Data: 2014-11-05 12:50:21

Sagra

Un'Associazione, legalmente costituita, ha richiesto occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di una Sagra, alla prima edizione, di cui richiede anche l'esclusiva...

1) La Sagra non dev'essere istituita formalmente in qualche modo?
2) Non deve essere attinente con i prodotti locali ? (ad es. si può chiedere di svolgere la I Sagra delle Banane in un comune del Lazio?)
3) e l'esclusiva? gli organizzatori vorrebbero che solo la loro Associazione potesse organizzare questa Sagra e non altre... è possibile?

riferimento id:22607

Data: 2014-11-05 19:57:12

Re:Sagra

Un'Associazione, legalmente costituita, ha richiesto occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di una Sagra, alla prima edizione, di cui richiede anche l'esclusiva...

1) La Sagra non dev'essere istituita formalmente in qualche modo?
[color=red]Cosa si intende per sagra?
Se vi è commercio di prodotti allora la deve istituire il Comune ed il Comune assegna i posteggi.
Se si tratta di fiere e manifestazioni fieristiche vedi la specifica legge regionale riportata
[/color]
2) Non deve essere attinente con i prodotti locali ? (ad es. si può chiedere di svolgere la I Sagra delle Banane in un comune del Lazio?)
[color=red]Niente vieta al Comune di fare anche fiere per prodotti non tipici e locali[/color]
3) e l'esclusiva? gli organizzatori vorrebbero che solo la loro Associazione potesse organizzare questa Sagra e non altre... è possibile?
[color=red]Non esiste esclusiva con affidamento diretto. Il Comune potrebbe fare un BANDO per la gestione dell'evento ed affidarlo ad una associazione. E dare l'esclusiva ... ma a chi vince il bando[/color]


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Leggi Regionali d'Italia 

Lazio

L.R. 2-4-1991 n. 14
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio.
Pubblicata nel B.U. Lazio 20 aprile 1991, n. 11, suppl. ord. n. 1.
Epigrafe

TITOLO I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizione delle manifestazioni fieristiche.

Art. 3 - Qualifica delle manifestazioni.

Capo II - Organizzazione delle manifestazioni fieristiche
Art. 4 - Enti organizzatori.

Art. 5 - Albo regionale di enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche.

Art. 6 - Criteri per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche.

Art. 7 - Modalità per la concessione dell'autorizzazione.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.

Art. 8-bis - Definizione del quartiere fieristico e certificazione.

Art. 9 - Calendario regionale.

Art. 10 - Vigilanza.

Art. 11 - Sanzioni amministrative.

TITOLO II
Interventi regionali
Capo I - Interventi per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ai convegni e alle iniziative promozionali
Art. 12 - Individuazione degli interventi regionali.

Art. 13 - Criteri generali.

Capo II - Concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e iniziative promozionali
Art. 14 - Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale.

Art. 15 - Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato.

Capo III - Concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nel territorio regionale, in Italia e all'estero
Art. 16 - Criteri specifici.

Capo IV - Procedure per la concessione dei contributi
Art. 17 - Termini e modalità per la presentazione delle domande.

Art. 18 - Termini e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 19 - Decadenza.

TITOLO III
Norme finali e transitorie
Art. 20 - Promozione pubblicitaria.

Art. 21 - Norma finanziaria.

Art. 22 - Norme transitorie.

Allegato

L.R. 2 aprile 1991, n. 14 (1).

Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 aprile 1991, n. 11, suppl. ord. n. 1.

(2)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 luglio 2002, n. 919.



TITOLO I

Disciplina delle manifestazioni fieristiche

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1
Finalità.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre, ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale favorendo e assumendo opportune iniziative.

2. La Regione, altresì, valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato del Lazio, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.



Art. 2
Definizione delle manifestazioni fieristiche.

1. Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono così definite:

a) fiere o mostre mercato;

b) mostre specializzate;

c) esposizioni.

