LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio
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Art. 99 - Mutamenti della destinazione d’uso
1. Le previsioni degli strumenti della pianifi cazione
territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui
all’articolo 98, sono defi niti con riferimento alle seguenti
destinazioni d’uso:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d’uso all’interno
della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
b) il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra
delle categorie indicate al comma 1 costituisce
mutamento rilevante della destinazione d’uso.
[color=red]3. Gli strumenti di pianifi cazione territoriale e urbanistica
comunali possono:[/color]
a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione
d’uso all’interno della stessa categoria funzionale;
b) individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni
d’uso siano assimilabili:
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente
funzionali;
2) industriale e artigianale, commerciale all’ingrosso
e depositi, nonché direzionale e di servizio.
[color=red]4. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una
unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.[/color]
[color=blue]5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di
[color=red]medie strutture aggregate[/color], aventi effetti assimilabili a ([color=red]ndr. il concetto di struttura aggregata non è più applicabile in base alla sentenza della C.Cost n. 165/14[/color])
quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite
espressa previsione del piano operativo in conformità
con la disciplina del piano strutturale. In assenza di
tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di
vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi
comportanti la modifi ca della destinazione d’uso di
edifi ci esistenti o l’incremento della superfi cie di vendita
di strutture commerciali già insediate.[/color]
6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fi ni della
presente legge quella risultante da:
a) atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati
in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali
che stabiliscono le destinazioni;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere
a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di
entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che
stabiliscono le destinazioni d’uso.
Art. 35 Varianti mediante sportello unico per le attività produttive
1. Il progetto di cui all’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplifi cazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive,
ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), è [color=red]corredato dagli elaborati
urbanistici relativi alla proposta di variante[/color]. Qualora la
proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno
di suolo non edifi cato fuori dal perimetro del territorio
urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere
la proposta di variante, l’[color=red]articolo 25 [Art. 25
Disposizioni per la pianifi cazione di nuovi impegni di
suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato.
Conferenza di copianifi cazione][/color].
2. Alla conferenza di servizi di cui all’articolo 8 del
d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia o la
città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla
coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di
pianifi cazione territoriale e ai propri atti di programmazione.
Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il
comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi
e ne dà avviso sul B.U.R.T. Gli interessati possono
presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.
3. Il comune con la deliberazione di cui all’articolo
8 del d.p.r. 160/2010, controdeduce alle eventuali osservazioni
pervenute e si pronuncia defi nitivamente sulla
proposta di variante.
4. La variante al piano strutturale o al piano operativo
approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia
o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato
sul B.U.R.T.
[color=red]Art. 26 - Disposizioni per la pianifi cazione delle grandi strutture di vendita[/color]
1. Sono soggette alla conferenza di copianifi cazione
di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di
aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili
a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del
territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo
non edifi cato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di
aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili
a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro
del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in
interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianifi cazione verifi ca le previsioni
di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione
stradale e ferroviaria presente nel territorio
del comune e in quello dell’ambito di interesse
sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso
al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo
dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare
attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico
dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per
l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla
base delle tipologie individuate dalla Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed
ambientale, fi rmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai
Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica
del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo
134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli
esercizi commerciali di prossimità, al fi ne di garantire i
servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifi ci e sulle
attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito
sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza
delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione
e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianifi cazione avente ad
oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano
la Regione, la provincia, la città metropolitana o
il comune interessato.
[color=red]Art. 27 - Disposizioni per la pianifi cazione delle medie strutture di vendita[/color]
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che
comportano impegno di suolo non edifi cato al di fuori
del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette
alla conferenza di copianifi cazione di cui all’articolo 25
qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superfi cie
di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio
2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in
materia di commercio in sede fi ssa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superfi cie
di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r.
28/2005.
2. Alla conferenza di copianifi cazione partecipano la
Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune
interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di copianifi cazione
le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni
con popolazione residente pari o superiore a 50 mila
abitanti.
[color=red]Art. 124 Interventi sugli edifi ci a destinazione d’uso industriale o artigianale[/color]
1. Al fi ne di incentivare interventi di riutilizzo e
recupero degli edifi ci a destinazione d’uso industriale o
artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifi ci
a destinazione d’uso industriale o artigianale, ricadenti
in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi
interventi di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia
per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi
della superfi cie utile lorda a titolo di premialità. Tali
incrementi assicurano il rispetto dell’articolo 41 sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge ur banistica).
In ogni caso l’edifi cazione complessiva ga rantisce un
adeguato rapporto tra le superfi ci coperte e gli spazi liberi
nel lotto di pertinenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati
nel rispetto delle normative che assicurano la tutela
dell’ambiente e del paesaggio, la qualità e la sostenibilità
dell’edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in
tema di effi cienza energetica, tali interventi garantiscono
almeno il rispetto dei parametri di cui all’allegato 3
del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifi ca e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE).
3. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati e
modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti defi niti
per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)
di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina
generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di artigianato, industria, fi ere e mercati, commercio,
turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese
e camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112).
4. Con il regolamento di cui all’articolo 18 della l.r.
87/1998, sono determinati gli incrementi delle premialità
di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui gli interventi richiedano il trasferimento
in area APEA già esistente, il progetto di rilocalizzazione
dell’edifi cio contiene il progetto di sistemazione
delle aree liberate dalla demolizione e l’eventuale
progetto di bonifi ca delle medesime aree. Il soggetto
attuatore si impegna a rendere utilizzabili tali aree
per fi nalità di interesse collettivo, privilegiando attività
produttive e di servizio e la realizzazione di connessioni
ecologiche.
Art. 139 - Frazionamento di edifi ci a destinazione industriale e artigianale
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari
di edifi ci a destinazione industriale e artigianale, senza
necessità di variare gli strumenti della pianifi cazione
urbanistica che non lo prevedono o non lo consentono, a
condizione che sia mantenuta la medesima destinazione
d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superfi
cie utile lorda o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al sportello unico da parte
dell’imprenditore interessato di un piano industriale
che dimostri la necessità dell’intervento ai fi ni del mantenimento
dell’attività produttiva e della salvaguardia
dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito
della verifi ca delle condizioni di cui al comma 1, e della
valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle
fi nalità di cui al comma 2, lettera a), della compatibilità
dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo
restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.
[color=red]Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia[/color]
1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere,
gli interventi e i manufatti non incidenti in modo
signifi cativo o permanente sulle risorse del territorio,
per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e
facile amovibilità o in ragione della temporaneità di i nstallazione,
ed in particolare:
a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini
e spazi pertinenziali, quali:
1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere
variamente confi gurate, costituenti il supporto di vegetazione
rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione
ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire
riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture
leggere in legno o metallo contraddistinte da facile
amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali,
di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli,
nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie
destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di
soggiorno temporaneo all’aperto;
3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e
contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali
barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle,
sculture e installazioni ornamentali in genere, fi oriere,
voliere e simili;
4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi
accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive
di giunti stuccati o cementati;
5) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico
o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta
giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni
e per attrezzature sportive;
6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non
destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree
di pertinenza degli edifi ci, quali ricoveri per animali domestici
o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di
pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza
parti in muratura, semplicemente appoggiati o an co rati al
suolo;
7) le recinzioni realizzate in rete e pali in legno
semplicemente infi ssi al suolo senza opere murarie e le
staccionate in legno semplicemente infi sse al suolo;
8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare
l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali
sbarre, paracarri, fi oriere, separatori, dissuasori e simili.
b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:
1) le installazioni stagionali poste a corredo di attività
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi
facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali
frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi
di copertura, purché non insistano su marciapiedi o
altri spazi pubblici destinati alla sosta o al transito pe donale
o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-
edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere
temporaneo, con durata non superiore a novanta
giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e
reversibilità, e comunque prive di tamponamenti esterni
continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;
2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico,
o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi
e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi;
3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento
di attività sportive o ricreative al coperto, purché
mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a
novanta giorni consecutivi;
4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti,
spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fi ere, sagre e simili,
purché mantenute per il solo periodo di svolgimento
della manifestazione, comunque non superiore a novanta
giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento
e smontaggio delle strutture;
5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni
geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette
a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo
sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.
c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni,
quali:
1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per
uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti
di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole,
antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura
necessarie per l’installazione;
2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti
esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali
opere in muratura necessarie per l’installazione.
d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:
1) le insegne di esercizio di attività commerciali,
artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse
le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza
urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in
muratura necessarie per l’installazione;
2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori
di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari
consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno
aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia,
nonché le eventuali opere in muratura necessarie per
l’installazione.
e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza
urbanistico-edilizia, quali:
1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane,
inferriate, serrande e simili;
2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle
facciate degli edifi ci;
3) le coperture retrattili a servizio delle attività
artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione
chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo
necessario all’effettuazione di operazioni di carico e
scarico merci;
4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo,
limitatamente alle opere di perforazione del terreno
e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in
muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della
normativa di settore;
5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree
cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti
funebri;
6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti
informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi
bancomat o per vendita automatizzata;
7) le serre temporanee e le serre con copertura
stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette
a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo
sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali;
8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili
per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie
elencate nel presente comma.
