Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato (DM 3/11/2014)
[color=red]AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 3 novembre 2014
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato. (14A08602)
(GU n.260 del 8-11-2014)[/color]
IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante
"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001,
n.410 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n.410
e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del
demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici,
dei beni di proprieta' dello Stato;
Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia
del demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono
individuati beni immobili di proprieta' dello Stato;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Decreta:
Art. 1
[color=red]Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati negli
elenchi di cui agli allegato A facente parte integrante del presente
decreto. [/color]
Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli
immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Art. 5
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati
non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Art. 6
Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi
ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 3 novembre 2014
Il direttore: Reggi
Parte di provvedimento in formato grafico [color=red](vedi allegato)[/color]
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