2. Le fiere o mostre mercato sono le manifestazioni aperte al pubblico, riguardanti uno o più settori merceologici, nelle quali è consentita la vendita dei prodotti esposti, sempreché l'espositore sia in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio, o sia preposto o gestore di un'azienda commerciale. Sono esonerati dall'obbligo di possesso dell'autorizzazione amministrativa di vendita al dettaglio gli artigiani e le industrie muniti della certificazione attestante l'appartenenza alla propria categoria, rilasciata dagli organi competenti. Sono ammessi ad esporre anche gli operatori economici e le industrie straniere sempreché la qualifica attribuita alla manifestazione sia «nazionale» o «internazionale».

3. Le mostre specializzate sono le manifestazioni di un solo settore o più settori tra essi omogenei, alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati, anche stranieri, limitatamente alle manifestazioni con qualifica «nazionale» o «internazionale» e come visitatori esclusivamente gli operatori commerciali dei settori merceologici interessati. Durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietata la vendita diretta nonché la consegna dei campioni esposti.

4. Le esposizioni sono le manifestazioni aventi finalità di promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica senza una immediata commercializzazione dei prodotti.

5. Non rientrano nelle manifestazioni fieristiche quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1602, nonché i convegni e le iniziative promozionali attuati da singoli operatori economici, o da imprese artigiane, anche in forma associata, diretti a promuovere la valorizzazione o la commercializzazione dei propri prodotti.



Art. 3
Qualifica delle manifestazioni.

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come «locali», «regionali», «nazionali», «internazionali», in considerazione della prevalente area di influenza economica e sociale esercitata dalla singola manifestazione, del mercato cui essa è rivolta, nonché del numero e della provenienza degli espositori che vi partecipano.

2. La qualifica di cui al precedente comma è conferita dall'autorità competente in sede di concessione dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 7, ad esclusione della qualifica «internazionale», che è conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 53, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Possono essere riconosciute «regionali» le manifestazioni fieristiche già qualificate «locali» quando si sia registrata nelle due edizioni precedenti una partecipazione significativa di espositori provenienti da province diverse da quella del comune ove si svolge l'iniziativa. Possono essere riconosciute «nazionali» le manifestazioni fieristiche già qualificate «regionali» quando si sia registrata nelle due edizioni, precedenti una partecipazione di espositori provenienti da altre regioni italiane in misura non inferiore al 50 per cento, sul totale degli espositori presenti, e comunque rilevante in riferimento al settore merceologico prevalente della mostra. La qualifica di «regionale» o di «nazionale» può essere conferita ad una manifestazione fieristica sin dalla prima edizione quando sia accertabile, in base alla documentazione prodotta, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma. Non può essere conferita la qualifica di «regionale» o «nazionale» quando per due edizioni successive siano venuti meno i citati requisiti.



Capo II - Organizzazione delle manifestazioni fieristiche

Art. 4
Enti organizzatori.

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate dai seguenti enti:

a) enti pubblici già riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 giugno 1934, n. 1607, ed altri enti pubblici che abbiano tra i propri fini istituzionali l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che non perseguano fini di lucro;

b) enti pubblici territoriali singoli o associati;

c) enti privati iscritti all'albo regionale ai sensi del successivo articolo 5, che abbiano tra le finalità statutarie l'organizzazione di manifestazioni fieristiche;

d) associazione di imprenditori a livello nazionale o loro articolazioni regionali o provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (3).

(3)  Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.



(giurisprudenza)

Art. 5
Albo regionale di enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche.

1. È istituito presso l'assessorato competente l'albo regionale degli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, in cui sono iscritti a domanda gli enti privati regolarmente costituiti che abbiano tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni e che abbiano sede legale o anche una sede secondaria nella Regione Lazio.

2. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, di una dettagliata relazione contenente dati sulla propria struttura organizzativa e sull'eventuale attività svolta, nonché della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. L'iscrizione all'albo od il diniego all'iscrizione stessa sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunicata agli enti richiedenti entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione.

4. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti privati organizzatori iscritti all'albo regionale di cui al presente articolo. A tal fine gli enti iscritti all'albo regionale hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale qualsiasi successiva modificazione del proprio statuto.

5. Il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto la cancellazione dall'albo qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente primo comma.



