Data: 2014-11-14 16:44:19

Strutture ricettive: decadenza titolo abilitativo

Si è presentato il caso di un affittacamere professionale e di una CAV (attività svolte dallo stesso soggetto) per le quali è stato accertato dalla Polizia Municipale che sono chiuse da ben oltre 1 anno.
Nella LR 42/2000 non è previsto alcun riferimento al procedimento di chiusura dell'attività riferito a questo specifico caso (o almeno io non lo trovo).
Come si procede in questo caso ?
A quali riferimenti normativi si può fare riferimento nella comunicazione di avvio del procedimento ?

Grazie.

riferimento id:22855

Data: 2014-11-14 17:13:56

Re:Strutture ricettive: decadenza titolo abilitativo

le cose sono due

- o prendi atto della cessazione e fai le relative registrazioni senza fare altro dato che la legge non dispone espressamente che occorre la comunicazione di chiusura

- o costruisci una complessa motivazione per l’applicazione della sanzione:
Nel regolamento puoi rilevare:
[i]Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi, il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d’inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia a[u]nche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell’attività[/i][/u]

[i]Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.
Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
[/i]
nella legge puoi rilevare:
[i]4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni
relative alla struttura e ai servizi offerti :
a) ubicazione e caratteristiche;
b) servizi offerti;
c) numero dei posti letto e delle unità abitative;
d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
[u]e) periodi di apertura.[/u][/i]

Sul punto vedi le sanzioni di cui al comma 4 dell’art. 42 della LR:
[i]E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo [u]o della corrispondente parte del regolamento di attuazione [/u]non altrimenti sanzionati
[/i]

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