2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma
1 non rilevano ai fi ni dei parametri urbanistici ed edilizi
oggetto del regolamento di cui all’articolo 194.
3. È comunque prescritto:
a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le
opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in
aree soggette a tutela paesaggistica;
b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta
o atti di assenso comunque denominati, eventualmente
prescritti da discipline di settore per la realizzazione o
l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al
presente articolo;
c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni
contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle
opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
[color=red]Art. 132 - Competenze del SUE e del SUAP[/color]
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), la gestione dei procedimenti abilitativi
inerenti gli interventi di edilizia residenziale e le relative
funzioni di controllo competono allo sportello unico per
l’edilizia (SUE).
2. Ai sensi dell’articolo 4 del d.p.r. 160/2010, la
gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi
di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le
attività produttive (SUAP).
3. Le disposizioni procedurali di cui al presente capo,
si applicano al SUE e al SUAP, di seguito de nominati
“sportello unico”, nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 141 - Disposizioni generali. Regolamento
1. La Regione con regolamento elenca [color=red]per ogni tipo
di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati
progettuali da allegare[/color] alla richiesta di permesso di
costruire o alla SCIA, anche con riferimento agli interventi
ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi
degli articoli 134 e 136 del Codice.
2. Ai fi ni del permesso di costruire e della SCIA
[color=red]relativi ad impianti produttivi di beni e servizi[/color], la documentazione
e gli elaborati progettuali da produrre sono
indicati nella [color=red]banca dati regionale di cui all’articolo 42
della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 [/color](Norme sul
procedimento amministrativo per la semplifi cazione e la
trasparenza dell’attività amministrativa).
3. [color=red]Per le richieste di permesso di costruire non può
essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione
di autorizzazioni, documentazioni e certifi cazioni di competenza
dello sportello unico.[/color]
4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di
assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione
dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di
costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente
l’interessato, allegando la relativa documentazione alla
richiesta. In mancanza, l’acquisizione è effettuata con le
modalità di cui all’articolo 142.
5. I compiti di verifi ca della rispondenza del progetto
ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono
attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo
una dichiarazione, nei casi di:
1) verifi ca di conformità alle norme igienico sanitarie
che non comporti valutazioni tecnico discrezionali;
2) interventi o opere su edifi ci a destinazione d’uso
residenziale, anche se la verifi ca comporta valutazioni
tecnico discrezionali;
[color=red]b) all’azienda USL competente, nei casi di:
1) deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente;
2) interventi o opere su edifi ci a destinazione d’uso
diversa da quella residenziale in cui siano necessarie
valutazioni tecnico discrezionali.[/color]
6. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda
USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi
che riguardano immobili con destinazione ricettiva,
scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale,
sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri
e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria
di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (Modifi ca degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande).
[color=red]7. Sono fatti salvi i procedimenti indicati dal d.p.r.
160/2010.[/color]
[color=blue]8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi
ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico il
nominativo dell’impresa che realizza i lavori unitamente
ai codici di iscrizione identifi cativi delle posizioni presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), Cassa edile dell’impresa; qualora,
successivamente all’inizio lavori, si verifi chi il
subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia
titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni
dall’avvenuto subentro.[/color]
9. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui
all’articolo 193, comma 1, relativamente agli interventi
edilizi in corso di realizzazione, [color=red]il comune acquisisce
d’uffi cio il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dell’impresa esecutrice, ordinando, in caso di
inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione
dei lavori.[/color]
10. Al fi ne di favorire l’attività di controllo sulla
regolarità contributiva e l’applicazione delle sanzioni in
caso di inosservanza delle relative disposizioni:
a) il comune rende accessibile in via telematica ad
INPS, INAIL ed alla Cassa edile, nonché agli altri soggetti
pubblici interessati, l’elenco delle imprese esecutrici
degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le
inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle
imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai
suddetti enti al comune, che ordina la sospensione dei
lavori;
b) le aziende USL rendono accessibile in via telematica
le notifi che preliminari di cui all’articolo 99 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ad
INPS, INAIL ed alla Cassa edile;
c) l’impresa esecutrice trasmette ad INPS, INAIL
ed alla Cassa edile interessata, la comunicazione di
ultimazione dei lavori contestualmente alla trasmissione
della medesima allo sportello unico, ai fi ni dei controlli
di competenza dei suddetti enti.
11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione
del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008, l’esecuzione dei
lavori previsti dal permesso di costruire o dalla SCIA è
preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente
o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro
derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto
legislativo. In tali casi il comune ordina la sospensione
dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso
di costruire o dalla SCIA può essere riavviata solo dopo
l’ottemperanza agli obblighi. La notifi ca preliminare,
oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII
del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certifi
cato dal professionista abilitato, e del rispetto della
legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per
la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.
