Data: 2014-11-06 12:36:10

SUBINGRESSO-MODIFICA DEI LOCALI OPPURE NO?

Buongiorno,
ho un titolare d’impresa che ha affittato un ramo d’azienda a Tizio che, attualmente, gestisce una pizzeria.
Al 30/11 p.v. il contratto di affitto scadrà e il proprietario non ha intenzione di ri-affittarlo agli attuali (ci sono problemi di morosità ed altri).
Vorrebbe, quindi, vendere il ramo d’azienda a terzi interessati.
Nel caso questi interessati non fossero disponibili ad acquistare il ramo d’azienda nell’immediato avrei consigliato al proprietario delle “licenze” di re-intestarsi il tutto per evitare che scadano i termini di presentazione del subingresso, dichiarando che lui non eserciterà l’attività (la sospensione può essere al massimo di 12 mesi, GIUSTO?).
La re-intestazione sarebbe per evitare ai nuovi gestori un avvio attività in quanto il locale pizzeria è datato e non ha il doppio servizio igienico per gli avventori (fra l’altro il proprietario delle licenze non è proprietario anche dell’immobile…..).
Potrebbe essere questa la soluzione giusta per evitare ai futuri gestori degli adeguamenti strutturali richiesti dalla norma igienico-sanitaria?
Nel nostro regolamento d’igiene c’è la seguente dicitura, fra le disposizioni transitorie:

1. [i]Le imprese alimentari esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che intendano proseguire nello svolgimento dell’attività già autorizzata senza apportare alcun tipo di modifica alle strutture, agli impianti, alle attrezzature, al numero degli addetti, non dovranno adeguarsi ai requisiti igienico–sanitari ed igienico-edilizi previsti dal presente regolamento.

2.Non vi è obbligo di adeguamento anche in caso di subingresso senza modifiche dei locali e delle attrezzature.

3.Nel caso di variazioni e modifiche ai locali, impianti e attrezzature devono essere rispettati i requisiti di cui al presente regolamento.[/i]
Attendo un vostro parere.
Grazie,
Fulvia

riferimento id:22627

Data: 2014-11-06 18:19:08

Re:SUBINGRESSO-MODIFICA DEI LOCALI OPPURE NO?


Buongiorno,
ho un titolare d’impresa che ha affittato un ramo d’azienda a Tizio che, attualmente, gestisce una pizzeria.
Al 30/11 p.v. il contratto di affitto scadrà e il proprietario non ha intenzione di ri-affittarlo agli attuali (ci sono problemi di morosità ed altri).
Vorrebbe, quindi, vendere il ramo d’azienda a terzi interessati.
Nel caso questi interessati non fossero disponibili ad acquistare il ramo d’azienda nell’immediato avrei consigliato al proprietario delle “licenze” di re-intestarsi il tutto per evitare che scadano i termini di presentazione del subingresso, dichiarando che lui non eserciterà l’attività (la sospensione può essere al massimo di 12 mesi, GIUSTO?).
La re-intestazione sarebbe per evitare ai nuovi gestori un avvio attività in quanto il locale pizzeria è datato e non ha il doppio servizio igienico per gli avventori (fra l’altro il proprietario delle licenze non è proprietario anche dell’immobile…..).
Potrebbe essere questa la soluzione giusta per evitare ai futuri gestori degli adeguamenti strutturali richiesti dalla norma igienico-sanitaria?
Nel nostro regolamento d’igiene c’è la seguente dicitura, fra le disposizioni transitorie:

1. [i]Le imprese alimentari esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che intendano proseguire nello svolgimento dell’attività già autorizzata senza apportare alcun tipo di modifica alle strutture, agli impianti, alle attrezzature, al numero degli addetti, non dovranno adeguarsi ai requisiti igienico–sanitari ed igienico-edilizi previsti dal presente regolamento.

2.Non vi è obbligo di adeguamento anche in caso di subingresso senza modifiche dei locali e delle attrezzature.

3.Nel caso di variazioni e modifiche ai locali, impianti e attrezzature devono essere rispettati i requisiti di cui al presente regolamento.[/i]
Attendo un vostro parere.
Grazie,
Fulvia
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1) in questo caso la "reintestazione" è ragionevole e nella stessa l'interessato potrà comunicare la sospensione
2) attenta che il tuo regolamento di igiene NON è più in vigore, nemmeno nella parte che hai riportato in quanto prevale il regolamento CE 852/2004. Ciò significa che sia A che B (attuale gestore) sono tenuti a garantire le migliori norme igienico-sanitarie, anche sopravvenute e questo a prescindere dal subingresso.
Ciò non significa adeguarsi se non necessario. Se necessario CI SI DEVE ADEGUARE anche se il discorso sarebbe lungo (diritti acquisiti) ..... se così fosse la normativa comunitaria potrebbe non trovare mai applicazione! e così non è!
L'interessato potrà tener conto del carattere preesistente dell'esercizio e DEROGARE a taluni requisiti minimi dando conto nel piano HACCP delle misure compensative.



riferimento id:22627
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