Data: 2014-11-13 10:52:00

Alla PEC presentata da professionista va allegata la PROCURA SPECIALE

Alla PEC presentata da professionista va allegata la PROCURA SPECIALE

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[color=red]Tar Abruzzo, Pescara, sentenza n. 347 del 15 luglio 2014[/color]

N. 00347/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2013, proposto da:
Sabatino di Properzio s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di
Baldassarre, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via
Venezia, 25;
contro
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio
eletto in Pescara, presso l’Ufficio Legale del Comune;
per ottenere
- l’annullamento del provvedimento 10 luglio 2013, n. 97115, del Dirigente dello
Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Pescara di comunicazione della
“avvenuta archiviazione d’ufficio” della richiesta di permesso di costruire
trasmessa via PEC dalla ricorrente il 30 ottobre 2012; nonché di tutti gli atti
presupposti, connessi e conseguenti;
- l’accertamento della avvenuta formazione tacita del titolo edilizio per decorso dei
termini di cui all’art. 20 del D.P.R. 380/01 e la condanna dell’Amministrazione comunale al rilascio materiale del titolo abilitativo richiesto;
- o, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione all’espletamento ed alla
definizione della relativa procedura istruttoria, con l’adozione di un provvedimento
espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Michele Eliantonio e
uditi l'avv. Vincenzo Di Baldassarre per la parte ricorrente e l'avv. Paola Di Marco
per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
[color=red]L’attuale ricorrente riferisce di avere trasmesso il 30 ottobre 2012
all’Amministrazione comunale di Pescara, a mezzo di posta elettronica certificata e
per il tramite del proprio tecnico di fiducia all’uopo autorizzato, richiesta di
permesso di costruzione di un fabbricato di civile abitazione [/color]in Pescara, sull’area di
sua proprietà sita tra via A. Doria e via Magellano, sfruttando le premialità di cui al
D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011.
[color=red]Con nota 11 marzo 2013, n. 38891, il Dirigente di Settore ha formalmente
richiesto l’invio in forma cartacea di tutta la documentazione progettuale[/color], sulla
base della testuale considerazione che “codesto Settore attualmente è sprovvisto
delle dotazioni tecnologiche tali da poter gestire le istruttorie tecniche in forma
digitale”. Con successiva nota del 15 aprile 2013, n. 56593, il Comune ha ribadito
le proprie difficoltà nell’istruttoria tecnica della pratica, ritenuta non “gestibile in forma digitale”, ed ha intimato alla ricorrente la trasmissione della documentazione
in forma cartacea, con l’avvertimento che “in mancanza, decorsi ulteriori 30
(trenta) giorni dal ricevimento della presente, si procederà all’archiviazione della
senza ulteriore comunicazione”.
[color=red]L’odierna ricorrente ha provveduto in data 14 giugno 2013 all’inoltro in supporto
cartaceo della documentazione, specificando espressamente che tale trasmissione
comunque non interferiva sui termini stabiliti e garantiti dall’art. 20 del t.u.
dell’edilizia, all’epoca già maturati. [/color]
Con atto 10 luglio 2013, n. 97115, il Comune ha comunicato all’istante che in data
28 maggio 2013 si era provveduto d’ufficio all’archiviazione della pratica edilizia
“per decorrenza dei termini per l’integrazione documentale” “così come
preventivamente annunciato nelle ns. note n. 38891 del 11 marzo 2013 e n. 56593
del 15 aprile 2013, disattese entro i termini perentori indicati”; è stata, peraltro,
anche evidenziata la non conformità all’art. 5 del Regolamento edilizio comunale
delle tavole grafiche presentate dall’istante a titolo collaborativo.
Con il ricorso in esame la società interessata ha impugnato tale atto, deducendo le
censure di violazione della normativa in materia di digitalizzazione
dell’amministrazione di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, del t.u. dell’edilizia, della
legge sul procedimento, degli artt. 97, 41, 42 della Costituzione e dei principi che
informano l’azione amministrativa e di eccesso di potere nelle sintomatiche figure
della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria,
della violazione del procedimento, del difetto di ponderazione, del difetto di
motivazione sotto il profilo dell’approssimazione, dell’insufficienza,
dell’incongruenza e della perplessità, dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza,
dell’ingiustizia grave e manifesta e dello sviamento di potere.
