Salve a tutti!
Il Ns. Comune ha approvato un provvedimento con cui è stato deciso di procedere di controllare a campione (nella misura del 20%) la veridicità delle autocertificazioni prodotte con le SCIA di inizio attività, subingresso e trasferimento.
In merito alla procedura da seguire per operare tale verifica a campione, ci sono sorti alcuni dubbi:
1) è necessario avvisare l'imprenditore dell'avvio di tale procedura? A mio avviso no, perché il controllo segue la presentazione della SCIA, quindi non lo ritengo un procedimento autonomo per cui sia necessario procedere ad avvisi e/o avvertimenti vari, ma il mio dirigente insiste nella necessità di tale comunicazione. Fra l'altro, se inviata, determinerebbe a mio parere un appesantimento del procedimento, in quanto essa implicherebbe automaticamente l'obbligo, al termine dei controlli, di una seconda comunicazione con cui si andrebbero a comunicare gli esiti del controllo medesimo. A mio avviso, invece, dovremmo procedere ad effettuare il controllo senza pre-avvertire nessuno, e solo in caso di esito negativo dovremmo attivarci per i provvedimenti conseguenti (inibizione alla prosecuzione dell'attività e denuncia alla Procura della Repubblica);
2) sia in un caso che nell'altro, la PEC cui inviare comunicazioni sarà quella da cui è provenuta la SCIA (che magari è quella del consulente) oppure quella comunicata dall'impresa alla CCIAA e rinvenibile negli elenchi INI-PEC?
3) nel caso di richiesta ad altro Ente di fornirmi eventuali informazioni (es.: scrivo ad una Scuola per sapere se è vero o meno che un soggetto vi si è diplomato), questi quanto tempo hanno per rispondermi? E quali riferimenti normativi devo indicare?
4) dal momento che l'art. 19 comma 3 della L.241/1990 recita "[i]In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà' false o mendaci, l'amministrazione è [...] può' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo[/i]" e che il comma 1 dell'art. 21 della stessa legge recita "[i]Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi[/i]", è corretto affermare che il procedimento di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese all'interno di una SCIA non ha scadenza? Oppure, una volta avviato, un termine per la sua conclusione è comunque previsto?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!
Il Ns. Comune ha approvato un provvedimento con cui è stato deciso di procedere di controllare a campione (nella misura del 20%) la veridicità delle autocertificazioni prodotte con le SCIA di inizio attività, subingresso e trasferimento.
[color=red]SCELTA SAGGIA .... il controllo a campione è l'evoluzione efficiente dei sistemi di controllo del SUAP.
Ci sono Comuni che ho aiutato ad attivarli dal 2006.
Vedi: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=122.msg151#msg151
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4509.0
http://www.comunediaprilia.gov.it/art.php?id=3189
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In merito alla procedura da seguire per operare tale verifica a campione, ci sono sorti alcuni dubbi:
1) è necessario avvisare l'imprenditore dell'avvio di tale procedura? A mio avviso no, perché il controllo segue la presentazione della SCIA, quindi non lo ritengo un procedimento autonomo per cui sia necessario procedere ad avvisi e/o avvertimenti vari, ma il mio dirigente insiste nella necessità di tale comunicazione. Fra l'altro, se inviata, determinerebbe a mio parere un appesantimento del procedimento, in quanto essa implicherebbe automaticamente l'obbligo, al termine dei controlli, di una seconda comunicazione con cui si andrebbero a comunicare gli esiti del controllo medesimo. A mio avviso, invece, dovremmo procedere ad effettuare il controllo senza pre-avvertire nessuno, e solo in caso di esito negativo dovremmo attivarci per i provvedimenti conseguenti (inibizione alla prosecuzione dell'attività e denuncia alla Procura della Repubblica);
[color=red]Suggerisco la pubblicazione all'albo delle procedure di estrazione e sul sito della data ma non la comunicazione personale se non A SEGUITO DI CONTESTAZIONI. Allora in quel caso procedi ad avviare il procedimento.[/color]
2) sia in un caso che nell'altro, la PEC cui inviare comunicazioni sarà quella da cui è provenuta la SCIA (che magari è quella del consulente) oppure quella comunicata dall'impresa alla CCIAA e rinvenibile negli elenchi INI-PEC?
[color=red]Tu puoi usare la pec di invio ... così come puoi SEMPRE usare la PEC di ini-pecd (ti consiglio di cercarla sempre perchè quando effettui il controllo il delegato potrebbe non avere più rapporti con il titolare).
Quindi meglio la INI-PEC!!!![/color]
3) nel caso di richiesta ad altro Ente di fornirmi eventuali informazioni (es.: scrivo ad una Scuola per sapere se è vero o meno che un soggetto vi si è diplomato), questi quanto tempo hanno per rispondermi? E quali riferimenti normativi devo indicare?
