Data: 2014-11-10 13:03:32

Sanzione per NCC in caso di ATI

Premesso che questo Comune ha rilasciato una Licenza di NCC ad “A” che poi, come risulta agli atti, l’ha conferita in uso a “B” di cui “A” è anche il legale rappresentante.
Per quanto sopra qualche mese fa la Polizia Stradale ci ha inviato, per i provvedimenti di ns. competenza, copia di un verbale di accertamento elevato ai sensi dell’art. 85 del C.d.S. nei confronti di “C” (persona fisica sconosciuta) che si trovava alla guida di un mezzo collegato alla suddetta Licenza di NCC senza essere iscritto al ruolo come prevede la L. n. 21/1992. Tale verbale è stato elevato anche nei confronti di “B” in qualità di obbligato in solido ed ha comportato l’applicazione della sanzione pecuniaria nonché di quella accessoria di sospensione del libretto di circolazione (la sanzione è stata pagata da “B” ed il veicolo non è stato pertanto utilizzato per 3 mesi in virtù di tale sospensione).
A seguito della segnalazione di cui sopra l’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune con apposito verbale di accertamento ha richiesto al trasgressore “C” e all’obbligato in solido “B” l’ulteriore pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12, comma 1 della L.R. n. 67/93 e dal Regolamento Comunale a seguito di violazione dell’art. 3 della suddetta L.R. e dell’art. 6 della L. n. 21/1992 (esercizio dell’attività di NCC senza iscrizione al ruolo).
Successivamente “B” ha presentato per il verbale di cui sopra degli scritti difensivi dai quali veniamo a conoscenza che “B” ha costituito a inizio anno con “D” (nuovo soggetto) una ATI di tipo orizzontale (viene allegato infatti l’Atto Notarile) per lo svolgimento dell’attività di NCC nella quale viene fornita:
- da  “B” la Licenza di NCC e la relativa vettura (provvederà inoltre al pagamento del bollo e dell’assicurazione RC auto);
- da “D” lo svolgimento e gestione del servizio di NCC provvedendo inoltre alla manutenzione ordinaria del mezzo.
Dall’Atto Notarile risulta, oltre alla costituzione dell’ATI, anche il relativo conferimento al titolare della impresa “D” del mandato collettivo con rappresentanza.
“B” pertanto chiede l’archiviazione del Verbale elevato da questo Comune nei suoi confronti e la notifica del medesimo a “D” poiché dichiara che in base all’atto notarile il servizio di NCC viene svolto solo da tale soggetto .
Essendo venuti a conoscenza solo ora della costituzione dell’ATI dobbiamo notificare il suddetto verbale anche a “D” (ulteriore obbligato in solido)?
Inoltre nel caso di fattispecie la società che utilizza la Licenza di NCC a seguito di conferimento in uso previsto dall’art. 7, comma 2 della L. n. 21/92 qualora costituisca una ATI con un’altra società deve darne comunicazione al Comune? Oppure si deve intendere come una loro gestione interna ai fini svolgimento del servizio che al Comune non deve interessare? Pertanto la notifica del verbale di cui sopra anche a “D” non è dovuta?
O addirittura se “A” ha conferito in uso a “B” la sua Licenza, la successiva costituzione dell’ATI è da intendersi come un ulteriore conferimento in uso di “B” al soggetto “D” che gestisce attualmente il servizio di NCC?

GRAZIE

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Data: 2014-11-11 07:22:19

Re:Sanzione per NCC in caso di ATI

Faccio le osservazioni che ritengo importanti. Il caso avrebbe bisogno di uno studio particolare extra forum.

Per il principio di specialità delle sanzioni non si possono applicare più sanzioni per la stessa fattispecie. La guida da parte di soggetto senza iscrizione al ruolo (su auto autorizzata e regolarmente immatricolata) è sanzionata solo dalla LR 67/93, art. 12, in quanto norma speciale. Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689/81, infatti, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Quindi, anche non tenendo conto di quale sanzione andava applicata, la cosa certa è che ne andava applicata una sola, a meno che non si sanzioni due fattispecie diverse anche se riconducibili al solito verbale.

Comunque, a prescindere da questo, partendo dagli scritti difensivi di B, mi pare che l’AIT sia usata impropriamente. L’associazione temporanea di imprese è un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per il compimento di un’attività determinata. l’AIT costituite per un normale esercizio di impresa mi sembra una tipologia di organismo collettivo improprio. L’AIT è nata per la presentazione di offerte negli appalti non è una forma collettiva di esercizio di impresa prevista dal codice civile, vedi art. 2249 e seguenti e, in ogni caso, non dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico. In sintesi D non ha titolo, senza voltura della licenza, ad esercitare l’attività.

Nel regolamento comunale dovrebbe essere disciplinata la procedura amministrativa per il conferimento. Sul conferimento non c’è uniformità procedurale. In via di principio, però, è possibile distinguere il conferimento dal vero e proprio subingresso e quindi è possibile superare le condizioni del trasferimento di cui all’art. 9 della legge n. 21/92. Ai fini dell’annotazione e del controllo, il conferimento deve essere comunicato. Con il conferimento l’autorizzazione resta formalmente intestata al titolare. Verrà annotato che tale autorizzazione è gestita dal consorzio / cooperativa.

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