Un'impresa individuale, con un collaboratore familiare, iscritta alla CCIAA come "impresa individuale per commercio su aree pubbliche", titolare di autorizzazione posteggio mercato, vuole affittare il suo posteggio. Chiede se può presentare al Comune una scrittura privata "contratto affitto ramo azienda" NON AUTENTICATA, ma solo registrata all'agenzia delle Entrate e quindi non trasmessa alla CCIAA, così come è stato proposto dalla sua associazione di categoria.
ringraziando, auguro buona giornata.
[i]Art. 2556 Codice civile "Imprese soggette a registrazione"
[s]Per le imprese soggette a registrazione[/s] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
[s]I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante [/s](comma modificato dall'art. 6 della L. 310/92).[/i]
Non è mia intenzione tutelare la categoria notarile; Sul forum ci sono opinioni discordanti però la normativa mi sembra chiara.
Come dice Donato ci sono due scuole di pensiero:
- chi sostiene che sia la vendita che l'affitto di azienda sono soggetti a obbligo dell'ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (vedi l'art. 2556 del C.C.) oltre alla successiva REGISTRAZIONE all'Agenzia delle Entrate
-chi invece che l'obbligo dell'ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA non sia dovuto nel caso dei "PICCOLI IMPRENDITORI" (art. 2083 del C.C.), per i quali basta la semplice SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA.
Il MISE con la Risoluzione n.4421 dell'11.01.2013 (che allego) richiama l'art. 2556 del Codice Civile e precisa che anche le piccole imprese sono soggette agli adempimenti in esso indicati.
[size=18pt]SUBINGRESSO e VARIAZIONI senza NOTAIO [/size]
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[color=red][b]D.L. 16/10/2017, n. 148 - In vigore dal 6 dicembre 2017[/b][/color]
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».
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