Modifi che alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52
concernente la disciplina delle attività edilizie).
12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei
piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e
101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla
vigilanza ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto
legislativo, ordina l’immediata sospensione dei lavori
fi no all’adempimento degli obblighi di cui alle citate
disposizioni.
13. I progetti relativi ad interventi che riguardano
le coperture di edifi ci di nuova costruzione oppure le
coperture di edifi ci già esistenti, prevedono l’applicazione
di idonee misure preventive e protettive che consentano,
nella successiva fase di manutenzione degli edifi ci,
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza.
14. La mancata previsione delle misure di cui al
comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso
di costruire ed impedisce altresì l’effi cacia della
SCIA di cui all’articolo 145.
[color=red]15. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alle
norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche
sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14.
Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso
di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali
disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La
mancata o difforme realizzazione delle misure preventive
e protettive previste dalle norme regolamentari regionali
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di
cui all’articolo 215.[/color]
[color=blue]16. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva
resta fermo quanto previsto dall’articolo 67 del d.lgs.
81/2008, nel rispetto dei procedimenti disciplinati dal
d.p.r. 160/2010.[/color]
[color=red]17. L’interessato, direttamente o attraverso lo sportello
unico, può richiedere alle strutture tecniche competenti
in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli
interventi urbanistico edilizi di cui al presente capo.[/color]
[color=red]Art. 142 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire[/color]
1. La domanda di permesso di costruire è presentata
allo sportello unico dal proprietario o da chi ne abbia
titolo ed è corredata dagli elaborati progettuali richiesti.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione
del progettista abilitato che assevera la conformità del
progetto agli strumenti della pianifi cazione urbanistica
comunali approvati ed adottati, al regolamento edilizio
e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle nor me
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
nei casi di cui all’articolo 141, comma 5, alle norme relative
all’effi cienza energetica. Per le opere e gli interventi
soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 135, non può essere
presentata domanda per il permesso di costruire, fatti salvi
i casi di cui all’articolo 135, comma 5.
3.[color=red] Entro dieci giorni [/color]dalla presentazione della domanda
di permesso di costruire è comunicato al richiedente o
ad un suo delegato il nominativo del responsabile del
procedimento.
4. L’esame delle domande si svolge [color=red]secondo l’ordine
cronologico di presentazione[/color], fatte salve quelle relative
alle varianti in corso d’opera che comportano la
sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere
di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento
ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di
cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità
ivi specifi cati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed
informa, altresì, il competente ordine professionale.
6. I termini di cui ai commi 8 e 10, possono essere
[color=red]interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda[/color]
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e
che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione
o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fi ni del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifi che rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 6,
[color=red]richiedere tali modifi che[/color], illustrandone le ragioni. L’interessato
si pronuncia sulla richiesta di modifi che entro
il termine fi ssato e, in caso di adesione, è tenuto ad
integrare la documentazione nei successivi trenta giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fi no al
relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.
8. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire
siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei
lavori,[color=red] entro i sessanta giorni successivi alla presentazione
della domanda o della documentazione integrativa [/color]di
cui al comma 6, il responsabile del procedimento cu ra
l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza
comunale, redige una relazione contenente la
qualifi cazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto,
accompagnata dalla propria valutazione di conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle
norme di riferimento vigenti, e di conseguenza formula
una motivata proposta all’autorità preposta all’ema nazione
del provvedimento conclusivo.
9. Qualora nel termine di cui al comma 8, non siano
rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale,
[color=red]il responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta [/color]di cui al medesimo comma 8.
10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire
non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque
denominati di altre amministrazioni, necessari per
l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento,
fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e
9, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta
giorni dalla presentazione della istanza. Se entro detto
termine non sono intervenuti tali atti di assenso, oppure
è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato
sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, [color=red]il responsabile
del procedimento può indire una conferenza
di servizi [/color]ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l.
241/1990. Le amministrazioni che esprimono parere
positivo possono non intervenire alla conferenza di
servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali
si tiene conto ai fi ni dell’individuazione delle posizioni
prevalenti per l’adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14
ter, comma 6 bis, della l. 241/1990.
11.[color=red] Il provvedimento fi nale, da comunicare all’interessato,
è adottato dallo sportello unico entro trenta
giorni dalla proposta[/color] di cui al comma 8, o dal ricevimento
degli atti di assenso in base a quanto disposto dal comma
10 o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al
medesimo comma 10. Qualora sia indetta la conferenza
di servizi, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14
a 14 ter della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell’intervento.[color=red] Dell’avvenuto rilascio del
permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante
pubblicazione sull’albo pretorio[/color]. Il termine di cui al
primo periodo del presente comma è fi ssato in quaranta
giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello
unico abbia comunicato all’istante i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10
bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
12.[color=red] I termini di cui ai commi 8 e 10, sono raddoppiati
per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento da
comunicarsi immediatamente all’interessato.[/color]
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia
opposto motivato diniego, [color=red]sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-assenso[/color], fatti salvi
i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al
comma 14.
14. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia
sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 11 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con
l’adozione di un provvedimento espresso e si applica
quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/1990. In caso
di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in
conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del
provvedimento fi nale, la domanda di rilascio del permesso
di costruire si intende respinta. Il responsabile del
procedimento trasmette al richiedente il provvedimento
di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla
data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all’articolo 3, comma 4, della l. 241/1990. Per gli immobili
sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 146, comma 9, del Codice.
[color=red]Art. 145 - Disciplina della SCIA[/color]
1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne
abbia titolo allo sportello unico.
2. La SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri
la conformità degli interventi ed opere da realizzare
agli strumenti della pianifi cazione urbanistica comunali
adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie
nei casi di cui all’articolo 141, comma 5, alle
norme relative all’effi cienza energetica;
b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le
verifi che di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affi dati i lavori,
ai sensi dell’articolo 141, comma 8;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 147,
ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato
necessario per poter eseguire i lavori, compresi
quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, se presenti;
e) le dichiarazioni sostitutive di certifi cazioni e dell’atto
di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa), relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la
presentazione della SCIA.
[color=red]3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147,
la SCIA è ineffi cace qualora sia presentata senza gli atti
di cui al comma 2, lettere a), b) e d).[/color]
4. Ai fi ni della relazione asseverata di cui al comma 2,
lettera a), il professionista competente assume la qualità
di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso
in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista
non corrisponda al vero e sia tale da determinare
la violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria
ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.
[color=red]5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di effi cacia
pari a tre anni dalla data di presentazione. [/color]Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 147, l’inizio dei lavori è
contestuale alla presentazione della SCIA. L’interessato
è tenuto a trasmettere al competente uffi cio comunale
la comunicazione di fi ne lavori. Qualora i lavori non
siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare
una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel
caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono
le condizioni di cui all’articolo 143, l’interessato deve
presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da
apportare all’intervento originario.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e
dall’articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni
di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non
conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle
normative di cui alla lettera a) del medesimo comma
2, [color=red]il comune notifi ca al proponente, al progettista o al
direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto
di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino
delle parti poste in essere.[/color]
7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno
la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di
rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari
presupposti possano essere soddisfatti mediante modifi
cazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni,
oppure mediante l’acquisizione dei pareri,
nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari
per poter eseguire i lavori.
8. [color=red]Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147,
qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2,
lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l’incompletezza
o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2,
lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la
segnalazione certifi cata, assegnandogli a tal fi ne un termine
congruo.[/color]
9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA,
dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli
elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del
professionista abilitato, il piano di sicurezza, ove dovuto,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per
l’effi cacia della SCIA medesima.
10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico
abilitato, contestualmente alla certifi cazione di cui
all’articolo 149, comma 1, [color=red]deposita ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale[/color] conseguente alle
opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modifi cazioni del classamento.
[color=red]Art. 146 - Poteri di vigilanza in caso di SCIA[/color]
1. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), il
decorso del termine di cui all’articolo 145, comma 6,
non preclude la potestà di controllo, anche a campione,
del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui
all’articolo 193.
2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo
135, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2,
lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i), decorso il termine di
trenta giorni di cui all’articolo 145, comma 6, possono
essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori
qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni,
certifi cazioni, dichiarazioni sostitutive di certifi cazioni o
degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme
urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti di pianifi
cazione urbanistica, degli strumenti urbanistici ge nerali
o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua
pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale
e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori
di cui al comma 2, è subordinata all’accertamento, da
parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’in teresse
pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento
segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune
individua le opere e le modalità esecutive necessarie per
conformare agli strumenti della pianifi cazione urbanistica
comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio,
l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione
entro un termine perentorio, comunque, non inferiore
a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma
3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.
Art. 147 - Istanza di acquisizione degli atti di assenso,
differimento dell’inizio lavori nella SCIA
1. L’interessato può richiedere allo sportello unico di
acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati,
necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere
presentata contestualmente alla SCIA. Lo sportello unico
trasmette tempestivamente all’interessato la comu nicazione
relativa alla acquisizione degli atti di assenso. Se
tali atti non sono acquisiti entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza, lo sportello unico può
indire una conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990.
