Data: 2014-11-14 15:18:24

trattenimenti musicali in esercizi pubblici

Dovendo predisporre il regolamento per i trattenimenti musicali negli esercizi pubblici  (interni ed esterni) vorrei chiedere :
i piccoli trattenimenti (piano bar, musica dal vivo, ecc) i per allietare i clienti, possono essere effettuati in modo permanente, purché non vengano superati i limiti acustici previsti dalla legge e se in possesso del nullaosta di impatto acustico dell'Arpacal ?
L'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 TULPS è riferita ai locali di pubblico spettacolo, per cui necessità la Commissione Comunale di vigilanza ?
La confusione è totale, poiché il problema nasce dai locali (bar, ristoranti) che effettuano musica dal vivo o tramite disk-jockey e arrivano in continuazione lamentele e denunce da parte di cittadini che abitano negli appartamenti soprastanti.
Ho visionato diversi regolamenti ma i dubbi sono rimasti anzi sono aumentati.
Grazie

riferimento id:22854

Data: 2014-11-14 23:12:14

Re:trattenimenti musicali in esercizi pubblici

Un conto sono gli aspetti TULPS e un conto sono gli aspetti relativi all’impatto acustico.
I piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi riconducibili all’art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi), a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del regolamento al TULPS non sono più sottoposti a nessuna abilitazione. Resta inteso che devono essere attività accessorie senza vita autonoma né determinare lo snaturamento dei luoghi. A volte è difficile trovare il confine, in genere se non c’è biglietto né consumazione maggiorata e se i locali le attrezzature restano gli stessi allora l’attività dovrebbe essere legittima

Se un pubblico esercizio con o senza trattenimenti usa impianti di diffusione sonora oppure svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, allora è soggetto, almeno, alla comunicazione ex art. 4 del DPR 227/2011, se non supera i limiti sonori.
Se supera i limiti sonori si va nel regime delle deroghe contingentate o in un intervento per il ripristino delle condizioni di rispetto dei limiti di zona (sanzione + ordinanza). Sono molto sintetico ma òe chiavi di lettura sono quelle che ti ho detto.
I limiti di zona devono essere rispettati in ogni caso.

L’autorizzazione ex art. 68 e 69 sono riferite ai luoghi di spettacolo (discoteche e simili). Se un bar non rispetta le condizioni espresse sopra allora potrebbe essergli imputata la violazione dell’esercizio del locale di PS senza le dovute abilitazioni. Di fronte ad un locale di pubblico spettacolo occorre anche l’autorizzazione (agibilità ) ex art. 80 TULPS e qui entra in gioco la CCVLPS con le diverse condizioni in funzione della capienza maggiore o minore di 200 persone.

riferimento id:22854

Data: 2016-10-07 05:33:18

Re:trattenimenti musicali in esercizi pubblici

TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica

[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590333_10211474249361152_2756922726765660460_n.jpg?oh=7b949086992f21566bcb60038aef5821&oe=5866C23C[/img]

[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]

Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.

http://buff.ly/2d7DUtr

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