Data: 2014-11-14 10:58:54

Richiesta chiarimenti per attività di acconciatori

Buongiorno.
Relativamente alla normativa vigente in materia di acconciatore, formuliamo i seguenti quesiti:

1) La SCIA di inizio attività può essere presentata da Ditta Individuale il cui titolare non possiede la qualifica professionale, nominando in tal caso un proprio dipendente, quale responsabile tecnico?
In questo caso,tale soggetto, essendo l'unico in possesso del requisito professionale, deve possedere la qualifica professionale per lo svolgimento di tale attività in forma autonoma e non come dipendente?

2) Se la SCIA viene presentata da Ditta Individuale il cui titolare possiede la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività in forma autonoma, può nominare quale Responsabile tecnico se stesso e, in sua assenza, un dipendente che possiede la qualifica professionale di base?

3) Un dipendente che ha esercitato la propria attività presso un acconciatore per 5 anni (dal 2001 al 2005, come risulta dalla visura camerale) può ricoprire la carica di responsabile tecnico?

4) I responsabili tecnici, che non sono titolari di impresa, devono comunque esere iscritti in Camera di Commercio?

Ringraziandovi, inviamo i nostri saluti.


Lorella Zanaboni


riferimento id:22847

Data: 2014-11-14 16:56:14

Re:Richiesta chiarimenti per attività di acconciatori

1) La SCIA di inizio attività può essere presentata da Ditta Individuale il cui titolare non possiede la qualifica professionale, nominando in tal caso un proprio dipendente, quale responsabile tecnico?
[color=red]
Sì, si può fare ma in questo caso non sarà un'impresa artigiana[/color]

In questo caso,tale soggetto, essendo l'unico in possesso del requisito professionale, deve possedere la qualifica professionale per lo svolgimento di tale attività in forma autonoma e non come dipendente?

[color=red]Il resposnsabile tecnico deve avere i requisiti intesi come requisiti "totali" anche perché non ne esistono di intermedi. Attenta, i requisiti ex legge 174/05, sono solo quelli per esercizio autonomo (vedi art. 3, comma 1), gli altri non sono requisiti ma sono tappe di percorsi professionali. Questa suddivisione deriva dalla normativa toscana ma è un'interpretazione impropria.[/color]

2) Se la SCIA viene presentata da Ditta Individuale il cui titolare possiede la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività in forma autonoma, può nominare quale Responsabile tecnico se stesso e, in sua assenza, un dipendente che possiede la qualifica professionale di base?

[color=red]Sì, può nominare sé stesso. In questo caso è inutile che ne nomini un altro anche se la legge non esclude che possano essere indicati più responsabili tecnici. Ciò può essere utile in caso di assenze.[/color]

3) Un dipendente che ha esercitato la propria attività presso un acconciatore per 5 anni (dal 2001 al 2005, come risulta dalla visura camerale) può ricoprire la carica di responsabile tecnico?

[color=red]Se l'esperienza non è stata riconosciuta dalla CCIAA in tempo e quindi se il soggetto non ha acquisito la qualifica, non può vantare i requisiti professionali. Oggi deve fare necessariemante l'esame teorico-pratico.[/color]

4) I responsabili tecnici, che non sono titolari di impresa, devono comunque esere iscritti in Camera di Commercio?

[color=red]Devono essere iscritti al REA, vedi art. 3, comma 5-bis della legge 174/05 così come modificata dal d.lgs. n. 147/12:
[i]5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività[/i][/color]

Ringraziandovi, inviamo i nostri saluti.

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