Data: 2014-11-10 09:48:36

audizione per sanzione amministrativa

Buongiorno.
Vorrei sapere se è ancora in capo al Sindaco la competenza a sentire l'interessato , trasgressore a cui viene comminata sanzione amministrativa (AUDIZIONE), o se la competenza è passata al dirigente competente per materia E IN BASE A QUALE NORMA.

riferimento id:22716

Data: 2014-11-10 15:06:28

Re:audizione per sanzione amministrativa

Si ricava dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla giurisprudenza univoca.
Vedi ad esempio, la cassazione civile n. 21631/2006 sulle sanzioni del commercio (la competenza è generale, sia chiaro):
[i]Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, applicabile nella specie), la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'articolo 107 del d.lgs. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.114 (con attribuzione al sindaco, ai sensi dell'articolo 22 dell'ora menzionato testo normativo, dell'emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni), e dispone, al comma primo, che i poteri di indirizzo e di controllo politico -amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), e, al comma secondo, che sono attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale.[/i]

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