Ha al riguardo evidenziato la regolarità dell’istanza presentata e l’illegittimità
dell’azione amministrativa, in quanto la relativa procedura istruttoria era rimasta ingiustificatamente congelata ed, oggi, addirittura archiviata, non avendo il
Comune proceduto alla nomina del Responsabile del procedimento entro 10
giorni, a chiedere motivatamente la documentazione integrativa, all’espletamento
della relativa attività istruttoria nel termine di 120 giorni dalla presentazione della
domanda, con formulazione della proposta di provvedimento, ed all’adozione del
provvedimento finale; mentre tale procedimento non contempla l’archiviazione.
Ha, inoltre, dedotto che era inammissibile la richiesta dell’Amministrazione di
“duplicazione” della produzione documentale posta a corredo dell’istanza, già
inviata digitalmente, dato che tale pretesa confligge con la normativa sulla
digitalizzazione delle procedure amministrative, nonché con i più generali principi
di efficienza dell’azione amministrativa, andando ad aggravare il procedimento,
visto che il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale”) impone alle Amministrazioni pubbliche di assicurare “la disponibilità, la
gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione
in modalità digitale”. Tale illegittima condotta dell’Ente non aveva, peraltro,
impedito la formazione del titolo abilitativo richiesto, che si era implicitamente
formato, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 20 già nel marzo 2012, ossia
antecedentemente al provvedimento di archiviazione della pratica del 10 luglio
2013.
Con il ricorso ha anche chiesto al Collegio l’accertamento della avvenuta
formazione tacita del titolo edilizio per decorso dei termini e la condanna
dell’Amministrazione comunale al rilascio materiale del titolo abilitativo richiesto
tacitamente formatosi. In via subordinata, ha chiesto la condanna
dell’Amministrazione all’espletamento ed alla definizione della relativa procedura
istruttoria, con l’adozione di provvedimento espresso.
Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 17
febbraio 2014 e con memoria di replica depositata il 27 febbraio 2014, con . Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio, depositando oltre a tutti gli atti del
procedimento anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle
censure dedotte. Inoltre, con memorie depositate il 3 dicembre 2013 ed il 17
febbraio 2014, dopo aver eccepito l’inammissibilità del gravame per non essere la
ricorrente proprietaria dell’area, dato che questa era in parte di proprietà del
demanio civico, ha diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte,
rilevando che la domanda presentata era priva della firma digitale della società
ricorrente e che, essendo il sito ricompreso tra quelli inquinati, non si era
perfezionato in forma tacita il titolo edilizio per decorso dei termini.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2014 la ricorrente ha richiesto la cancellazione
delle frasi offensive contenute nella predetta relazione del Comune. La causa è
stata, quindi, introitata a decisione.
.
DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame - come sopra esposto - è stato chiesto l’annullamento
del provvedimento 10 luglio 2013, n. 97115, del Dirigente dello Sportello Unico
per l’Edilizia del Comune di Pescara di comunicazione della “avvenuta
archiviazione d’ufficio” della richiesta di permesso di costruire trasmessa via PEC
al Comune dal tecnico del ricorrente il 30 ottobre 2012.
La ricorrente ha anche chiesto l’accertamento della avvenuta formazione tacita del
titolo edilizio per decorso dei termini di cui all’art. 20 del D.P.R. 380/2001 e la
condanna dell’Amministrazione comunale al rilascio materiale del titolo abilitativo
richiesto o, in via subordinata, alla definizione della relativa procedura istruttoria,
con l’adozione di un provvedimento espresso.
Era, invero, accaduto che alla domanda di permesso di costruire presentata
all’Amministrazione comunale di Pescara, a mezzo di posta elettronica certificata e per il tramite del proprio tecnico di fiducia, avevano fatto seguito delle note del
Comune di richiesta di invio in forma cartacea di tutta la documentazione
progettuale, con l’avvertimento che “in mancanza, decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della presente, si procederà all’archiviazione della senza ulteriore comunicazione”.
