Data: 2014-11-14 12:58:35

Da aprile 2015 niente obbligo di esposizione del contrassegno RCA

Da aprile 2015 niente obbligo di esposizione del contrassegno RCA

Il Decreto ministeriale n. 110 del 9 agosto 2013 del Ministero dello Sviluppo economico definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, così come previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[color=red]Il controllo della RCA potrà essere perseguito utilizzando i sistemi di rilevazione automatica delle targhe già in uso per il controllo della velocità e dell’accesso alle Zone a traffico limitato, come telecamere ZTL, autovelox o Tutor[/color]


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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2013, n. 110
Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione  dei
contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile  verso  i
terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore  su
strada,  attraverso  la  sostituzione  degli  stessi  con  sistemi
elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27. (13G00153)
(GU n.232 del 3-10-2013)
  Vigente al: 18-10-2013 



                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                          di concerto con


                            IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'articolo 31  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.  27,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'", il quale, al fine di contrastare
la  contraffazione  dei  contrassegni  relativi  ai  contratti  di
assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi  per  danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore  su  strada,  detta
disposizioni  in  tema  di  dematerializzazione  dei  contrassegni
medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi  elettronici  o
telematici, anche in collegamento con banche dati;
  Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato  articolo  31  del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  l'ISVAP,  la
definizione delle modalita' per  la  progressiva  dematerializzazione
dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti  dei
sistemi  elettronici  o  telematici  sostitutivi  dei  contrassegni
medesimi nonche' la fissazione della loro entrata in vigore;
  Visto l'articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni in legge 17  dicembre  2012,  n.
121;
  Visto l'articolo 45, comma 6, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e l'articolo 127 del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209;
  Ritenuto di dover provvedere  a  dare  attuazione  alla  richiamata
disposizione legislativa contenuta nell'articolo  31,  comma  1,  del
decreto-legge  n.  1  del  2012,  nonche',  limitatamente  alle  sole
informazioni  contenute  nella  banca  dati  di  cui  al  presente
regolamento, dare attuazione al citato  articolo  21,  comma  5,  del
decreto-legge n. 179 del 2012;
  Sentito l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo  13,  decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' subentrato all'ISVAP dall'1 gennaio  2013  ed
ha espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12  aprile
2013;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per  gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;
  Data comunicazione al Presidente del Consiglio in  data  11  giugno
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto  1988,
n. 400;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) "dematerializzazione dei contrassegni":  la  sostituzione  dei
contrassegni  relativi  ai  contratti  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile  verso  i  terzi  per  danni  derivanti  dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi  elettronici
o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca
dati di cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi
o  mezzi  tecnici  di  controllo  e  rilevamento  a  distanza  delle
violazioni  delle  norme  del  codice  della  strada,  approvati  od
omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.  285,  la  corrispondenza  dei  dati  relativi  al
veicolo con l'esistenza e la validita' della  copertura  assicurativa
obbligatoria;
    b) "processo  di  dematerializzazione":  l'insieme  dei  processi
organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei
contrassegni;
    c) "banca dati": quella costituita presso il Centro  elaborazione
dati della Direzione generale per  la  motorizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata  dalle  informazioni
contenute  nell'Archivio  nazionale  dei  veicoli  e  nell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e  226
del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dalle informazioni e
dai  dati  forniti  gratuitamente  dalle  imprese  di  assicurazione,
direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti
presso le associazioni  di  rappresentanza,  relativi  alla  data  di
decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative
r.c. auto dei veicoli a motore;
    d)  "sistemi  elettronici  o  telematici":  il  complesso  delle
procedure  e    tecnologie    utilizzate    per    la    progressiva
dematerializzazione dei contrassegni;
    e)  "impresa  di  assicurazione":  quella  con  sede  legale  nel
territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel  ramo  r.c.  auto;  quella  con  sede
legale in un  altro  Stato  membro  dello  Spazio  Economico  Europeo
abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo  n.
209  del  2005  nel  territorio  della  Repubblica  all'esercizio
dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi, nonche' quella con sede legale in
uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo  28  del  decreto
legislativo  n.  209  del  2005  nel  territorio  della  Repubblica
all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  nel  ramo  r.c.  auto  in
regime di stabilimento.
                              Art. 2


            Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza

  1.  Il  presente  regolamento  definisce  le  modalita'  per  la
progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per
la responsabilita' civile verso i terzi  per  danni  derivanti  dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  su  strada,  attraverso  la
sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, cosi'
come previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
  2. Il processo di dematerializzazione si conclude  entro  due  anni
dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento  con  conseguente
cessazione  da  quella  data  dell'obbligo  di  esposizione  del
contrassegno di  cui  all'articolo  127  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  nonche'  all'articolo  181  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Entro il termine previsto dal successivo articolo  4,  comma  1,
lettera e), la  corrispondenza  dei  dati  relativi  al  veicolo  con
l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa obbligatoria,
potranno essere verificate anche mediante l'utilizzo dei  dispositivi
o  mezzi  tecnici  di  controllo  e  rilevamento  a  distanza  delle
violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati
ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
                              Art. 3


