Data: 2014-11-12 10:31:13

Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia - L. 11 novembre 2014 n. 164

[color=red]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133  Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». (14A08767) (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)[/color]

Art. 17 - Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

  1. Al fine di semplificare le  procedure  edilizie  e  ridurre  gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di  assicurare
processi  di  sviluppo  sostenibile,  con  particolare  riguardo  al
recupero del patrimonio  edilizio  esistente  e  alla  riduzione  del
consumo di suolo, al testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
  1) le parole:  «i  volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'
immobiliari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  volumetria
complessiva degli edifici»;
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Nell'ambito degli interventi di  manutenzione  straordinaria  sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o  accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la  variazione  delle  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari
nonche'  del  carico  urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la
volumetria complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga  l'originaria
destinazione d'uso;»;
    b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente:
  «Art. 3-bis  (Interventi  di  conservazione).  -  1.  Lo  strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili  con
gli indirizzi della pianificazione.  In  tal  caso  l'amministrazione
comunale  puo'  favorire,  in  alternativa  all'espropriazione,  la
riqualificazione  delle  aree  attraverso  forme  di  compensazione
incidenti sull'area interessata  e  senza  aumento  della  superficie
coperta, rispondenti al  pubblico  interesse  e  comunque  rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento  dell'azione  amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta  salva  la  facolta'  del
proprietario  di  eseguire  tutti  gli  interventi  conservativi,  ad
eccezione  della  demolizione  e  successiva  ricostruzione  non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine  statico
od igienico sanitario.»;
    c) all'articolo 6 (L):
  01)  al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «manutenzione
ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a), ivi compresi gli  interventi  di  installazione  delle
pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW» ;
  1) al comma 2:
  a) alla lettera a), le parole da: «,  non  comportino»,  fino  alla
fine della lettera, sono soppresse;
  b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla  superficie  coperta
dei fabbricati adibiti ad  esercizio  d'impresa,»  sono  inserite  le
seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
  «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)  ed
e-bis),  l'interessato  trasmette  all'amministrazione    comunale
l'elaborato progettuale e  la  comunicazione  di  inizio  dei  lavori
asseverata da un  tecnico  abilitato,  il  quale  attesta,  sotto  la
propria responsabilita', che i lavori sono  conformi  agli  strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonche'  che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non  vi  e'  interessamento
delle parti strutturali  dell'edificio;  la  comunicazione  contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si  intende
affidare la realizzazione dei lavori.»;
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori , laddove integrata con la  comunicazione  di  fine
dei lavori, e' valida anche ai fini di  cui  all'articolo  17,  primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
ed  e'  tempestivamente  inoltrata  da  parte  dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;
      4) al comma 6, le  lettere  b)  e  c),  sono  sostituite  dalla
seguente:
    «b) disciplinano con legge le modalita' per  l'effettuazione  dei
controlli.»;
      5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione  della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  2,  ovvero  la  mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» e
le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro» ;
  d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di
unita' immobiliari, modifiche  del  volume,  dei  prospetti  o  delle
superfici,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «modifiche  della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;
  e) all'articolo 14 (L):
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia,  attuati
anche in aree  industriali  dismesse,  e'  ammessa  la  richiesta  di
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico , a condizione che il mutamento di  destinazione  d'uso  non
comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione,  fermo  restando,  nel  caso  di  insediamenti
commerciali,  quanto  disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
      2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le
seguenti: «nonche', nei casi di cui al comma 1-bis,  le  destinazioni
d'uso,»;
    f) all'articolo 15 (R):
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo;  quello  di  ultimazione,  entro  il
quale l'opera deve essere completata,  non  puo'  superare  tre  anni
dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il  permesso  decade  di
diritto per la parte non eseguita,  tranne  che,  anteriormente  alla
scadenza,  venga  richiesta  una  proroga.  La  proroga  puo'  essere
accordata,  con  provvedimento  motivato,  per  fatti  sopravvenuti,
estranei  alla  volonta'  del  titolare  del  permesso,  oppure  in
considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare,  delle  sue
particolari caratteristiche  tecnico-costruttive,  o  di  difficolta'
tecnico-esecutive  emerse  successivamente  all'inizio  dei  lavori,
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui  finanziamento  sia
previsto in piu' esercizi finanziari.» ;
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. La proroga dei termini per  l'inizio  e  l'ultimazione  dei
lavori e' comunque accordata qualora  i  lavori  non  possano  essere
iniziati  o  conclusi  per  iniziative  dell'amministrazione  o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;
    g) all'articolo 16 (L):
  1) (Soppresso);
  2) (Soppresso);
  3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
  «d-bis)  alla  differenziazione  tra  gli  interventi  al  fine  di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore  densita'  del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione;
  d-ter) alla valutazione del maggior valore generato  da  interventi
su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione    d'uso.    Tale    maggior    valore,    calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura  non  inferiore
al 50 per cento tra il comune e la parte privata  ed  e'  erogato  da
quest'ultima  al  comune  stesso  sotto  forma  di  contributo
straordinario,  che  attesta  l'interesse  pubblico,  in  versamento
finanziario,  vincolato  a  specifico  centro  di  costo  per  la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da  destinare
a servizi di pubblica  utilita',  edilizia  residenziale  sociale  od
opere pubbliche.»;
  3-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della
lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse  disposizioni
delle legislazioni regionali e degli strumenti  urbanistici  generali
comunali.» ;
      4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto
dal comma 4-bis.»;
      5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«Al  fine  di  incentivare  il  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente, per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la
facolta' di deliberare che i costi di costruzione  ad  essi  relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;
    h) all'articolo 17 (L):
  1) al comma 4, dopo le parole: «di proprieta'  dello  Stato»,  sono
inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi  di  manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 6, comma  2,  lettera  a),  qualora
comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle
sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti:  «,  purche'
ne derivi un aumento della superficie calpestabile.»;
  2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:  «4-bis.  Al  fine  di
agevolare  gli  interventi  di  densificazione  edilizia,  per  la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello  previsto  per  le
nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti  urbanistiche,
deroghe o cambi di  destinazione  d'uso  comportanti  maggior  valore
rispetto alla destinazione originaria. I  comuni  definiscono,  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,  i
criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della  relativa
riduzione.»;
    i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli  casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»;
    l) nel Capo III, Titolo II, Parte  I  la  rubrica  e'  sostituita
dalla seguente:  «SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  INIZIO  ATTIVITA'  E
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'»;
    m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di  inizio  attivita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'» e le parole «denunce di inizio attivita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attivita'»;
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Sono  realizzabili  mediante  segnalazione  certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori  con  attestazione  del
professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire  che  non
configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che  siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo
l'acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla
normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle
altre normative di settore.»;
    n) nel capo III del titolo II  della  parte  I,  dopo  l'articolo
23-bis, e' aggiunto il seguente:
  «Art. 23-ter (Mutamento d'uso  urbanisticamente  rilevante).  -  1.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,  costituisce
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma  di  utilizzo
dell'immobile o della singola unita' immobiliare  diversa  da  quella
originaria,  ancorche'  non  accompagnata  dall'esecuzione  di  opere
edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione  dell'immobile  o
dell'unita'  immobiliare  considerati  ad  una  diversa  categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:
  a) residenziale;
  a-bis) turistico-ricettiva;
  b) produttiva e direzionale;
  c) commerciale;
  d) rurale.
  2.  La  destinazione  d'uso  di  un  fabbricato  o  di  una  unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.
  3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi  di  cui
al presente articolo  entro  novanta  giorni  dalla  data  della  sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta
le disposizioni del presente articolo. Salva  diversa  previsione  da
parte delle leggi regionali e degli strumenti  urbanistici  comunali,
il  mutamento  della  destinazione  d'uso  all'interno  della  stessa
categoria funzionale e' sempre consentito.»;
  o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole  «il  soggetto  che  ha
presentato» sono inserite le seguenti: «la  segnalazione  certificata
di inizio attivita' o»;
  p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole:  «per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;
  q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:
  «Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). - 1. Qualora le
esigenze  di  urbanizzazione  possano  essere  soddisfatte  con  una
modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di  un  permesso  di
costruire convenzionato.
  2. La convenzione , approvata con delibera del consiglio  comunale,
salva  diversa  previsione  regionale,  specifica  gli  obblighi,
funzionali al  soddisfacimento  di  un  interesse  pubblico,  che  il
soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il  rilascio
del titolo edilizio, il quale resta la  fonte  di  regolamento  degli
interessi.
  3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
  a) la cessione di aree  anche  al  fine  dell'utilizzo  di  diritti
edificatori;
  b) la realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
  d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
  4. La  convenzione  puo'  prevedere  modalita'  di  attuazione  per
stralci funzionali,  cui  si  collegano  gli  oneri  e  le  opere  di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
  5. Il termine di validita' del permesso di costruire  convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli  stralci  funzionali  previsti
dalla convenzione.
  6.  Il  procedimento  di  formazione  del  permesso  di  costruire
convenzionato e' quello previsto dal Capo  II  del  Titolo  II  della
presente parte. Alla convenzione si applica  altresi'  la  disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» ;
  q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra  2.000
euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure  e  sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di  abusi  realizzati
sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2  dell'articolo  27,  ivi
comprese le aree soggette a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto
elevato, e' sempre  irrogata  nella  misura  massima.  La  mancata  o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio,  fatte  salve  le
responsabilita' penali, costituisce  elemento  di  valutazione  della
performance individuale nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
amministrativo-contabile  del  dirigente    e    del    funzionario
inadempiente.
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano  al
comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e  rimessione
in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura  di
aree destinate a verde pubblico.
  4-quater. Ferme restando le  competenze  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
a  statuto  ordinario  possono  aumentare  l'importo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis  e  stabilire  che
siano periodicamente reiterabili  qualora  permanga  l'inottemperanza
all'ordine di demolizione».
  2. L'espressione «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra nel
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3,  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'».
  2-bis. Le regioni a statuto ordinario  assicurano  l'attuazione  di
quanto previsto al comma 1, lettera c),  numero  4),  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  2-ter. La disposizione di cui  al  comma  1,  lettera  i),  non  si
applica ai comuni obbligati all'esercizio in  forma  associata  della
funzione fondamentale della pianificazione urbanistica  ed  edilizia,
prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.
  3. Le regioni, con  proprie  leggi,  assicurano  l'attivazione  del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai  comuni  per
l'adozione  da  parte  degli  stessi  dei  piani  attuativi  comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale.
  4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  dopo  il
sesto comma, e' inserito il seguente: «L'attuazione degli  interventi
previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo  ovvero  degli
accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale,
puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti.  In
tal caso per  ogni  stralcio  funzionale  nella  convenzione  saranno
quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione
da realizzare e le relative garanzie  purche'  l'attuazione  parziale
sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.».
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

http://www.gazzettaufficiale.it/resources/img/logo.png

riferimento id:22782
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it