Data: 2011-10-04 19:57:54

La nuova legge regionale in materia di inquinamento acustico

La nuova legge regionale in materia di inquinamento acustico
Il 10 agosto 2011 è stata pubblicata la LR 39/2011, che modifica la LR 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”. Il testo recepisce le novità normative nazionali di settore, adeguandosi in particolare alle richieste del D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” e rafforzando l’impegno della Regione Toscana sul fronte dell’informazione ambientale.


Le principali novità
La Regione Toscana è stata una delle prime ad emanare, nel rispetto dell’art. 4 della Legge Quadro 447/95, una legge regionale in materia di inquinamento acustico, i cui effetti, insieme ad incentivi economici ed al supporto tecnico di ARPAT, hanno portato all’approvazione di ben 274 piani comunali di classificazione acustica, rappresentativi del 99% della popolazione toscana, e alla realizzazione di 44 Piani Comunali di Risanamento Acustico.

La legge approvata nell’agosto scorso, adeguandosi al nuovo panorama normativo e facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi anni, mira a rafforzare e rendere più efficace la risposta della Regione, delle amministrazioni locali e degli enti di controllo sul fronte del monitoraggio del rumore ambientale per la riduzione dell’esposizione della popolazione.

Le principali novità introdotte dalla legge riguardano: l’istituzione del “Catasto regionale dell’inquinamento acustico”, il rafforzamento del ruolo di indirizzo della Regione per assicurare un controllo e monitoraggio ambientale omogeneo ed integrato a tutti i livelli amministrativi, la specificazione delle competenze riguardo agli adempimenti relativi alle mappature acustiche e ai piani d’azione degli agglomerati e delle principali infrastrutture di trasporto e un rafforzamento del ruolo di supporto tecnico di ARPAT, nel rispetto delle competenze attribuite dalla L 30/2009.

Le richieste del D.Lgs. 194/2005
Con il D.lgs 194/2005 la normativa nazionale recepisce la Direttiva 2002/49/CE che mira a fornire un quadro conoscitivo aggiornato dell’esposizione al rumore ambientale in Europa, utilizzando strumenti e procedure omogenee, per una sua progressiva riduzione attraverso la realizzazione dei piani di azione. Ad oggi l’applicazione della Direttiva, pur considerando solo i principali agglomerati e infrastrutture di trasporto, ha permesso di avere a disposizione dei decisori politici e del pubblico informazioni dettagliate sul livello di esposizione in Europa e nei singoli Stati Membri (http://noise.eionet.europa.eu/).

La tutela delle aree quiete è una delle azioni specifiche previste dal D.Lgs. 194/2005: la nuova legge regionale prevede che la Giunta, con proprio regolamento, fissi i criteri e i limiti per l’individuazione delle zone silenziose per gli agglomerati toscani. Con l’aiuto di ARPAT, la Giunta provvederà a verificare che le mappature acustiche, le mappe strategiche e i piani di azione siano stati elaborati in conformità alle specifiche stabilite dalla normativa. Le province inoltre provvederanno ad elaborare le mappe acustiche e i piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani di azione, le province potranno beneficiare di contributi regionali.

La LR prevede inoltre che la Regione elabori le mappe acustiche e i piani di azione relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali.

Informazione ambientale
Una delle maggiori novità introdotte dalla legge è l’istituzione presso la Giunta Regionale del “Catasto regionale dell’inquinamento acustico”, che permetterà la libera consultazione degli strumenti messi a disposizione per il monitoraggio e la riduzione del rumore (mappature acustiche, piani comunali di classificazione e risanamento acustico, relazioni biennali), nonché i livelli di rumore misurati da ARPAT durante le sue attività di monitoraggio e controllo. Il catasto regionale, parte del SIRA, sarà accessibile agli amministratori locali e ai cittadini, contribuendo così alla diffusione della conoscenza sullo stato dell’ambiente toscano e delle azioni intraprese per la riduzione dell’esposizione della popolazione al rumore ambientale.

Il catasto regionale dell’inquinamento acustico potrà fornire informazioni non solo sullo stato dell’ambiente, ma anche sulle attività a vario livello (piani di azione e piani di risanamento comunali) per la riduzione dell’esposizione e sul loro stato di avanzamento favorendo il coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali di governo del territorio.

