Data: 2014-11-13 10:20:31

LRT 57/2013 e TULPS

Quesito in merito alla corretta applicazione della Legge Regionale della Toscana n. 57 del 18/10/2013 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia".
Il caso concreto è il seguente:
Il soggetto “A” (impresa individuale) è titolare da diversi anni di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con rivendita di generi di monopolio e s.c.i.a. (titolo abilitativo ex art. 86 TULPS) per installazione di giochi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 TULPS. Pochi mesi fa “A” stipula un contratto di cessione di ramo di azienda cedendo a “B” (altra impresa individuale) le attività di cui sopra. Di conseguenza “B” presenta a questo Comune comunicazione di subingresso nelle attività commerciali.
Il problema si pone in relazione alla licenza art. 86 TULPS, a seguito dell’entrata in vigore della L.R.T. 57/2013.
Infatti:
·        L ’art. 8 del TULPS prevede che “Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.”.
·        L’art. 4 della L.R.T. 57/2013 vieta l’apertura di sale da gioco e spazi per il gioco nel raggio di 500 metri da determinati luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia.
·        L’art. 16 della stessa legge regionale prevede che i divieti di cui all’art. 4 non si applicano alle sale da gioco e spazi per il gioco in esercizio all’entrata in vigore della legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.
In base alla normativa sopra richiamata, si possono dedurre le seguenti conclusioni:
1.      Poiché le autorizzazioni/licenze TULPS sono definite “personali”, il subingresso nelle stesse (incluse quelle di cui all’art. 86) non sembra possibile, quindi l’interessato dovrebbe presentare al Comune una domanda (oggi s.c.i.a.) per inizio di nuova attività.
2.      Il TULPS non prevede limiti temporali di validità delle licenze, quindi la “scadenza” prevista dall’art. 16 della Legge Regionale sembra riferirsi alla cessazione dell’attività da parte del titolare della licenza stessa.
3.      Se l’esercizio che vorrebbe iniziare una nuova attività ex art. 86 TULPS si trova nel raggio di 500 metri dai luoghi definiti dall’art. 4 L.R. 57/2013, rientra nel divieto previsto dallo stesso art. 4, pertanto è impossibilitato ad iniziare una nuova attività del genere.
Se queste conclusioni fossero corrette, il Comune dovrebbe dichiarare irricevibile la s.c.i.a. per installazione giochi presentata dal soggetto “B” dell’esempio descritto?
Questa interpretazione della L.R.T. è corretta oppure il soggetto “B” potrebbe, al contrario, presentare al Comune scia per subingresso nella licenza TULPS precedentemente intestata al soggetto “A”?
Grazie.

riferimento id:22807

Data: 2014-11-13 17:38:30

Re:LRT 57/2013 e TULPS

Il subingresso avviene sempre nei confronti dell’impresa. Ciò che viene trasferito è l’azienda o un ramo d’azienda. Ciò comporta anche la trasmissione dei diritti acquisiti dal dante causa al subentrante. Il subentrante, se ha i requisiti legali, riproponendo la stessa situazione di fatto del dante causa senza soluzione di continuità, avrà diritto al trasferimento dei “diritti amministrativi”, cioè le abilitazioni.
Anche le abilitazioni di un bar o un albergo hanno insito il valore di titolo di polizia ex art. 86 TULPS, non per questo i bar non sono soggetti alla comunicazione di subingresso.

Riguardo alla durata delle abilitazioni la legge è incomprensibile a meno di interpretazioni molto garibaldine. La frase [i]fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo[/i] è da esplicitare in un eventuale regolamento locale anche se la cosa sarebbe molto scivolosa. E’ dal 2001 che titoli di polizia di questo genere  non hanno scadenza. Il tema è stato affrontato sul forum varie volte.
Altri problemi interpretativi nascono sulle varie casistiche del trasferimento delle attività esistenti e sulle incompatibilità sopravvenute.

In sintesi, ritengo che la legge regionale non possa derogare ai principi del diritto per i quali il trasferimento dell’azienda (ai sensi di legge quindi con atto notarile) porta con sé anche le potenzialità immateriali dovute ai diritti acquisiti. Se la legge avesse voluto disporre la "non possibilità" del trasferimento dei titoli avrebbe dovuto essere esplicita anche se, probabilmente, si sarebbe posta in una condizione di non legittimità.

riferimento id:22807
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