Data: 2014-11-07 07:34:04

TAR sospende ordinanza Comune di Milano su orari di sale giochi e slot

TAR sospende ordinanza Comune di Milano su orari di sale giochi e slot

[color=red]Decreto n. 1429 del 28 ottobre 2014 del presidente del Tar Lombardia[/color] che sospende l'ordinanza del Sindaco del Comune di Milano

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N. 01429/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02845/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2014, proposto da:
Azzurro Gaming S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Annalisa Lauteri, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Rossi in Milano, Via P. Andreani, 6
contro
Comune di Milano
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'[color=red]ordinanza del Sindaco del Comune di Milano, n. 625214 del 15 ottobre 2014, avente ad oggetto la "disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931"[/color] e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente, coordinato e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato:
che il ricorso pare allo stato fondato, [color=red]non essendo gli interessi pubblici indicati nella motivazione dell’impugnata ordinanza riconducibili a quelli tassativamente previsti dall’art. 31 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute (cfr. Consiglio di Stato Sez. V 30.6.2014, n. 3271);[/color]
che si configurano gli estremi del grave pregiudizio indotto dalla disattivazione degli apparecchi d’intrattenimento in funzione nell’agenzia di scommesse gestita dalla ricorrente;

P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare, con riserva di ogni diversa statuizione da parte della Sezione nel contraddittorio delle parti in causa. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19.11.2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano il giorno 28 ottobre 2014.





Il Presidente
Francesco Mariuzzo





DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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LINK al ricorso: http://www.vita.it/static/upload/201/0000/20141030123944.pdf

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riferimento id:22654

Data: 2014-11-09 21:48:55

Re:TAR sospende ordinanza Comune di Milano su orari di sale giochi e slot

Ecco una rassegna giurisprudenziale circa la questione degli orari di esercizio per i giochi.

In sintesi, l'amministrazione comunale non ha il potere di incidere sugli orari dei giochi se non in modo ragionevole, circoscritto e specificatamente motivato.
[b]
TAR Lombardia (Brescia) n. 1484/2012[/b]
Un comune del bresciano adotta un regolamento per le sale giochi e dispone un orario massimo di apertura fino alle ore 20 di ogni giorno.
Il TAR annulla la parte del regolamento che riguarda gli orari riconoscendo come avrebbe dovuto rilevarsi in capo al comune una base giuridica certa (oltre all’usuale potere di cui all’art. 50 del TUEL) al fine di inibire un’attività senza motivazione puntuale. I limiti troppo ristrettivi sono apparsi non ragionevoli e privi di motivazione specifica. Nel caso di specie il TAR fa notare anche come risulti chiaro che una drastica limitazione degli orari di apertura delle sale giochi opererebbe esclusivamente come uno strumento espulsivo per alcune attività già insediate sul territorio comunale, tra cui quella del ricorrente, senza alcun beneficio sistemico dato che gli  avventori andrebbero a giocare altrove.

[b]TAR Lombardia (Milano) n. 2479/2013[/b]
La questura autorizza una sala dedicata (VLT+SLOT) a Milano aperta h24. Il comune di Milano adotta un’ordinanza sugli orari e ne impone il rispetto alla sala VLT. L’amministrazione motiva affermando che il comparto dei giochi e delle scommesse non è caratterizzato da libertà di concorrenza e di iniziativa economica, quanto meno piene, assolute ed incondizionate. Il TAR cita la giurisprudenza europea che nell’esaminare approfonditamente la disciplina di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione di servizi), ha ribadito, in linea con precedenti decisioni, che “l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici.
Nell’assenza di una norma che espressamente vietasse l’apertura 24 ore su 24 incombeva, dunque, sul Comune l’obbligo di motivare le ragioni di una limitazione direttamente incidente sullo svolgimento e, potenzialmente, sulla gestione finanziaria dell’attività condotta.
[b]
TAR Liguria, sentenza n. 189/2014[/b]
Il TAR genovese vaglia il regolamento sui giochi del comune di Genova. Per riconoscendo quasi in toto la legittimità del regolamento, limitatane alla questione degli orari rileva, invece, come la rigida regolamentazione locale si sia macchiata di sviamento rispetto ai presupposti giuridici di cui al d.lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 7, che riguardano l’armonizzazione e l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, ai quali sono estranee le finalità di lotta alla ludopatia perseguite.

[b]Consiglio di Stato n. 3271/2014 (appello sulla sentenza del TAR Lombardia (Milano) n. 1182/2013.[/b]
Il CdS conferma la sentenza di primo grado circa la riconosciuta illegittimità di un’ordinanza comunale che imponeva lo spegnimento degli apparecchi con vincite in denaro ubicati nei pubblici esercizi. I giudici, prendono atto della completa liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione ma anche riconducendo l’ordinanza comunale ad un eventuale potere esercitato d’urgenza ai sensi dell’art. 54 TUEL, gli stessi puntualizzano come il Sindaco non avrebbe potuto astenersi dal dimostrare l’esistenza concreta di fenomeni pregiudizievoli per la collettività, quali una particolare e documentata evasione scolastica, blocchi anomali della circolazione o turbamenti della quiete pubblica. In pratica avrebbe dovuto essere soddisfatta la condizione derogatoria posta dal DL n. 201/2011 e DL n. 138/2011 e quindi avrebbe dovuto  essere accertata una lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che nella specie non potevano ritenersi incisi.


Dello stesso tenore l'ordinanza del TAR Milano n. 931/2014 e il decreto n. 1429/2014 sopra riportato

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