Con SCIA un esercizio di somministrazione (BAR) ha comunicato il trasferimento. Il mio quesito è: la vecchia Autorizzazione è valida? Oppure devo annotare sulla stessa il cambio di indirizzo. Considerato che allo stato attuale non vi è più il rilascio di autorizzazione... la SCIA di trasferimento è valida come titolo autorizzativo ex novo?
riferimento id:22670
Con SCIA un esercizio di somministrazione (BAR) ha comunicato il trasferimento. Il mio quesito è: la vecchia Autorizzazione è valida? Oppure devo annotare sulla stessa il cambio di indirizzo. Considerato che allo stato attuale non vi è più il rilascio di autorizzazione... la SCIA di trasferimento è valida come titolo autorizzativo ex novo?
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1) la SCIA è valida (a condizione che sia pervenuta tramite PEC con firma digitale, altrimenti è irricevibile)
2) non serve annotazione di niente sulla vecchia autorizzazione
3) l'interessato non è tenuto a restituire il vecchio pezzo di carta che non ha più valore
mi collego perché mi è stata resentata una "comunicazione" di trasferimento dell'esercizio, cioè un modello che invece di indicare "seglacione certificat di inizio attività" indica che "comunica", io l'ho ritenuta ricevibile ed istruita mentre il comune (noi siamo un SUAP associato) a cui ho mandato la copia della pratica per i controlli asserisce che doveva essere diciarata irricevibile, Gli ho risposto che sic! "comunica" e "segnala" sono termini simili ed uguali. Ho sbagliato
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mi collego perché mi è stata resentata una "comunicazione" di trasferimento dell'esercizio, cioè un modello che invece di indicare "seglacione certificat di inizio attività" indica che "comunica", io l'ho ritenuta ricevibile ed istruita mentre il comune (noi siamo un SUAP associato) a cui ho mandato la copia della pratica per i controlli asserisce che doveva essere diciarata irricevibile, Gli ho risposto che sic! "comunica" e "segnala" sono termini simili ed uguali. Ho sbagliato
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HAI FATTO BENE.
Nel diritto amministrativo NON CONTA LA FORMA ma solo la sostanza (a maggior ragione per gli atti del privato).
Ciò che conta è la manifestazione di volontà a prescindere dal NOME UTILIZZATO purchè sussistano tutti gli elementi propri della fattispecie.
Quindi se l'interessato ha autocertificato i requisiti per il trasferimento è irrilevante che abbia detto "comunica" invece che utilizzare la formula della SCIA sia in acronimo che per esteso.
... grazie per l'assistenza
riferimento id:22670Una curiosità, ma trasferendo un Bar cambia tutto, locali, e compagnia bella, capisco che per l' esercente si tratta di trasferimento, ma la Scia si riferisce a locali , e spazi, nuovi, quindi va dichiarato, fra le altre cose, che i nuovi locali siano a norma, ecc. E va fatta ex novo la Notifica Sanitaria, con relazione tecnica e planimetria. Dico Bene ?
riferimento id:22670Certamente devono essere dichiarati nella SCIA
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Una curiosità, ma trasferendo un Bar cambia tutto, locali, e compagnia bella, capisco che per l' esercente si tratta di trasferimento, ma la Scia si riferisce a locali , e spazi, nuovi, quindi va dichiarato, fra le altre cose, che i nuovi locali siano a norma, ecc. E va fatta ex novo la Notifica Sanitaria, con relazione tecnica e planimetria. Dico Bene ?
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Certo, occorre sia scia amministrativa che sanitaria che però:
1) possono essere contenute anche in un unico documento
2) la notifica sanitaria è efficace anche senza planimetria e relazione tecnica (non prevista dal regolamento ce 852/2004).
Quindi ti consiglio di chiedere magari una comunicazione di chiarimenti con eventuale planimetria e relazione, ma senza dichiarare inefficace la scia