[color=red]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». (14A08767) (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)[/color]
Art. 17 - Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare
processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al
recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del
consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unita'
immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria
complessiva degli edifici»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari
nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso;»;
b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Interventi di conservazione). - 1. Lo strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con
gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione
comunale puo' favorire, in alternativa all'espropriazione, la
riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione
incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie
coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta' del
proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad
eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico
od igienico sanitario.»;
c) all'articolo 6 (L):
01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manutenzione
ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle
pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW» ;
1) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla
fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta
dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le
seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale
l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la
propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori , laddove integrata con la comunicazione di fine
dei lavori, e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;
4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla
seguente:
«b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei
controlli.»;
5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» e
le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro» ;
d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di
unita' immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle
superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;
e) all'articolo 14 (L):
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati
anche in aree industriali dismesse, e' ammessa la richiesta di
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse
pubblico , a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non
comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti
commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le
seguenti: «nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni
d'uso,»;
f) all'articolo 15 (R):
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l'opera deve essere completata, non puo' superare tre anni
dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla
scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere
accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficolta'
tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia
previsto in piu' esercizi finanziari.» ;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei
lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere
iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;
g) all'articolo 16 (L):
1) (Soppresso);
2) (Soppresso);
3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi
su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non inferiore
al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' erogato da
quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo
straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento
finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare
a servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale od
opere pubbliche.»;
3-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della
lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni
delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali
comunali.» ;
4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto
dal comma 4-bis.»;
5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la
facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;
h) all'articolo 17 (L):
1) al comma 4, dopo le parole: «di proprieta' dello Stato», sono
inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora
comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle
sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purche'
ne derivi un aumento della superficie calpestabile.»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di
agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le
nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche,
deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore
rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i
criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della relativa
riduzione.»;
i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»;
l) nel Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e' sostituita
dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'»;
m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attivita'» sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
attivita'» e le parole «denunce di inizio attivita'» sono sostituite
dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attivita'»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, le varianti a permessi di costruire che non
configurano una variazione essenziale, a condizione che siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle
altre normative di settore.»;
n) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo
23-bis, e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante). - 1.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo
dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella
originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere
edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o
dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui
al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta
le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da
parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali,
il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa
categoria funzionale e' sempre consentito.»;
o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha
presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata
di inizio attivita' o»;
p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;
q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). - 1. Qualora le
esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una
modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di
costruire convenzionato.
2. La convenzione , approvata con delibera del consiglio comunale,
salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi,
funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il
soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio
del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli
interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti
edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per
stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti
dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire
convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II della
presente parte. Alla convenzione si applica altresi' la disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» ;
q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000
euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati
sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi
comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto
elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le
responsabilita' penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al
comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione
in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di
aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che
siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza
all'ordine di demolizione».
2. L'espressione «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra nel
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e' sostituita dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'».
2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di
quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si
applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della
funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia,
prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per
l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale.
4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il
sesto comma, e' inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi
previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In
tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno
quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione
da realizzare e le relative garanzie purche' l'attuazione parziale
sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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