Data: 2014-11-12 10:29:20

Regolamento unico edilizio - Legge 11 novembre 2014, n. 164

[color=red]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133  Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». (14A08767) (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)[/color]

  Art. 17-bis - Regolamento unico edilizio

  1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e'
inserito il seguente:
  «1-sexies. Il  Governo,  le  regioni  e  le  autonomie  locali,  in
attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in  sede
di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di  uno  schema  di
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare  e  uniformare  le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettere e) e  m),  della  Costituzione,  tali  accordi  costituiscono
livello essenziale delle prestazioni,  concernenti  la  tutela  della
concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere  garantiti
su tutto il territorio nazionale. Il regolamento  edilizio-tipo,  che
indica i  requisiti  prestazionali  degli  edifici,  con  particolare
riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico,  e'  adottato  dai
comuni nei termini fissati dai suddetti  accordi,  comunque  entro  i
termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.».

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