Cass. Sez. III n. 42026 del 9 ottobre 2014 (Ud 18 set 2014)
Pres. Squassoni Est. Andreazza Ric. Claudino
Rumore.Illecito amministrativo e reato
[color=red]Deve ritenersi sussistere l'illecito amministrativo ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali; è configurabile l'ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 659 c.p. quando il fatto costitutivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento di limiti di rumore ; deve poi ritenersi integrata la contravvenzione ex art. 659, co. 2 c.p. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però, da quelle impositive di limiti di immissione acustica.[/color]
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