dichiararla inefficace per il fatto che manca un ELEMENTO ESTERNO alla fattispecie (notifica sanitaria), così come (lo dico come paradosso ma è utile) non ti sogneresti mai di dichiararla inefficace perchè tizio non ha pagato la TASI o la bolletta elettrica!!!!
E' evidente che, nonostante l'efficacia della scia il soggetto se decide di avviare l'attività senza lo farà violando le disposizioni del reg. ce 852/2004 e potrà essere sanzionato, ma ciò non influisce sul titolo "scia" amministrativo.
Sembra un modo di ragionare "contorto" ma è alla base del diritto amministrativo e dei vizi dell'atto amministrativo che vanno sotto il nome di "eccesso di potere".
Qualche spunto: http://www.altalex.com/index.php?idnot=56837
Ciao