Non avendo provveduto la ricorrente a trasmettere gli atti richiesti, il Comune ha
“archiviato” l’istanza presentata.
Nel contestare la legittimità di tale atto la ricorrente, con l’unico motivo di
gravame, ha nella sostanza dedotto che l’istanza presentata era regolare e completa,
per cui, decorsi i termini previsti dal predetto art. 20, vi era stata la formazione
tacita del titolo edilizio.
Inoltre, l’istante si è lamentata del fatto che il Comune non avrebbe potuto
richiedere la “duplicazione” della produzione documentale posta a corredo
dell’istanza e “congelare” la relativa procedura istruttoria, ma avrebbe dovuto
assumere un provvedimento conclusivo del procedimento, non essendo in merito
ammissibile l’adozione di un provvedimento di “archiviazione”.
Il ricorso, va subito precisato, è privo di pregio.
2. - Ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che il procedimento di rilascio del
permesso di costruire era già disciplinato, al momento della presentazione
dell’istanza in questione, dall’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così come
modificato dall’art. del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Tale articolo, dopo aver analiticamente disciplinato tale procedimento, dispone
testualmente al comma n. 8 che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9”.
Va, inoltre, ricordato che nel caso di specie la domanda del titolo edilizio era stata
presentata dal tecnico della ricorrente via PEC e che tale modalità di presentazione
delle istanze alla Pubblica Amministrazione è disciplinato dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), il cui art. 38 regolamenta, appunto, le modalità di
invio e sottoscrizione delle istanze.
Tale disposizione prevede testualmente quanto segue:
“1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato
e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento
di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti,
dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche
amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro
soggetto con le modalità di cui al presente articolo”.
Va, inoltre, in merito ricordato che il summenzionato art. 65 del D. Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), nel disciplinare le istanze e
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, dispone testualmente al primo comma che:
“1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai
gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d'identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui
all’articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare,
anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo
71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario”.
Il secondo comma di tale articolo dispone poi che “le istanze e le dichiarazioni inviate o
compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento”.
Tali disposizioni, in estrema sintesi, dispongono per un verso che decorso il
termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso
di costruire si intende formato il silenzio-assenso, e per altro verso che anche la domanda di rilascio del permesso di costruire può legittimamente essere inviata
anche per via telematica.
Secondo il ricorrente l’istanza di permesso di costruire in questione era stata
correttamente presentata a mezzo PEC, per cui, una volta decorsi i termini previsti
dal predetto art. 20 della legge sul procedimento, vi era stata la formazione tacita
del titolo edilizio per silenzio assenso.
Secondo la parte resistente la domanda, così come presentata, non era completa,
per cui non si erano prodotti gli effetti previsti da tale articolo 20. In particolare, ha
evidenziato in sede di giudizio che la domanda. sottoscritta dalla ricorrente, era
stata presentata dal proprio tecnico, senza che fosse stato allegato alcun atto di
conferimento dell’incarico, e che le dichiarazioni di rito, erano state sottoscritte
dalla richiedente, senza però allegare copia del documento di identità.
Inoltre, si è evidenziata la palese differenza tra la firma apposta sulla domanda e
sull’autodichiarazione e quella posta in calce al ricorso; si è anche opposto alla
formazione del silenzio assenso anche il fatto che il sito in questione era inquinato
e che la ricorrente si era dichiarata falsamente proprietaria dell’area, dato che
questa è in parte di proprietà del demanio civico.
3. - Ritiene il Collegio di condividere quando al riguardo opposto dal Comune
nella relazione degli uffici tecnici versata in giudizio e da quanto dedotto negli
scritti difensivi ed, in particolare, che non si era formato il silenzio assenso data
l’incompletezza della documentazione presentata.