2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e
dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque
denominati, necessari per l’intervento edilizio,
l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la
comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo
della conferenza di servizi di cui al comma 1. Restano
fermi i poteri di vigilanza di cui all’articolo 146.
3. I comuni possono prevedere nel regolamento edilizio
forme di istruttoria per una valutazione preliminare delle
istanze.
[color=red]Art. 149 - Ultimazione dei lavori. Certifi cato di conformità. Certifi cato di agibilità[/color]
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati
certifi cano la conformità dell’opera al progetto contenuto
nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti
ad essi.
2. La certifi cazione di agibilità delle unità immobiliari
attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge,
di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifi ci
derivanti da interventi di nuova edifi cazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione
edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione
edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti
strutturali degli edifi ci;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro
e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia,
oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della
destinazione d’uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca
modifi che incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità
immobiliari.
3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i
lavori e certifi cata la conformità di cui al comma 1,
oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti
al titolo VII, capo II, l’agibilità dei locali è attestata da
un professionista abilitato unitamente alla conformità
con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle
barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui
all’articolo 141, comma 15. Al momento dell’attestazione,
il professionista abilitato consegna allo sportello unico
copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo
decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L’agibilità
decorre dalla data in cui l’attestazione perviene
allo sportello unico. La mancata presentazione dell’attestazione
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.
4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione
di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni,
anche a campione, al fi ne di verifi care i requisiti
di agibilità delle costruzioni. A tal fi ne il comune fornisce
periodicamente all’azienda USL le informazioni
necessarie. Le ispezioni comprendono le verifi che relative
al rispetto delle norme per il superamento delle barriere
architettoniche, nonché il controllo di conformità delle
misure preventive e protettive realizzate sulle coperture
ai sensi dell’articolo 141, comma 13. Sono comunque
soggette a controllo ai fi ni dell’applicazione della l.r.
47/1991, le opere relative agli edifi ci e locali di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r.
47/1991.
[color=red]Art. 150 - Agibilità parziale[/color]
1. Il certifi cato di agibilità di cui all’articolo 149, può
essere trasmesso anche:
a) per singoli edifi ci o singole porzioni della costruzione,
purché funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all’intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali connesse,
nonché collaudati e certifi cati gli impianti relativi alle
parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate
e collaudate le opere strutturali connesse, siano
certifi cati gli impianti e siano completate le parti comuni e
le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali
rispetto all’edifi cio oggetto di agibilità parziale.
[color=red]Art. 152 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica[/color]
1. I soggetti di cui all’articolo 151 esercitano la funzione
autorizzatoria in conformità con le disposizioni
degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dalla scadenza
del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice
medesimo.
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle
commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153,
secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo in
materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile
del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
paesaggistica.
[color=red]Art. 153 - Commissione per il paesaggio[/color]
1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo
152, i soggetti di cui all’articolo 151 istituiscono, an che
in forma associata, una commissione denominata commissione
per il paesaggio.
2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra
gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi
i requisiti di cui al comma 6, nominati attraverso bandi e
valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fi ni
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
4. La commissione delibera con la presenza e il
voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro
ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio
voto.
5. I membri della commissione restano in carica per
cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti
dei soggetti di cui all’articolo 151. Essi possono
essere nominati una sola volta nello stesso territorio e
non possono svolgere attività professionale nel territorio
di competenza della commissione per il periodo in cui
svolgono le relative funzioni.
6. In relazione alle specifi che fi nalità dell’incarico
di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono
essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle
materie storiche, artistiche, architettoniche, pae sag gistiche,
urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti con particolare, pluriennale e qualifi
cata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di
pianifi cazione territoriale e progettazione del territorio,
in materia agronomo-forestale o in materia geologica,
muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente
attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in
quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo
non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa
della pubblica amministrazione con competenze su temi
attinenti al paesaggio.
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione
per il paesaggio sono corredate dei curricula
e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata
ai sensi del comma 2, attestanti il possesso dei
requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale
documentazione sugli specifi ci titoli di esperienza
e professionalità nella materia.
8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone,
a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione
alle sedute. L’importo del gettone non può superare il
tetto massimo fi ssato per i consiglieri comunali eletti
nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della
commissione dei membri dipendenti di enti pubblici
non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti
istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli
stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione
di alcun gettone.
[color=red]Art. 154 - Vigilanza regionale sull’esercizio delle competenze in materia di paesaggio[/color]
1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice, la Regione
vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella
presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 151
per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza di cui al
comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei
soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento
della funzione autorizzatoria.
