buongiorno vorrei aprire una ludoteca prima infanzia ed una ludoteca nello stesso locale le due attività verranno svolte in orari diversi possono coesistere?
Il Comune dice che devo aggiungere un ulteriore filtro tra zona ludoteca prima infanzia e zona dedicata per ludoteca ma sono attività che non devo sovrapporre. Vorre un locale che da 13 mesi a 3 anni con max di 5 ore ci siano progetti educativi prima infanzia e nel poemriggio sala festa o doposcuola per piuù grandi dai 3 anni in su.
Abbiamo tutti i requisiti per gli standard della ludoteca prima infanzia quindi a maggior ragione posso usare il locale nel pomeriggio per attività con bambini dai 3 anni in su?
distinti saluti marco
buongiorno vorrei aprire una ludoteca prima infanzia ed una ludoteca nello stesso locale le due attività verranno svolte in orari diversi possono coesistere?
Il Comune dice che devo aggiungere un ulteriore filtro tra zona ludoteca prima infanzia e zona dedicata per ludoteca ma sono attività che non devo sovrapporre. Vorre un locale che da 13 mesi a 3 anni con max di 5 ore ci siano progetti educativi prima infanzia e nel poemriggio sala festa o doposcuola per piuù grandi dai 3 anni in su.
Abbiamo tutti i requisiti per gli standard della ludoteca prima infanzia quindi a maggior ragione posso usare il locale nel pomeriggio per attività con bambini dai 3 anni in su?
distinti saluti marco
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Per punti:
1) attività distinte possono coesistere negli stessi locali
2) se svolte in TEMPI DIVERSI non si pongono problemi e entrambe possono fruire di spazi in comune o dei medesimi spazi
3) se svolte congiuntamente occorre verificare la disciplina di settore che potrebbe imporre l'uso esclusivo di determinate aree
Dalla descrizione sembra che si voglia fare mattina ludoteca prima infanzia e pomeriggio baby-parking e ludoteca per più grandi.
NON VEDO NESSUN PROBLEMA
Grazie . Ma c'è una legge o dei riferimenti normativi in Puglia a riguardo .al suap del comune mi hanno dato o il modulo ludoteca prima indanzia o ludoteca ! Sarebbero attività che funzionerebbero se il locale è idoneo secondo l' Asl per prima infanzia figurarsi per ludoteca normale!
riferimento id:22859Regolamento regionale n. 4/2007
[i]Art. 89
1. Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.
La capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio minimo di 100 mq destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per servizi igienici, non può superare i 20 bambini. In presenza di superfici maggiori, la capacità della struttura può crescere proporzionalmente. In presenza di superfici minori la capacità di struttura può essere ridotta proporzionalmente nella misura di 1 utente ogni 5 mq, fino ad un valore minimo di 80 mq e 16 utenti e fino ad un valore massimo di 300 mq e 60 utenti (53).
Esso si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. È riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di "ludobus", o in altro modo denominato, svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di ludoteca i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli. Di norma il servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente fino a 12 anni). Il servizio di "ludobus" viene organizzato tenendo conto del luogo dove viene realizzato.
Personale
Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati.
Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di un operatore ogni 15 bambini.[/i]
mi son espresso male scusatemi. Sull art. 89 e 90 non ci sono problemi ma il comune mi vieta di fare le due attività quelle di ludoteca e quella di ludoteca prima infanzia. Perchè per loro sono due distinte e separate non posso presentare n° 2 S.C.I.A per lo stesso locale.
Io non riesco a trovare una legge o normativa che dice che due attività se svolte in orari diversi possono coesistere.
mi son espresso male scusatemi. Sull art. 89 e 90 non ci sono problemi ma il comune mi vieta di fare le due attività quelle di ludoteca e quella di ludoteca prima infanzia. Perchè per loro sono due distinte e separate non posso presentare n° 2 S.C.I.A per lo stesso locale.
Io non riesco a trovare una legge o normativa che dice che due attività se svolte in orari diversi possono coesistere.
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Quanto afferma il Comune è contra legem ed in particolare si pone in contrasto con l'art. 35 del Dlgs 59/2010 che LEGITTIMA la presenza negli stessi locali di più attività o della stessa attività con più scia.
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Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
grazie. Ho presentato le due SCIA per il medesimo locale speriamo bene!:)
riferimento id:22859