Data: 2014-11-05 12:50:58

vidimazione registro sostanze zuccherine

I comuni sono ancora tenuti alla vidimazione dei registri in oggetto ai sensi dell'art. 28 della L. 82/2006?

l’art. 2, comma 1, lettera g) n. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha soppresso la seconda parte dell'art. 28, comma 1 della L. 28/2006
che quindi prevede che:
"I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo"
La restante parte che diceva "con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» è stata soppressa.
Inoltre l'art. 1 bis, comma 8 del  D.L. 24 giugno 2014, n. 91 prevde che  il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.

Ma che cos'è il SIAN? E soprattutto questa procedura informatizzata è effettivamente attiva? E il comune in tutto questo?

Grazie mille per l'aiuto?
Letizia

riferimento id:22608

Data: 2014-11-05 12:59:54

Re:vidimazione registro sostanze zuccherine


Ho visto che il comma 10 dell'art. 1 bis, comma 8 del D.L. 91/2014 dice che:
10.  All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti".
Immagino che i decreti attuativi ancora non ci siano, quindi per il momento vidimano i comuni? Siccome è la prima volta che mi capita che procedura devo seguire? Una marca da bollo da 16,00 ogni 100 pagine?

grazie ancora

riferimento id:22608

Data: 2014-11-05 20:12:55

Re:vidimazione registro sostanze zuccherine

Sulla vidimazione dei registri e la competenza comunale:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7337.0

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
http://www.sian.it/portale-sian/home.jsp

Approfondimenti:
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/18495-ecco-le-semplificazioni-per-gli-agricoltori-previste-dal-decreto-competivita.html

******************

L. 20-2-2006 n. 82
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60, S.O.
Capo V - Disposizioni comuni

28. Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.

1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo (23) (24).

2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.

3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate (25).

4. [I registri istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 possono essere tenuti anche tramite supporto informatico, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione] (26).

5. [Per coloro che tengono la propria contabilità avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi del comma 4, le iscrizioni nei registri di carico e scarico possono essere completate settimanalmente] (27).

(23) Comma così modificato dal n. 1) della lettera g) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

(24) Vedi, anche, l'art. 1-bis, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(25) Comma così modificato dall’art. 34, comma 42, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(26) Comma abrogato dal n. 2) della lettera g) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

(27) Comma abrogato dal n. 2) della lettera g) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

riferimento id:22608

Data: 2015-10-26 11:03:35

Re:vidimazione registro sostanze zuccherine

Si segnala il Decreto di proroga dei termini dei registri dematerializzati:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8803

riferimento id:22608
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