TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4742, del 5 settembre 2014
Elettrosmog.Illegittimità ordinanza sospensiva per impianto di telefonia mobile nelle more dell’approvazione del piano delle installazioni
[color=red]Il Comune, anche a ritenere che effettivamente la società non avesse depositato il piano delle istallazioni corredato dalla prescritta documentazione, non avrebbe dovuto inibire la realizzazione degli impianti con l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgenza di cui è causa, ma attraverso i rimedi ordinari, ovvero con l’atto di diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 87 D.lgs. 259/2003, previa all’occorrenza richiesta di integrazione documentale nel termine normativamente prescritto di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, al cui decorso la legge riconnette la formazione del titolo per silentium. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)[/color]
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