Cass. Sez. III n. 41996 del 9 ottobre 2014 (Ud 17 lug 2014)
Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Anibaldi
Rifiuti.Responsabilità dell'amministratore delegato
[color=red]Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di amministrazione al delegato. Analogo principio è, chiaramente, applicabile anche in materia ambientale[/color]
http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassazione-penale155/11031-2014-10-26-18-06-18.html
[img]http://lexambiente.it/images/stories/news.gif[/img]