Art. 6
Criteri per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche.

1. Le manifestazioni fieristiche debbono essere autorizzate a norma dell'articolo 7 e sono svolte solo nel luogo, nei giorni e per i settori merceologici indicati nel calendario fieristico regionale della Regione Lazio.

2. L'autorizzazione alle manifestazioni fieristiche può essere concessa agli enti di cui al precedente articolo 4 e qualora sussistano le condizioni previste dal precedente articolo 2.

3. La durata di ciascuna manifestazione non può essere superiore a sedici giorni continuativi. Per comprovate esigenze può essere consentita dall'autorità competente alla concessione dell'autorizzazione una durata maggiore della manifestazione, comunque non superiore a ventuno giorni continuativi dall'inizio della stessa.

4. Non possono essere effettuate contemporaneamente nello stesso ambito territoriale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro, salvo che l'autorità competente alla concessione dell'autorizzazione deroghi, con provvedimento motivato, sentiti gli enti organizzatori.



Art. 7
Modalità per la concessione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche «internazionali», «nazionali» e «regionali» è concessa con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche «locali» è concessa dal comune ove si svolge la manifestazione fieristica entro il termine di cui al precedente comma. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa al competente assessorato della Regione Lazio, ai fini della formazione del calendario regionale, entro il 30 settembre dello stesso anno in cui sono state presentate le domande.



Art. 8
Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.

1. Le domande di autorizzazione degli enti organizzatori di manifestazioni, debitamente sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente medesimo, debbono pervenire, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'evento, al competente assessorato regionale, se trattasi di manifestazioni fieristiche "internazionali", "nazionali" e "regionali" o al comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche "locali" (4).

2. Le domande, redatte in carta legale, debbono indicare:

a) la denominazione o ragione sociale dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica, la sede legale, il recapito telefonico, il numero di partita I.V.A. e, se trattasi di società, il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il numero di iscrizione al tribunale civile, sezione commerciale;

b) se trattasi di una fiera o mostra mercato, di una mostra specializzata o di una esposizione;

c) la denominazione esatta della manifestazione;

d) le date di inizio e di chiusura della manifestazione;

e) la località ove si terrà la manifestazione;

f) i settori merceologici interessati, secondo quanto previsto nella tabella «A» allegata alla presente legge.

3. Alla domanda per la prima edizione devono essere allegati:

a) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica;

b) la relazione particolareggiata sulle finalità perseguite;

c) il programma ed il regolamento della manifestazione fieristica;

d) lo schema di contratto ed il tariffario per la concessione delle aree espositive e dei servizi, se inclusi nelle tariffe di concessione delle aree espositive, specificando i servizi resi;

e) il piano finanziario dettagliato con indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni e delle quote di partecipazione degli espositori;

f) la dichiarazione delle previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione;

g) la documentazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

h) la dichiarazione di disponibilità dell'area espositiva, rilasciata dal concedente, qualora l'ente Organizzatore non ne sia il proprietario;

i) la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se trattasi di società commerciali.

4. Per la realizzazione di manifestazioni fieristiche successive alla prima, oltre agli allegati di cui al precedente terzo comma, deve essere presentato:

a) il bilancio consuntivo e la relazione sull'andamento della edizione precedente, in cui siano evidenziati:

1) il numero degli espositori e la loro suddivisione per province, regioni o Stati di provenienza;

2) la indicazione in percentuale degli espositori nell'ambito delle seguenti categorie: produttori, grossisti, dettaglianti, agenti e rappresentanti di commercio, enti pubblici;

b) la copia del «borderau» dei biglietti per l'accesso del pubblico alla manifestazione o la dichiarazione della gratuità o su invito dell'accesso stesso.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4 (vedi anche, in deroga a quanto disposto nel presente comma, il comma 3 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dal rappresentante legale degli enti organizzatori di cui al precedente articolo 4, debbono pervenire, a pena di irricevibilità, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno solare precedente a quello di svolgimento della manifestazione, al competente assessorato della Regione Lazio, se trattasi di manifestazioni fieristiche "internazionali", "nazionali" e "regionali", ed al comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche "locali".».



