Data: 2014-11-05 13:10:45

Distributore carburante privato senza autorizzazione

Buongiorno,
un distributore carburante ad uso privato, installato nel 2003 presso una Ditta con autorizzazione del Comando provinciale Vigili del Fuoco, è risultato essere operativo nonostante agli atti del Comune non risulti alcuna Autorizzazione all'esercizio.
Quale tipo di sanzione (amministrativa/accessoria) sarebbe da applicare in questa casistica?
Ringrazio anticipatamente

riferimento id:22609

Data: 2014-11-05 14:28:33

Re:Distributore carburante privato senza autorizzazione

L.R. 02/02/2010, n. 6
Art. 101
Sanzioni amministrative.
1. [...]
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:
a) [u]installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato[/u];
b) violi il divieto di cui all’articolo 91, comma 1;
c) [u]eserciti l’attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione[/u].
[...]
5. L’applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, è di competenza del comune ove è installato l’impianto.
6. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla L.R. n. 90/1983.


Attenzione: verifica che si tratti di distributore di carburanti e non di mero deposito: basta verificare se per la prevenzione incendi era categoria 15 (deposito) ovvero 18 (distributore).

riferimento id:22609

Data: 2014-11-08 08:10:01

Re:Distributore carburante privato senza autorizzazione

La ringrazio.
Viste però le premesse, vale a dire:
- siamo in presenza di un'autodenuncia da parte della Ditta;
- la mancata autorizzazione dipende più dalla "negligenza" degli Enti preposti che da quella della Ditta stessa (visto che la pratica si protrae dal lontano 2003, con continui rinvii della commissione collaudo per indisponibilità varie di Arpa, VVFF, ecc)
In questo caso non è possibile "sanare" il tutto in maniera diversa visto che il verbale comporterebbe un esborso piuttosto ingente da parte della Ditta oltre al sequestro come sanzione accessoria (riguardo a cui sinceramente non saprei nemmeno come procedere esattamente, l'impianto in esame è costituito da contenitore distributore rimovibile) ?
Grazie

riferimento id:22609

Data: 2014-11-08 08:43:16

Re:Distributore carburante privato senza autorizzazione

Se l'impianto ricade nella categoria 18 del vecchio DM 18/2/1982 (oggi cat 13 dpr 151/2011) allora era necessaria l'autorizzazione all'installazione.
La ditta aveva presentato la domanda?
Non mi è infatti chiaro se si tratti di autodenuncia, come scrivi nell'ultimo post, o di un'evidenza a seguito di attività di controllo "è risultato essere operativo nonostante agli atti del Comune non risulti alcuna Autorizzazione all'esercizio"...

Se ha presentato domanda è non è stata sospesa l'istanza ovvero comunicati i motivi ostativi allora é inadempiente la PA... Diversamente è inadempiente la ditta...

Se manca l'autorizzazione allora è ovvio che non ci sia collaudo.

Ti ricordo comunque che ai sensi dell'art. 20.6 della dgr 8/9590 del 2009 (ma che a memoria riprendeva la precedente Dgr) "[i]Secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, [u]scaduto il termine di 60 giorni per l’effettuazione del collaudo, il titolare dell’autorizzazione puo` presentare al Comune competente idonea autocertificazione attestante la conformita` dell’impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti del collaudo[/u]"[/i]



riferimento id:22609

Data: 2014-11-08 10:19:38

Re:Distributore carburante privato senza autorizzazione

-Nella richiesta della Ditta datata 2003, si fa riferimento al Regolamento Regionale 13/05/2002 n.2 art. 10; qui la Ditta stessa comunica la presenza di un distributore carburante ad uso privato con autorizzazione VVFF (in effetti esistente) e ne richiede l'Autorizzazione all'esercizio.
- Si arriva poi al 2011, data in cui la Ditta richiede la convocazione della Commissione di Collaudo (o meglio Conferenza di Servizio) come previsto dalla L.R. 02/02/2010 n.6, che il Comune convoca a distanza di un mese circa.
- Questa Commissione però nei fatti non verrà mai convocata (a causa di indisponibilità dei vari Enti, in un caso anche la Ditta chiede il rinvio) e verrà rinviata a data da destinarsi, per poi non venire più convocata.

L'autodenuncia per il momento è semplicemente una risposta al mio quesito (posto alla Ditta stessa) se il distributore fosse operativo o meno; mi è stato infatti risposto che il distributore era operativo da anni per poter effettuare le operazioni di trasporto indispensabili per continuare l'attività.

NB: La ditta aveva presentato le integrazioni richieste (in particolar modo dall'ARPA, nonostante questa affermi che la Ditta avrebbe dovuto passare tramite il Comune e non fornirle direttamente a lei), per cui se da un lato si configura una negligenza della Ditta stessa nell'esercitare senza autorizzazione, dall'altro secondo me la negligenza è da parte del Comune stesso che non ha più convocato alcuna commissione. 

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