                            Banca dati

  1. Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la  banca  dati  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
  2.  Al  fine  di  garantire  la  completa  dematerializzazione  dei
contrassegni di cui all'articolo 2, comma 1,  nonche'  la  successiva
operativita' dei sistemi  di  controllo  previsti  dall'articolo  31,
comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati e'  alimentata
in  tempo  reale,  all'atto  del  rilascio  del  certificato  di
assicurazione, di cui all'articolo  127  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005,  n.  209  e,  in  ogni  caso,  entro  il  termine  di
decorrenza della  copertura  di  cui  all'articolo  1901  del  codice
civile, nonche' all'atto della sospensione o dell'eventuale  scadenza
anticipata delle coperture assicurative della responsabilita'  civile
per  la  circolazione  dei  veicoli  a  motore.  A  tale  adempimento
provvedono  le  imprese  di  assicurazione,  direttamente  o,  ferma
restando  la  loro  responsabilita'  e  garantendo  comunque  la
veridicita', tempestivita' e validita'  delle  informazioni,  per  il
tramite  degli  intermediari  di  assicurazione  che  ne  hanno
rappresentanza, attraverso  collegamento  web  ed  idonee  interfacce
messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e  trasporti,
ovvero  avvalendosi,  in  alternativa,  di  sistemi  informativi
centralizzati istituiti  presso  le  associazioni  di  rappresentanza
delle imprese di assicurazione.
  3. Le informazioni relative  alla  copertura  assicurativa  per  la
responsabilita' civile verso i terzi sono rese  disponibili  mediante
l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte di chiunque ne
abbia interesse.
  4. Limitatamente alle sole informazioni,  corrispondenti  a  quelle
dei contrassegni, contenute nella  banca  dati  di  cui  al  presente
regolamento,  la  trasmissione  dei  dati  relativi  alla  copertura
assicurativa per la responsabilita' civile verso i  terzi,  rilevanti
in chiave  antifrode,  prevista  al  comma  4  dell'articolo  21  del
decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si  attua,  ai  sensi  del
comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalita' di cui al comma  2
del presente articolo.
                              Art. 4


                  Processo di dematerializzazione

  1.  Al  fine  di  garantire  la  completa  dematerializzazione  dei
contrassegni  assicurativi,  secondo  criteri  di  gradualita'  e
sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati,  il
processo di dematerializzazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), si articola nelle seguenti  fasi,  ciascuna  delle  quali
seguita da un congruo periodo di sperimentazione:
    a) nel termine  di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, la Direzione  generale  per  la  motorizzazione
definisce e rende operativa la  struttura  informatica  del  database
costituente la banca dati di cui all'articolo 3;
    b) nel termine di sessanta giorni dalla  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, la Direzione  generale  per  la  motorizzazione
provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed  il
trasferimento massivo alla banca dati  delle  informazioni  contenute
negli  archivi  istituiti  presso  l'Associazione  nazionale  fra  le
imprese assicuratrici (ANIA);
    c) nel termine di un anno dalla entrata in  vigore  del  presente
regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e,
nel successivo termine di mesi sei, rende operative,  le  connessioni
informatiche, nonche' i sistemi di accesso  e  trasmissione  via  web
delle informazioni  necessarie  all'aggiornamento  del  database,  da
parte delle imprese  di  assicurazione  secondo  tutte  le  modalita'
previste all'articolo 3, comma 2;
    d) nello stesso termine di operativita' di  cui  alla  precedente
lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce  ed
attiva i sistemi di accesso via  web  da  parte  dei  cittadini  alle
informazioni detenute nella banca dati e  indica  le  modalita'  e  i
requisiti per l'accesso;
    e) nel termine di diciotto  mesi  dalla  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, la Direzione  generale  per  la  motorizzazione
definisce e rende operativa la predisposizione della  banca  dati  di
cui all'articolo 3 per garantire la possibilita' di collegamento  con
i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo
del traffico e per il rilevamento a distanza delle  violazioni  delle
norme del codice della strada  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
contenute nel decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  fatta  salva
l'eventuale adozione del decreto di cui  all'articolo  31,  comma  3,
ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012.
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  rendono  noto,  attraverso
comunicazione  fornita  sui  rispettivi  siti  web,  lo  stato  di
realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente
articolo, e delle relative fasi di sperimentazione.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 9 agosto 2013

                                                  Il Ministro dello 
                                                  sviluppo economico
                                                        Zanonato   

Il Ministro delle infrastrutture
      e dei trasporti
          Lupi

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 269

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