[color=red]Art. 193 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia[/color]
1. Nel rispetto della normativa statale e regionale,
il comune esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza:
a) alle norme di legge e di regolamento;
b) alle prescrizioni degli strumenti della pianifi cazione
territoriale degli strumenti della pianifi cazione urbanistica
comunali e del regolamento edilizio;
c) alle modalità esecutive fi ssate nel permesso di
costruire o nella SCIA.
2. Quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione
di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedifi cabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla l. 167/1962, nonché
in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o
dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali,
degli strumenti della pianifi cazione urbanistica o dei
regolamenti edilizi, ordina la demolizione e il ripristino
dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate
alla tutela di cui alla l.r. 39/2000, alla legge regionale
23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle
funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti
di uso civico) o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del
regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, riguardante
il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree
sottoposte alla disciplina del Codice, il comune ordina
la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti,
le quali possono eventualmente intervenire, ai fi ni della
demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche
quando il comune accerta, in una delle aree soggette ai
vincoli indicati al medesimo comma 2:
a) l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di
attività edilizia libera di cui all’articolo 136;
b) l’assenza dei presupposti di cui all’articolo 136,
comma 1.
4. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2,
qualora sia constatata dai competenti uffi ci comunali,
d’uffi cio o su segnalazione dei cittadini, l’inosservanza
delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al
comma 1, il comune ordina l’immediata sospensione dei
lavori, che ha effetto fi no all’adozione dei provvedimenti
defi nitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare
e notifi care entro quarantacinque giorni dall’ordine di
sospensione dei lavori.
5. Gli uffi ciali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito
il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione
in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del d.p.r.
445/2000, oppure non sia apposto il prescritto cartello,
oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all’autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che
verifi ca, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e
dispone gli atti conseguenti.
6. In caso d’inerzia protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni
di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine
stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria.
7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi
regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le
funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente
articolo sono svolte dall’ente parco. I proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni
commesse nelle aree contigue sono riscossi dall’ente
parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela
ambientale da defi nire d’intesa con i comuni interessati
[color=red]Art. 225 Disposizioni transitorie per la pianifi cazione delle grandi strutture di vendita ai sensi della l.r. 52/2012[/color]
1. Alle conferenze di pianifi cazione di cui agli articoli
66 e 69 della legge regionale 28 settembre 2012, n.
52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per
l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifi che
alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005) che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino già convocate si
applicano le disposizioni della l.r. 52/2012.
2. Ai fi ni della pianifi cazione delle grandi strutture
di vendita, fi no alla individuazione degli ambiti sovracomunali
ai sensi dell’articolo 28, tali ambiti sono quelli
indicati nella tabella di cui all’allegato B della presente
legge, e corrispondenti a quelli già allegati alla l.r.
1/2005.
[color=red]Art. 251 - Normativa applicabile[/color]
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.p.r.
380/2001, a seguito dell’entrata in vigore del titolo VI
della presente legge, non trova diretta applicazione nel
territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle
disposizioni legislative e regolamentari statali della parte
I, titoli I, II e III dello stesso d.p.r. 380/2001.
[color=red]Art. 252 - Effi cacia differita dell’articolo 24[/color]
1. Le disposizioni di cui all’articolo 24 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
[color=red]Art. 253 - Modifi che alla l.r. 5/2010[/color]
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 5/2010 è
inserito il seguente:
“3 bis. Non sono computate nella capacità edifi catoria
attribuita dagli strumenti comunali di pianifi cazione
urbanistica le addizioni consistenti nel rialzamento del
sottotetto al fi ne di renderlo abitabile o nella realizzazione
di servizi igienici, qualora carenti, purché non costituisca
un’ulteriore unità abitativa.”.
[color=red]Art. 254 - Abrogazioni[/color]
1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni
transitorie e fi nali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata
in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio);
b) la legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15 (Modifi
che alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme
per il governo del territorio”. Reviviscenza della legge
regionale 6 dicembre 1982, n. 88 “Disciplina dei controlli
sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”);
c) articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 27 dicembre
2005, n. 70 (Legge fi nanziaria per l’anno 2006);
d) legge regionale 21 giugno 2006, n. 24 (Modifi che
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il
governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate
in zone sismiche;
e) articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n.
37 (Modifi che alla legge regionale 27 dicembre 2005, n.