Funzionale alla realizzazione dei catasto sarà l’introduzione del formato elettronico per la redazione dei piani comunali di classificazione e risanamento acustico: per tutti gli usi normativi farà fede anche la versione elettronica messa a disposizione di enti locali e pubblico su piattaforma informatica. A tal proposito si ricorda come già oggi siano consultabili alcuni piani comunali di classificazione e risanamento acustico (PCCA e PCRA) presso il sito della Regione Toscana GEOScopio (http://www.rete.tos.it/sett/territorio/carto/repertorio/geoscopio.htm) e sul sito di ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/webgis-agenti-fisici).

E’ previsto inoltre il completamento della digitalizzazione dei PCCA e PCRA vigenti, attraverso uno specifico percorso che permetterà la validazione da parte dei comuni dei dati trasferiti su supporto digitale. I nuovi piani comunali di classificazione acustica dovranno essere inviati non solo alla provincia ma anche ai comuni confinanti risolvendo in tal modo il possibile problema della diversa classificazione al confine stesso. Anche nell’ottica di favorire la partecipazione dei cittadini ai processi di governo del territorio, è portato da quarantacinque giorni a sessanta il termine entro il quale la Giunta regionale, la provincia e chiunque altro possano presentare osservazioni al piano di classificazione acustica prima della sua definitiva approvazione.

Armonizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale e modalità di controllo
Un’efficace azione di riduzione dell’esposizione al rumore ambientale non può prescindere da un’integrazione degli strumenti messi a disposizione dalla normativa in materia con quelli previsti dalle norme di governo del territorio e in particolare, a livello comunale, il piano strutturale e il regolamento urbanistico.

A tal fine la nuova LR prevede espressamente che il quadro conoscitivo dello stato acustico del comune derivante dalla Classificazione Acustica concorra alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico. Inoltre la Giunta, con apposito regolamento, stabilirà specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

Con apposito regolamento, inoltre, la Giunta stabilisce le modalità di “controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all’esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all’esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali”. Sul fronte della verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi, la revisione della LR 89/98 prescrive che i comuni adeguino “i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, contribuendo in tal modo a regolamentare un settore ancora pieno di criticità e di difficoltà interpretative.

In un’ottica di armonizzazione e omogeneizzazione delle azioni di controllo sul territorio toscano, presso la Giunta viene istituito il comitato di coordinamento, con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo, costituito da regione, comuni, province, ARPAT e AUSL.

Tecnici competenti in acustica ambientale
Per una maggiore trasparenza la LR istituisce l’elenco regionale dei tecnici competenti presso la Giunta che provvederà a deliberare i contenuti e le modalità di corsi di formazione dei tecnici stessi.

Il ruolo dell’Agenzia
La modifica della LR 89/98 vede rafforzato il ruolo di ARPAT nel supporto tecnico a Regione, province e comuni. Nella procedura che porta all’approvazione dei piani di classificazione e risanamento acustico comunali, i comuni dovranno acquisire anche il parere dell’Agenzia ed è inoltre consentito, nei limiti della LR 30/2009, che si possano avvalere del supporto tecnico della stessa nella fase di redazione dei piani.
Tale attività si affianca al supporto tecnico che ARPAT sarà tenuta a fornire alla Regione per la verifica della corretta elaborazione delle mappe e dei piani di azione.


Glossario
zona silenziosa di un agglomerato: una zona delimitata dall'autorità comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite; (D.Lgs. 194/2005 art. 2)
zona silenziosa esterna agli agglomerati: una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative; (D.Lgs. 194/2005 art. 2)
relazione biennale sullo stato acustico del comune: contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative (art 9 bis LR 89/98). E’ obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti (art. 7 comma 5 L 447/95).
agglomerato: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti; (D.Lgs. 194/2005 art. 2)
aeroporto principale: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale; (D.Lgs. 194/2005 art. 2)
asse ferroviario principale: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni; (D.Lgs. 194/2005 art. 2)
asse stradale principale: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli; (D.Lgs. 194/2005 art. 2)
tecnico competente: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. (L 447/95 art 2 )

Normativa di riferimento
Legge Quadro 447/95
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997
LR 89/98
Direttiva 2002/49/CE
D.Lgs. 194/2005
LR 39/2011
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Contenuti correlati
Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002
Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2011/185-11/185-11-la-nuova-legge-regionale-in-materia-di-inquinamento-acustico

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