Buongiorno
Esiste un termine entro il quale un COMUNE può convocare ed ascoltare un contribuente che ha fatto ricorso avverso un avviso di accertamento e l'irrogazione di una sanzione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico ed h anache richiesto ai sensi dell'art. 18 della L.689781 di essere ascoltato.
grazie.
adriano
L’art. 18 1°c. della L. 689/981, dispone che entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione (del verbale di accertamento) della violazione, l’interessato può presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere ascoltato.
Se l’interessato ha chiesto di essere ascoltato, l’autorità competente non può ma DEVE necessariamente sentirlo, e ciò si ricava dal comma 2 dell’art. 18 cit. quando dice che l’autorità competente adotta l’ordinanza ingiunzione “sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta”.
Quanto al termine entro il quale deve avvenire detta audizione, ritengo che esso coincida con quello entro il quale deve essere emessa l’ordinanza ingiunzione e cioè con il termine di conclusione del procedimento amministrativo volto alla sua adozione.
Che sia necessario esperire un procedimento amministrativo per adottare un’ordinanza ingiunzione, si ricava dallo stesso comma 2 dell’art. 18 cit., dove si dice che l’autorità compente provvede dopo avere esperito una serie di atti od operazioni tra cui, l’audizione degli interessati, la valutazione della fondatezza dell’accertamento e l’esame degli scritti difensivi; inoltre l’ordinanza – ingiunzione, essendo un “provvedimento amministrativo”, non si sottrae alla regola generale della sua adozione al termine di un determinato procedimento amministrativo.
Quanto al termine entro il quale si deve concludere il procedimento per la pronunzia del provvedimento “ordinanza – ingiunzione”, si deve considerare che esso può essere stato determinato dal Comune nel proprio Regolamento generale per la disciplina dei procedimenti amministrativi di sua competenza, o nel Regolamento specifico per la disciplina dei procedimenti sanzionatori, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 2 della L. 241/90, ove sono stabilite le regole per la determinazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza sia delle amministrazioni statali che degli enti pubblici nazionali (v. art. 2, 2°c. L. 241/90) sia delle Regioni che degli Enti Locali (v. art. 29 2°c L. 241 cit.).
Se non è stato stabilito un termine per la conclusione del procedimento per la pronunzia dell’ordinanza ingiunzione, ritengo che, in applicazione del disposto dell’art. 2, 2° c. L.241/90 , valga il termine generale di trenta giorni, applicabile se non è stato previsto un termine diverso, e che quindi l’audizione dell’interessato e l’ordinanza ex art. 18 1°c. della L. 689/981, debbano essere effettuate entro detto termine.