Data: 2014-11-08 13:07:58

Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato (DM 3/11/2014)

Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato (DM 3/11/2014)

[color=red]AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 3 novembre 2014
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato. (14A08602)
(GU n.260 del 8-11-2014)[/color]

                            IL DIRETTORE

  Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.351,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare", convertito con  legge  23  novembre  2001,
n.410 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001,  n.410
e successive modifiche ed integrazioni, che demanda  all'Agenzia  del
demanio  l'individuazione,  sulla  base  e  nei  limiti  della
documentazione esistente presso gli archivi e  gli  uffici  pubblici,
dei beni di proprieta' dello Stato;
  Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  successive
modificazioni e integrazioni  apportate  dal  decreto  legislativo  3
luglio 2003, n. 173;
  Vista la documentazione esistente presso  gli  uffici  dell'Agenzia
del demanio;
  Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del  demanio  in  cui  sono
individuati beni immobili di proprieta' dello Stato;
  Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

                              Decreta:

                              Art. 1

  [color=red]Sono di proprieta' dello Stato i beni  immobili  individuati  negli
elenchi di cui agli allegato A facente parte integrante del  presente
decreto. [/color]
                              Art. 2

  Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta'  degli
immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione  gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice  civile,  nonche'  effetti
sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
                              Art. 3

  Contro l'iscrizione dei beni  nell'elenco  di  cui  all'art.  1  e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
                              Art. 4

  Gli  uffici  competenti  provvederanno,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
                              Art. 5

  Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati
non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
                              Art. 6

  Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori  decreti  relativi
ad altri beni di proprieta' dello Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 3 novembre 2014

                                                  Il direttore: Reggi

              Parte di provvedimento in formato grafico [color=red](vedi allegato)[/color]

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