Data: 2014-11-14 10:18:57

Professionista in prestazione occasionale e temporanea e CCIAA competente

Ministero dello Sviluppo Economico

PROT. N. 197743 del 10/11/2014

Oggetto: Parere su dichiarazione di conformità degli impianti resa da impresa operante in Italia in regime di prestazione occasionale e temporanea.

E’ pervenuto allo scrivente il quesito formulato da codesto SUEP e trasmesso con messaggio di
posta elettronica del 22 settembre u.s., volto ad «ottenere delucidazioni in merito alla possibilità, da parte delle
imprese estere che operano in Italia in regime di “prestazione occasionale temporanea” di cui all’art. 9 del D.Lgs.
206/07 (nella fattispecie installatrici di impianti all’interno di un edifico privato), di redigere al termine dei lavori le
dichiarazioni di conformità degli impianti, obbligatorie ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22.01.2008, n. 37 e necessarie ad
ottenere il certificato di agibilità».
In relazione alla questione posta, si rappresenta quanto di seguito.
Come noto, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento nell’ordinamento
interno della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, reca al suo
Titolo II disposizioni volte a disciplinare la libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE. Gli
articoli 9 e seguenti del decreto afferiscono all’esercizio, in modo temporaneo ed occasionale, di una
attività professionale da parte di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro dell’Unione
europea. In particolare, l’articolo 10 prevede che il prestatore, in occasione della prima prestazione di
servizi sul territorio dello Stato, sia tenuto a darne in anticipo informativa all’Autorità nazionale
competente, trasmettendo ad essa una dichiarazione scritta contenente le informazioni e corredata della
documentazione previste dalla norma. Il successivo articolo 11 stabilisce che, per le professioni che non
beneficino del riconoscimento automatico ai sensi del Titolo III, Capo IV, del decreto e che presentino
ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l’Autorità nazionale competente
possa procedere allo svolgimento di una verifica delle qualifiche del prestatore, preliminare rispetto alla
prestazione del servizio da parte di questi.
Nella fattispecie oggetto del presente parere è individuata in capo a questa Amministrazione,
attraverso gli Uffici della scrivente Direzione Generale all’uopo preposti, la competenza a ricevere la
predetta dichiarazione preliminare, ed è ad essa correlativamente attribuito il compito della conseguente
verifica dei requisiti professionali. Della procedura amministrativa avviata dal prestatore comunitario è
data informazione per il tramite del sito internet istituzionale di questo Dicastero.
E’ opportuno evidenziare che l’invio nei modi di legge della dichiarazione preventiva da parte del
prestatore comunitario che intenda operare in Italia in regime di libera prestazione occasionale e
temporanea, e l’esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione o comunque l’assenza di
determinazioni nel termine previsto dalle disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto legislativo
206/08, costituisce condicio sine qua non affinché l’impresa dichiarante possa considerarsi abilitata alla
prestazione del servizio per l’anno in corso nell’intero territorio nazionale.
[color=red]Nel contesto della questione posta all’esame della scrivente Amministrazione, codesto Servizio
chiede se le imprese comunitarie così abilitate alla prestazione dell’attività professionale in regime di
libera prestazione temporanea ed occasionale «possano rilasciare [le] dichiarazioni di conformità» degli
impianti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici). [/color]La formulazione del quesito è determinata dal disposto dell’articolo 11,
là ove, nel disporre il deposito della dichiarazione di conformità presso lo Sportello unico per l’edilizia,
esso prevede anche la verifica dell’abilitazione dell’installatore da parte della competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Relativamente al primo profilo, ovvero alla possibilità per una impresa comunitaria operante in
Italia in regime di libera prestazione temporanea ed occasionale, si fa integrale rinvio a quanto già
chiarito da questa Amministrazione con la propria nota prot. n. 15314 del 6 agosto 2008, nella quale, in
relazione ad analoga fattispecie, rilevata l’assenza di qualsivoglia discrasia «tra la disciplina comunitaria (artt.
49 e 50 del Trattato [attualmente, rispettivamente, articoli 56 e 57 TFUE]; artt. 5 e sgg. della Direttiva
2005/36/CE, recepita nel surrichiamato decreto legislativo 206) e la normativa italiana in materia di sicurezza degli
impianti», si concludeva nel senso di ritenere che «l’impresa comunitaria in libera prestazione di servizi è
comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore
italiano».
In considerazione del carattere comunitario dell’impresa installatrice e dell’ambito territoriale
dell’abilitazione da essa eventualmente conseguita in esito alla predetta procedura di dichiarazione
preventiva a questa Amministrazione è, tuttavia, evidente l’assenza del necessario riferimento
territoriale per l’individuazione della Camera di commercio competente allo svolgimento delle verifiche
demandatele dal decreto ministeriale 37/2008.
[color=red]Nell’ottica di fornire una interpretazione della disciplina vigente che riunisca in un quadro
complessivamente coerente le norme poste dal legislatore, attraverso un adeguato raccordo di esse, si
ritiene che codesto Servizio non possa che far riferimento alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto dell’intervento
installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione
depositata dall’impresa comunitaria. [/color]La Camera di commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche
affidatele dalla disposizione regolamentare consultando le informazioni relative alle dichiarazioni
preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui questa Amministrazione cura, come detto, la
pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale1
.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)


1 La sezione del sito internet del Ministero è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Home (www.mise.gov.it) »
Impresa e Internazionalizzazione » Mercato e consumatori » Servizi e professioni » Riconoscimento delle qualifiche
professionali estere » Prestazioni occasionali.
Al momento della redazione della presente nota l’elenco dei soggetti abilitati è pubblicato al seguente indirizzo:
http://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/mercato/prestazioneoccasionale.pdf

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=1626&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&MvediT=1&cattitle1=Circolari,%20Note,%20Direttive%20e%20Atti%20di%20indirizzo&partebassaType=0&showMenu=1&showCat=1&idarea4=0&idareaCalendario1=0&directionidUser=0&id=2031614&viewType=0

[img width=300 height=51]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/templates/mse/images/logo.png[/img]

riferimento id:22840
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it