Introdotto in Italia il Certificato di successione europeo
[color=red]Eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità potranno fare valere all'estero senza necessità di compiere in loco ulteriori atti formali, la loro qualità e i connessi diritti, poteri e facoltà.[/color]
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83, la norma che introduce il Certificato successorio europeo (CSE), il cui rilascio sarà a cura dei notai.
Il Notariato ha precisato sul punto che si tratta di un nuovo strumento europeo di diritto uniforme, mediante il quale eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità potranno fare valere all’estero, senza necessità di compiere in loco ulteriori atti formali, la loro qualità e i connessi diritti, poteri e facoltà.
- Il CSE è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro ma produce effetti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.
- I notai potranno rilasciare il CSE a partire dal 17 agosto 2015, per le successioni aperte a partire da tale data.
E’ possibile richiedere il rilascio del CSE a qualsiasi notaio italiano (senza limiti di competenza territoriale legata al luogo dell’apertura della successione e/o della situazione dei beni ereditari) nei seguenti casi:
- se la residenza abituale o cittadinanza del defunto è in Italia al momento della morte, o nel caso in cui non siano trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di tale residenza e la richiesta del CSE;
- se il defunto ha optato per la legge italiana in quanto legge della cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte;
- in presenza di un collegamento sufficiente del nostro Stato con la successione e in assenza di altra autorità competente.
La Direzione
(13 novembre 2014)
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[color=red]LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea[/color]
2013-bis. (14G00174)
(GU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)
Art. 32 Disposizioni in materia di certificato successorio europeo
1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e
seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, e' rilasciato, su richiesta di una
delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento
stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli da 62 a 73 del citato regolamento.
2. Avverso le decisioni adottate dall'autorita' di rilascio ai
sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 e' ammesso
reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo
in cui e' residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di
procedura civile.
3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del
certificato di eredita' e di legato.