Buongiorno,
La legge quadro 21/92 all'art. 5 dispone che i comuni stabiliscono requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione NCC.
Nel ns. regolamento comunale è inserito che l'assegnatario deve avere età non superiore ai 55 anni , essere cittadino in uno degli stati menbri, non aver riportato condanne ecc...
E' possibile mettere un limite di età? c'è qualche normativa di riferimento che mi dice quali sono i requisiti necessari?
Inoltre, al bando possono partecipare solo persone fisiche? una società s.a.s o altro non può partecipare?
Grazie
EMilia
Il requisito anagrafico deriva dall'applicazione dell'art. 9 della legge 21/92 che condiziona la trasferibilità delle licenze alla titolarità almeno quinquennale delle medesime o al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Preso atto che nel 1992 si raggiungeva l'età pensionabile ai 60 anni, ritengo che con la disciplina pensionistica attuale, la condizione anagrafica sia allo stato attuale lesiva del diritto di accesso all'attività.
Anche se la direttiva servizi ha escluso le attività di NCC dalle liberalizzazioni ritengo che per le motivazioni premesse, la norma specifica sia superata.
Ti rimando comunque ad altre indicazioni.
Al bando possono partecipare imprese individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
il nostro regolamento prevede il limite di anni 55, consigliate di toglierlo?
Quindi una società s.a.s. che posside già una autorizzazione di ncc più noleggio autobus, può partecipare?
[i]il nostro regolamento prevede il limite di anni 55, consigliate di toglierlo?[/i]
Sentirei altre indicazioni del forum
[i]Quindi una società s.a.s. che posside già una autorizzazione di ncc più noleggio autobus, può partecipare?[/i]
Si
Ritengo che un limite di età sia IRRAGIONEVOLE e discriminatorio (verso operatori di altri Comuni che possono operare senza tale limite).
Come dice Donato inoltre la stessa legge presuppone l'esercizio QUANTOMENO fino a 60 anni ... e possiamo dire anche oltre FINTANTO che si possiedono i requisiti soggettivi.
NON vi è ragione di tutela di interesse pubblico a prevedere un limite di età di questo genere.