E' in corso di richiesta permesso a costruire di un immobile che avrà una superficie di vendita di 1499 mq.
L'attività che andrà ad insediarsi è un esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (auto) ai sensi dell'art. 21 bis della L.R. Toscana 28/2005 (che risulta modificato rispetto al regolamento di attuazione 15R del 01/04/2009 art. 24 - tolte le parole standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III capo IV).
Quindi ai fini del regime abilitativo sarà un esercizio di vicinato di mq. 150.
Il dubbio è per i parcheggi. In fase di costruzione dell'immobile i parcheggi da reperire saranno in base alla reale superficie di vendita (mq. 1499) oppure della superficie ridotta (mq. 150).
Grazie
Nel 2012 le disposizioni sulle merci ingombranti sono previste anche nella legge e non più solo nel regolamento del 2009.
La legge prevede solo disposizioni per il calcolo della superficie ma il regolamento, a parere mio, è ancora applicabile per quanto non in contrasto ed aggiunge (già lo faceva da 2009) che il[i] calcolo della superficie vendita ridotta è effettuato ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento ...[/i]
Ciò è coerente con la logica di semplificazione che sottende alla motivazione che si trova nel preambolo sia della legge che e del regolamento (è identica):
I[i]n considerazione della specificità di alcune tipologie di esercizi, specializzati nella vendita di merci
ingombranti e a consegna differita, che necessitano di molto spazio espositivo [u]ma che hanno un ridotto
impatto sul territorio in termini di necessità di parcheggi e di viabilità[/u], per tali grandi strutture sono previsti
specifici criteri di calcolo della superficie di vendita, più semplificati rispetto a quelli ordinari;
[/i]
resta inteso che se adotti i parametri al ribasso poi ti limiti per un eventuale cambio di prodotti.