Art. 8-bis
Definizione del quartiere fieristico e certificazione.

1. La Regione, con apposito regolamento, disciplina i requisiti necessari per l'individuazione dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica nazionale ed internazionale, anche al fine di consentire agli enti organizzatori di ottenere la certificazione di cui al comma 2.

2. Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale, ai fini del riconoscimento da parte della Regione delle predette qualifiche, devono avvalersi di certificazione rilasciata da enti o società riconosciute dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano, istituito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 16 dicembre 2004.

3. La Regione, al fine di consentire quanto previsto dal comma 2, procede alla determinazione dei sistemi idonei di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale (5).

(5)  Articolo aggiunto dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4 (vedi anche, per l'emanazione del regolamento qui previsto, il comma 2 del medesimo articolo).



Art. 9
Calendario regionale.

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno la Giunta regionale delibera il calendario della Regione Lazio, formato dall'elenco cronologico delle manifestazioni fieristiche, suddivise per qualifica e per tipo, a norma, rispettivamente, dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della presente legge, con indicazione, per ciascuna manifestazione, della denominazione, del luogo e del periodo di svolgimento, dei settori merceologici, dell'ente organizzatore e degli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. Il calendario regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Art. 10
Vigilanza.

1. L'ente che ha provveduto alla concessione dell'autorizzazione della manifestazione fieristica vigila sul regolare svolgimento della stessa. A tal fine può richiedere la consegna di documenti ritenuti utili e disporre ispezioni nell'area della manifestazione mediante personale all'uopo incaricato.

2. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al precedente comma si riscontrino inadempienza alle prescrizioni della presente legge o alle condizioni inserite nel provvedimento di autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 11.



Art. 11
Sanzioni amministrative.

1. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è punito con chiusura della manifestazione, disposta dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, nonché con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni e per i due anni successivi non può essere autorizzato alla realizzazione di altre manifestazioni.

2. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in difformità al provvedimento di autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo terzo comma, ovvero abbia incluso nella manifestazione espositori che non siano nelle condizioni indicate nel precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 15 milioni, fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione, disposta dalla stessa autorità competente a rilasciarla. In caso di recidiva gli enti di cui all'articolo 4 non possono essere autorizzati per un anno alla realizzazione di altre manifestazioni fieristiche.

3. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in località e con denominazione diversa da quella indicata nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 8 milioni.

4. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano in conformità alle norme di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, nonché alle disposizioni statali vigenti in materia.



TITOLO II

Interventi regionali

Capo I - Interventi per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ai convegni e alle iniziative promozionali

Art. 12
Individuazione degli interventi regionali.

1. La Regione per le finalità di cui al precedente articolo 1 interviene mediante:

a) la concessione di contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche, nonché per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato;

b) la concessione di contributi per la partecipazione di enti a manifestazioni fieristiche che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.

2. La Giunta regionale anche in rapporto al programma promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero, può svolgere attività promozionali dirette alla realizzazione di proprie iniziative finalizzate alla incentivazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane. La Giunta regionale può altresì direttamente allestire e gestire propri spazi nell'ambito delle aree di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero (6) (7).

(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.

(7)  Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2007, n. 10. Successivamente detta lettera b) è stata modificata dall'art. 11, comma 34, primo periodo, L.R. 28 dicembre 2007, n. 27; il predetto comma ha altresì disposto, al secondo periodo, la reviviscenza del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 10/2007, in quanto non figura più nel testo della suddetta lettera b).



Art. 13
Criteri generali.

1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 si ha riguardo alla particolare utilità, opportunità, validità ed al costo dell'iniziativa, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, nonché alla categoria degli enti ammessi ad esporre, ai settori merceologici o ai comparti produttivi da incentivare, alla qualifica della manifestazione, alla zona in cui essa si svolge, all'ammontare dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o privati.

