Per la vendita di funghi epigei freschi i riferimenti normativi sono (dpr 376/1995 e l.r.16/99), l'operatore deve possedere l'attestato di idoneità all'identificazione di specie fungine che intende commercializzare, ed è prerequisito per la presentazione della SCIA al SUAP. Mi domando, se il comune individua un'area pubblica da riservare ai venditori di funghi, quest'ultimi, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere esclusivamente titolari di impresa commerciale o società? Mi spiego meglio, ai venditori occasionali,cioè che vendono in determinati mesi dell'anno, solo il tesserino non basta per la vendita dei funghi su area pubblica ma devono essere Ditta? A quel punto sarebbero abusivi?fermo restando il divieto del commercio itinerante dei funghi, anche gli imprenditori agricoli possono vendere i funghi se ricordo bene.
Grazie,
La gestione del suolo pubblico la puoi fare come vuoi. Se metti l’operatore dentro ad un mercato, allora, per definizione, questo dovrà essere un operatore professionale del commercio su area pubblica con partita iva ma niente vieta che tu possa prevedere una manifestazione o delle postazioni riservate agli operatori hobbisti fungaioli / tartufai per determinati periodi dell’anno. Resta inteso che ogni concessione di suolo pubblico deve avvenire previa adozione di criteri imparziali.
In genere queste cose funzionano bene con gli hobbisti non alimentari dato che per gli alimenti occorrono i requisiti professionali e la notifica igienico-sanitaria.
Gli imprenditori agricoli hanno, in base alla legge 16/99, agevolazioni sulla raccolta dato che non si applica il limite giornaliero o si applica in parte. Se gli agricoltori voglio vendere i funghi sono soggetti all’abilitazione ex DPR 376/1995. Un conto è la coltivazione dei funghi e un conto è la raccolta dei funghi spontanei.