Data: 2014-11-13 10:00:26

CANCELLERIE TRIBUNALI - obbligatoria apertura per almeno 4 ore (CdS 11/11/14)

CANCELLERIE TRIBUNALI - obbligatoria apertura per almeno 4 ore (CdS 11/11/14)

[color=red]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 11 novembre 2014 n. 5515[/color]

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N. 05515/2014REG.PROV.COLL.

N. 02690/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2014, proposto da:
Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Tribunale di Roma;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00798/2014, resa tra le parti, concernente orario di apertura al pubblico delle segreterie e cancellerie del tribunale di Roma

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e l'avvocato dello stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
[color=red]L’Ordine degli Avvocati di Roma, nella qualità di ente esponenziale della categoria forense capitolina impugnava innanzi al TAR del Lazio il decreto del Presidente vicario del Tribunale di Roma datato 20 settembre 2012 con cui veniva stabilito che gli uffici e le cancellerie del settore civile e penale del Tribunale, quanto all’orario di apertura al pubblico, sarebbero rimasti aperti dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni feriali, deducendo la illegittimità del suindicato provvedimento sotto vari profili ed in specie per violazione dell’art.162 della legge n.1196 del 1960.[/color]
L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 10016/2012 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato e avverso tale decisum veniva proposto appello a questo Consiglio di Stato da parte del suindicato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Questa Sezione con sentenza n. 798/2014 accoglieva il proposto gravame, con riforma dell’impugnata sentenza , accogliendo, in particolare la censura di violazione di legge, sub specie della norma di cui all’art.162 della legge n.1196/60.
In particolare questo giudice statuiva che la norma di cui al citato art.162 è da ritenersi tassativa e “a contenuto assolutamente vincolante tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata ( cinque ore ) dal legislatore nazionale con un previsione avente valenza uniforme per tutte le cancellerie e uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale”.
Con il ricorso ex art.112 c.p.a. all’esame il Consiglio dell’Ordine fa rilevare che ad oggi l’Amministrazione intimata non si è conformata alla sentenza esecutiva di questa Sezione e chiede che alla stessa venga data ottemperanza .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia. Peraltro occorre rilevare che nelle more del presente giudizio è intervenuto il d.l. 24/6/2014 convertito nella legge n.114/2014 che all’art.162, 1 comma della legge n.1196 del 1960 ha aggiunto il periodo avente il seguente tenore: “ le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali , secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate”.
[color=red]Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.[/color]
Invero il giudicato che discende dalla sentenza n.798/2014 comporta l’obbligo per l’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari per l’osservanza delle statuizioni che hanno fissato il periodo di apertura degli uffici giudiziari nei giorni feriali e tanto anche alla luce delle disposizioni legislative introdotte col citato dlgs n.114/2014 e non risulta che al predetto decisum l’Autorità intimata abbia dato esecuzione
[color=red]Ne deriva che il Presidente del Tribunale ha l’obbligo di dare compiuta esecuzione alle statuizioni rese da questo Consiglio di Stato e al riguardo, come pure sottolineato da parte ricorrente con la memoria difensiva del 22 settembre 2014, rimane vivo ed attuale l’obbligo del Presidente del Tribunale di Roma di adeguarsi a quanto giurisdizionalmente stabilito e legislativamente previsto in proposito.[/color]
Si assegna perciò al Presidente del Tribunale di Roma il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione della presente decisione per l’adozione dei consequenziali, relativi provvedimenti .
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Presidente del Tribunale di Roma di dare completa ottemperanza alla statuizioni di cui alla sentenza di questa Sezione n.798/2014 , con l’adozione nel termine di 60 (sessanta ) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente decisione, dei provvedimenti recanti la fissazione dell’orario di apertura degli uffici giudiziari nei sensi stabiliti nella suindicata decisione di merito
Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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