Trattandosi di accertare la formazione o meno del silenzio assenso non appare al
riguardo rilevante il divieto di integrazione giudiziale della motivazione in corso di
giudizio, che, peraltro, non ha carattere assoluto; invero, alla luce dell’attuale
assetto normativo, la giurisprudenza ha già precisato (cfr., da ultimo, Cons. Stato
Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018) che devono ritenersi attenuate le conseguenze del
principio del divieto di integrazione postuma, dequotando il relativo vizio, tutte le volte in cui l’omissione di motivazione successivamente esternata sia relativa -
come nel caso di specie - all’adozione di atti vincolati ed all’accertamento dei
presupposti per la formazione del silenzio assenso.
[color=red]Ciò premesso, va ricordato che - secondo quanto costantemente chiarito dalla
giurisprudenza amministrativa (Cons. St., V, 13 gennaio 2014 n. 63, e sez. VI, 6
dicembre 2013, n. 5852), le cui conclusioni sono state recepite anche da questa
Sezione (con sentenza 18 ottobre 2013 n. 482) - la formazione del silenzio assenso
postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non
determinandosi ope legis l’accoglimento dell’istanza ogni qualvolta manchino i
presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma: il silenzio-assenso non può,
infatti, formarsi in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme
in materia per il rilascio del titolo edilizio, in quanto l’eventuale inerzia
dell’Amministrazione nel provvedere non può far guadagnare agli interessati un
risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento
espresso.[/color]
In aggiunta, va anche ricordato che [color=red]la presenza di dichiarazioni non veritiere
esclude che il meccanismo del silenzio assenso possa operare (Cons. St., sez. V, 20
agosto 2013 n. 4182). [/color]
Ciò premesso, va anche precisato che la normativa vigente in relazione alla
richiesta di rilascio del permesso di costruire dispone, per la parte che qui interessa,
quanto segue:
- che il titolo sia richiesto e rilasciato al “proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo” (art. 11 del t.u. dell’edilizia);
- che il potere di rappresentanza per la presentazione dell’istanza di rilascio del
titolo edilizio possa essere “validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al
presente articolo” (art. 38, n. 3-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);
- che - come previsto dal comma 3 di tale art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - le istanze
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà debbano essere “sottoscritte
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore” e che “la copia
dell’istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate
per via telematica”;
- che in base al predetto art. 65, secondo comma, del codice dell’amministrazione
digitale le istanze e le dichiarazioni inviate via PEC “sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento”.
Secondo tale normativa, in estrema sintesi, [color=red]in via ordinaria la richiesta di permesso
di costruire deve essere presentata e sottoscritta dal titolare del diritto di proprietà
(o di altro titolo idoneo) e tale domanda deve contenere una autodichiarazione in
ordine al possesso dei requisiti, alla quale deve essere necessariamente allegata “una
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore”; tale copia dell’istanza
sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono, inoltre,
essere inviate per via telematica. [/color]
Tale sistema della documentazione amministrativa, imperniato sulla sostituzione di
un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese
dall'interessato, poggia sui due fondamentali principi dell'autoresponsabilità del
dichiarante e dell’equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai
certificati o agli atti sostituiti e le formalità sopra indicate hanno lo scopo di
realizzare la massima collaborazione fra cittadino e Amministrazione, in un’ottica
di semplificazione delle procedure, ma senza elidere l’indispensabile nesso di
imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, non
essendo, altrimenti, l’atto in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per
difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile. In definitiva, secondo quanto dispone il predetto art. 38 le istanze e le dichiarazioni
(sostitutive di atto di notorietà o della documentazione da allegare alle istanze)
sono valide se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore; con la conseguenza che [color=red]la mancata
allegazione, alla dichiarazione sostitutiva o all’istanza, della copia del documento di
identità del sottoscrittore rende l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi
previsti, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge
(Cons. St., sez. V, 26 marzo 2012 n. 1739, sez. VI 20 dicembre 2011 n. 6740 e 12
giugno 2009, n. 3690).[/color]
[color=blue]Nell’ipotesi in cui il richiedente il titolo edilizio deleghi poi un altro soggetto a
presentare l’istanza, tale potere di rappresentanza in base all’art. 3-bis dell’art. 38 del
testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa può
essere “validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui” al terzo comma dello
stesso art. 38, cioè mediante un atto “sottoscritto dall'interessato”, che deve essere
presentato “unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore”, atti questi che “possono essere inviati per via telematica”.