[color=red]Hanno 30 giorni in base a questa disposizione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.
Art. 72 (L)
(( (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di
esecuzione dei controlli)
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei
controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle
convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di
cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure
organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli
medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni
caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione.))
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4) dal momento che l'art. 19 comma 3 della L.241/1990 recita "In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà' false o mendaci, l'amministrazione è [...] può' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo" e che il comma 1 dell'art. 21 della stessa legge recita "Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi", è corretto affermare che il procedimento di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese all'interno di una SCIA non ha scadenza?
[color=red]Certo[/color]
Oppure, una volta avviato, un termine per la sua conclusione è comunque previsto?
[color=red]Una volta avviato deve concludersi nel termine indicato nella comunicazione di avvio (puoi prenderti anche 6 mesi). Se non indicato sono 30 giorni.
Ciò non significa che tu esaurisca il potere potendo controllare anche successivamente ed a distanza di tempo[/color]
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!
[color=red]Vedi i documenti pubblicati al link riportato .....[/color]
Grazie!
Dalle prossime estrazioni provvederemo a non effettuare più comunicazioni personali, salvo nel caso che, durante l'istruttoria, si accertino incongruenze che determinano la necessità di una richiesta di chiarimenti.
Volevo però chiedere un altro paio di cose:
1) la richiesta di informazioni ad altre P.A., come sopra riportato, determina per tali amministrazioni l'obbligo di rispondere entro 30 giorni. Ma dal momento della richiesta fino a che non vi è tale risposta, i termini sono sospesi o o interrotti? E se decorsi i fatidici 30 giorni come mi regolo? Mi spiego: chiedo un Casellario alla Procura, oppure un titolo di studio ad una scuola, oppure ancora una scheda anagrafica del lavoratore al Centro per l'impiego, e non ottengo risposta. Cosa faccio? In concreto il controllo non ha avuto alcun esito..........
2) se devo chiedere integrazioni o chiarimenti direttamente all'imprenditore, che termine devo assegnargli? E durante il suo decorso avrò sospensione o interruzione del termine del procedimento?
3) se devo prima chiedere informazioni ad altre PP.AA. e poi chiarimenti all'imprenditore, le sospensioni/interruzioni dei termini di cui alle ipotesi 1) e 2) si possono ripetere? Cioé posso avere due sospensioni e/o interruzioni?
Grazie!
1) la richiesta di informazioni ad altre P.A., come sopra riportato, determina per tali amministrazioni l'obbligo di rispondere entro 30 giorni. Ma dal momento della richiesta fino a che non vi è tale risposta, i termini sono sospesi o o interrotti? E se decorsi i fatidici 30 giorni come mi regolo? Mi spiego: chiedo un Casellario alla Procura, oppure un titolo di studio ad una scuola, oppure ancora una scheda anagrafica del lavoratore al Centro per l'impiego, e non ottengo risposta. Cosa faccio? In concreto il controllo non ha avuto alcun esito.........
[color=red]Il principio rimane quello della PIENA VALIDITA' dell'autocertificazione.
Quindi tu devi acquisire eventuali elementi per "smontare" tale validità. Senza tali elementi l'attività prosegue regolarmente.
L'ente ha formalmente 30 giorni per rispondere ma se non lo fa non vi sono conseguenze procedimentali (ma solo disciplinari).
Quindi il tuo procedimento di controllo va avanti (è improprio parlare di sospensione o interruzione).
Quando ti arrivano elementi utili allora dovrai valutare SE ed IN CHE MISURA potrai intervenire.
Entro 60 giorni (30 in edilizia) puoi intervenire senza particolari vincoli. Oltre tale termine solo in determinati casi.
In caso di false dichiarazioni sempre!
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2) se devo chiedere integrazioni o chiarimenti direttamente all'imprenditore, che termine devo assegnargli? E durante il suo decorso avrò sospensione o interruzione del termine del procedimento?
[color=red]Anche in questo caso NOn hai nè interruzione nè sospensione. Nè è corretto parlare di integrazioni.
Potrai chiedere chiarimenti, invitandolo a rispondere entro un determinato termine ma SENZA CONSEGUENZE.
Anche se non ti fornisce chiarimenti non puoi farci niente![/color]
3) se devo prima chiedere informazioni ad altre PP.AA. e poi chiarimenti all'imprenditore, le sospensioni/interruzioni dei termini di cui alle ipotesi 1) e 2) si possono ripetere? Cioé posso avere due sospensioni e/o interruzioni?
[color=red]Vedi sopra[/color]