SALVE,
DOPO LE MODIFICHE ALLA L.R.32/02 E RELATIVO REGOLAMENTO, L'APERTURA DA PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DI UN UN DOPO SCUOLA, UN PUNTO DI INCONTRO PER ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DAI 6 ANNI IN POI, RIMANE UN'ATTIVITA' LIBERA?
GRAZIE
In breve, la LR 32/02 disciplina le strutture educative. Un luogo di custodia senza finalità educative sfugge dalla regolamentazione della legge regionale citata.
L’art. 4, comma 5 della LR 32/02 dispone, esplicitamente:
[i]I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia[/i]
In particolare, quando citi il regolamento credo tu voglia indicare le strutture per la prima infanzia, cioè i bambini da 3 mesi a 3 anni.
Proprio il regolamento di cui al DPGR n. 41R/2014, all’art. 2, comma 3 dispone:
[i]I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, che assicura il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.[/i]
Quindi non esiste un’autorizzazione prevista dalla legge. Il comune, con regolamento locale, non può creare rigide discipline per attività libere per legge, ritengo che un’amministrazione locale debba limitarsi a prevedere delle forme di comunicazione al fine di valutare l’agibilità dei fabbricati e altri requisiti di sicurezza.