Data: 2014-11-10 10:09:33

Valida la notifica nelle mani del coniuge non “collaborativo” - Cass. 29/10/2014

Tra moglie e marito non mettere il MESSO - valida notifica
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 ottobre 2014, n. 22928

[color=red]La notifica di un atto tributario ai sensi dell’articolo 139 del codice di procedura civile, mediante consegna del plico al coniuge del contribuente, non può ritenersi illegittima a causa di un non meglio precisato “rapporto di conflittualità” tra il soggetto che ha ricevuto la cartella e l’effettivo destinatario.[/color]



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CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 ottobre 2014, n. 22928

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo che, confermando la sentenza di primo grado, ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, iscritta, a richiesta del concessionario per la riscossione, in data 19.1.2005 con i numeri 1213 del registro generale e 101 del registro particolare, a carico del contribuente R.D.
La CTR ha in particolare affermato la nullità di tutti gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate di Lanciano ed in particolare l’invalidità le cartelle esattoriali relative agli anni 1990,1998 e 1999 in quanto le iscrizioni a ruolo erano state effettuate in ritardo e sorgevano "perplessità" sulle notifiche ricevute da D.A., qualificata talvolta quale moglie, talvolta quale madre del contribuente.
Il contribuente ed Equitalia Pragma non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n.4) cpc, deducendo il vizio di "omessa motivazione" avuto riguardo alla statuizione, dell’impugnata sentenza, di tardività nella notifica delle cartelle esattoriali.
La censura è fondata.
La CTR ha infatti apoditticamente affermato che le iscrizioni a ruolo erano state effettuate in ritardo, omettendo di allegare alcun elemento a sostegno di tale assunto.
Il giudice di appello, in particolare, non ha fornito alcuna motivazione sulla statuizione di tardività dell’iscrizione a ruolo, omettendo di prendere in considerazione e confutare le specifiche contestazioni contenute nell’atto di appello dell’Agenzia, come desumibile dalla riproduzione di tale atto nel corpo del ricorso.
Del pari assolutamente generica risulta la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla irritualità della notifica dell’atto impositivo.
[color=red]La CTR si esprime in termini di "perplessità sulle notifiche", limitandosi a rilevare un "rapporto di conflittualità coniugale" che lascerebbe presumere che il coniuge non sia venuto effettivamente a conoscenza di quanto notificato, senza peraltro precisare gli elementi rilevanti ai fini della ritualità della notifica, quali il luogo in cui la stessa fu perfezionata e la qualità del soggetto cui l’atto fu consegnato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 cpc.
Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, estrinsecantesi in argomentazioni del tutto apodittiche, disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, ed assolutamente inidonee a rivelare la "ratio decidendi" e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).[/color]
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo.
La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ricorso.
Dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

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Il Commento dell'Agenzia delle Entrate:
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/valida-notifica-nelle-manidel-coniuge-non-collaborativo

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