TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 4737, del 5 settembre 2014
Elettrosmog.Illegittimità diniego di adeguamento tecnologico di una SRB a meno di 350 metri dai luoghi sensibili, quali scuole di ogni ordine e grado
Il Comune non può mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino in considerazione della lata nozione di sito sensibile, quale dettata dall’art. 3 del Regolamento che include tutti gli ambienti chiusi adibiti a residenza o a permanenza non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura, ospedali, edifici commerciali e produttivi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/10952-2014-10-02-15-41-48.html
Con questa sentenza, lo stesso TAR fornisce indicazioni sui criteri di localizzazione specificando che “la giurisprudenza ha ritenuto non illegittima una previsione di distanza da strutture sensibili perché ciò corrisponde ad un principio di precauzione, [b]purché si tenga conto della necessità di una ragionevole dislocazione degli impianti nel territorio comunale in modo da assicurare la fruizione del servizio pubblico delle telecomunicazioni[/b]".
Segnalo il nostro commento a questa sentenza, disponibile qui: http://polab.it/srl/2014/11/tar-campania-indicazioni-sulla-potesta-pianificatoria-dei-comuni/#more-18316