In definitiva, quando la domanda di permesso di costruire viene presentata - come
nel caso di specie - da un tecnico a ciò incaricato è necessario per un verso che alla
domanda debba essere allegata la documentazione di conferimento del potere di
rappresentanza e per altro verso che, ove il proprietario effettui delle
autodichiarazioni da allegare alla richiesta di permesso di costruire, è necessario che
tale autodichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore; con la conseguenza che tale mancata
allegazione renda l’atto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla
legge.[/color]
[color=red]Ciò posto, dall’esame degli atti di causa si rileva nella specie la domanda è stata
firmata dal legale rappresentante della società ricorrente, ma è stata presentata tramite PEC dal progettista, senza che a tale domanda fossero stati allegati la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (cioè del rappresentante
legale della società ricorrente) e l’atto di conferimento al tecnico del potere di
rappresentanza.[/color]
Tali carenze documentali hanno impedito, ad avviso del Collegio, la formazione
del titolo edilizio per silenzio assenso.
Né appare al riguardo rilevante il fatto, che essendo stata presentata la
documentazione via PEC, era certa la provenienza degli atti dallo studio del
progettista e la conformità degli atti inviati agli originali, in quanto tale tecnico
(oltre a non apporre su alcuni atti la propria firma digitale) ha omesso di
trasmettere al momento della presentazione della domanda copia del documentato
d’identità del richiedente e dell’atto che le aveva conferito il potere di presentare
l’istanza.
Né a tali carenze può oggi sopperirsi in corso di giudizio.
4. - Una volta escluso che si fosse formato per silentium il titolo edilizio richiesto, va
ricordato che in punto di fatto che con nota 15 aprile 2013, n. 56593, il Comune
aveva intimato alla ricorrente la trasmissione della documentazione in forma
cartacea, con l’avvertimento che “in mancanza, decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della presente, si procederà all’archiviazione della senza ulteriore comunicazione” e
che, non avendo la ricorrente adempiuto a tale richieste, il Comune in data 28
maggio 2013 ha provveduto d’ufficio all’archiviazione della pratica edilizia “per
decorrenza dei termini per l’integrazione documentale”.
Nei confronti di tale determinazione la ricorrente ha dedotto che il Comune aveva
ingiustificatamente congelato l’istruttoria, che era inammissibile la richiesta
dell’Amministrazione di “duplicazione” della produzione documentale posta a
corredo dell’istanza, già inviata digitalmente, e che il procedimento di rilascio del
permesso di costruire non contempla l’archiviazione. Ritiene la Sezione, innanzi tutto, che il procedimento in questione può legittimante
concludersi con un provvedimento di archiviazione nelle ipotesi di carenze
documentali (Cons. St., sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4835).
Inoltre, la mancanza degli atti sopra evidenziati fa sì che le censure dedotte non
siano idonee ad inficiare la legittimità dello impugnato, in quanto - a tacer d’altro -
la documentazione richiesta era, in realtà, necessaria per poter positivamente
esaminare l’istanza.
Né, infine, può essere accolta la richiesta, formulata in via subordinata, di
condanna dell’Amministrazione all’espletamento ed alla definizione della relativa
procedura istruttoria, con l’adozione di un provvedimento espresso, in quanto
essendosi il procedimento concluso con la predetta archiviazione è necessario che
la società interessata presenti una nuova richiesta di permesso di costruire.
4. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve,
conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla
fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni
per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di
giudizio.
In conformità a quanto richiesto dal difensore della ricorrente vanno, infine,
stralciate le frasi contenute a pag. 12 della relazione del 12 novembre 2013 del
Dirigente del Comune sui fatti di causa versata in giudizio dall’Amministrazione
comunale resistente, nella parte in cui si denuncia la “scarsa professionalità” del
tecnico progettista.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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