70 “Legge fi nanziaria per l’anno 2006”);
f) articoli 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2007,
n. 15 (Modifi che alla legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Abrogazione
della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 “Norme sui
porti e gli approdi turistici della Toscana”);
g) legge regionale 27 luglio 2007, n. 41 (Modifi che
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il
governo del territorio”);
h) articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 2008,
n. 56 (Modifi che alla legge regionale 8 febbraio 2008,
n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione”. Revisione della normativa regionale in materia
di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma
2, della l.r. 5/2008);
i) articoli da 37 a 61 della legge regionale 21 novembre
2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2008);
l) articoli 8, 9 10, 11, 12 e 13 della legge regionale
9 novembre 2009, n. 66 (Modifi che alla legge regionale
1 dicembre 1998, n. 88 “Attribuzione agli enti locali
e disciplina generale delle funzioni amministrative e
dei compiti in materia di urbanistica e pianifi cazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente,
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione
dei rifi uti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti
conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112”, alla legge regionale 11 dicembre 1998, n.
91 “Norme per la difesa del suolo” e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 ”Norme per il governo del territorio”,
in materia di porti di interesse regionale, navigazione
interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e
delle infrastrutture di competenza statale”);
m) articoli da 89 a 98 della legge regionale 14 dicembre
2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2009);
n) articoli 11 e 12 della legge regionale 23 dicembre
2009, n. 77 (Legge fi nanziaria per l’anno 2010);
o) articolo 36 della legge regionale 12 febbraio
2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale
strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale
“VIA” e di valutazione di incidenza);
p) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2010,
n. 63 (Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14
bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di
semplifi cazione e riordino normativo 2009”);
q) articolo 129 della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 65 (Legge fi nanziaria per l’anno 2011);
r) articoli da 54 a 60 della legge regionale 21 marzo
2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2011);
s) articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2011, n.
11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
energia. Modifi che alla legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del
territorio”);
t) legge regionale 2 agosto 2011, n. 36 (Modifi che
all’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
“Norme per il governo del territorio”);
u) articoli da 1 a 43 della legge regionale 5 agosto
2011, n. 40 (Modifi che alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”,
alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche”, alla
legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 “Misure urgenti
e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla
riqualifi cazione del patrimonio edilizio esistente” e alla
legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 “Norme per il
recupero abitativo dei sottotetti”);
v) articolo 16 della legge regionale 4 novembre
2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato
delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifi che
alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni
amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia
di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia
di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di
sicurezza stradale);
z) articoli 145, 146 e 148 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 66 (Legge fi nanziaria per l’anno
2012);
aa) articoli da 1 a 7 della legge regionale 31 gennaio
2012, n. 4 (Modifi che alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e alla
legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia
di prevenzione e riduzione del rischio sismico”);
bb) articoli da 76 a 93 della legge regionale 17
febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni
ambientali. Modifi che alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999,
alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005);
cc) articolo 24 della legge regionale 28 maggio
2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale.
Modifi che alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
dd) articolo 115 della legge regionale 18 giugno
2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2012);
ee) articoli 34 e 35 della legge regionale 14 luglio 2012,
n. 35 (Modifi che alla legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 65 “Legge fi nanziaria per l’anno 2011” e alla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge fi nanziaria per
l’anno 2012” e ulteriori disposizioni collegate. Modifi che
alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003,
1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011);
ff) articolo 1 della legge regionale 14 settembre
2012, n. 49 (Modifi che alla l.r. 1/2005, alla l.r. 65/2010,
alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011. Abrogazione della l.r.
58/2011);
gg) articoli 61, 62, 63 e articoli da 65 a 70 della legge
regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti
in materia di commercio per l’attuazione del decretolegge
6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1. Modifi che alla l.r. 28/2005 e alla l.r.
1/2005);
hh) articoli 25 e 26 della legge regionale 3 dicembre
2012, n. 69 (Legge di semplifi cazione dell’ordinamento
regionale 2012);
ii) articoli da 32 a 35 della legge regionale 27 dicembre
2012, n. 77 (Legge fi nanziaria per l’anno 2013);
ll) articoli 22 e 23 della legge regionale 5 aprile 2013,
n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede
fi ssa e di distribuzione di carburanti. Modifi che alla l.r.
28/2005 e alla l.r. 52/2012);
mm) capo II, articolo 2, della legge regionale 2
maggio 2013, n. 19 (Modifi che alla l.r. 66/2011 “Legge
fi nanziaria per l’anno 2012”, alla l.r 77/2012 “Legge
fi nanziaria per l’anno 2013”, nonché alle ll.rr. 49/2003
“Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”,
1/2005 “Norme per il governo del territorio” e 68/2011
“Norme sul sistema delle autonomie locali”);
nn) legge regionale 23 maggio 2013, n. 25
(Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi.
Modifi che all’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
oo) legge regionale 11 aprile 2014, n. 20 (Disposizioni
sul frazionamento di edifi ci a destinazione industriale
e artigianale. Modifi che alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Comunicazione su alcuni REFUSI nella pubblicazione della Legge Regionale.
Governo impugna la L.R. 65/2014 Toscana su MSV e GSV
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23786.0