2. Nel settore dell'artigianato si ha inoltre riguardo, in via prioritaria, alle iniziative tendenti a:

a) sostenere la produzione delle imprese artigiane comprese nelle comunità montane del Lazio;

b) tutelare la produzione delle imprese artigiane site nei centri storici;

c) incentivare le imprese artigiane costituite da giovani imprenditori;

d) valorizzare la produzione delle imprese artigiane ubicate nelle apposite aree attrezzate della Regione;

e) incentivare la partecipazione delle forme associative tra imprese artigiane a manifestazioni che si svolgono all'estero.

3. Per quanto riguarda i contributi per le manifestazioni all'estero si ha riguardo anche al programma promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero ed alle intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato fino al 75 per cento dell'ammontare delle spese calcolate secondo i criteri specifici indicati negli articoli 15 e 16; per le voci di cui al comma 4, lettera a) e b) dell'art. 16 e limitatamente a manifestazioni fieristiche all'estero, la misura del contributo è elevata fino al 100 per cento (8).

(8)  Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.



Capo II - Concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e iniziative promozionali

Art. 14
Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale.

1. I contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale sono concessi agli enti di cui all'articolo 4 della presente legge, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13.

2. La misura del contributo è rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:

a) area espositiva;

b) allestimenti generali della manifestazione fieristica (esclusi gli allestimenti per gli espositori);

c) servizi generali della manifestazione (pulizie, vigilanza, antincendio, sanitario, riscaldamento, elettrico per controllo impianti, organizzazione);

d) pubblicità e spese tipografiche per la realizzazione di cataloghi o materiale da utilizzare durante lo svolgimento della manifestazione fieristica;

e) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva a fini di rappresentanza della Regione Lazio.



Art. 15
Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato.

[1. I contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13:

a) ad enti pubblici, anche in forma associata;

b) alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte nei relativi albi provinciali della Regione Lazio;

c) alle associazioni di categoria delle imprese artigiane;

d) a società od enti specializzati, nei vari settori d'intervento.

2. La misura del contributo è rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:

a) eventuale area utilizzata;

b) allestimenti;

c) servizi generali del convegno o organizzazione dell'iniziativa promozionale;

d) pubblicità e spese tipografiche.

3. I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi per i convegni che si svolgono nel territorio regionale e per le iniziative promozionali che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale] (9).

(9)  Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.



Capo III - Concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nel territorio regionale, in Italia e all'estero

Art. 16
Criteri specifici.

1. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale, in Italia ed all'estero sono concessi ai seguenti enti regolarmente costituiti:

a) associazioni ovvero consorzi o società consortili i cui componenti abbiano sede legale nella Regione Lazio e siano per un numero non inferiore a 3/4, piccole e medie industrie, di cui almeno cinque appartenenti ad un settore omogeneo;

b) [cooperative, consorzi e società consortili composti da imprese artigiane, con sede legale nella Regione Lazio, in numero non inferiore a cinque, nonché consorzi e società consortili costituite in forma di cooperative secondo quanto previsto dal primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale nella Regione Lazio (10)] (11).

2. Ai fini della concessione dei contributi la partecipazione di cui al precedente comma deve riguardare almeno tre piccole o medie industrie (12).

3. Ogni piccola o media industria, aderente alle associazioni o ai consorzi indicati al precedente primo comma, non può essere destinataria dei benefici per più di tre volte in un anno solare (13).

4. I contributi previsti nel presente articolo sono concessi nel rispetto dei criteri generali contenuti nel precedente articolo 13 e sono calcolati in base alle seguenti voci di spesa:

a) area espositiva (solo per le iniziative fuori del territorio regionale);

b) allestimento area espositiva;

c) trasporti;

d) pubblicità e interpreti;

e) viaggi e pernottamenti per il personale strettamente necessario;

f) assistenza tecnica e promozione (redazione delle liste degli operatori; realizzazione e spedizione degli inviti; ricerca di mercato; relazioni conclusive tecnico - economiche delle manifestazioni).

g) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva ai fini di rappresentanza della Regione Lazio. Per tale spesa la misura del contributo può essere elevata sino al 100 per cento (14).

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, determina, sentite le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del Lazio, i massimali delle singole voci di spesa rapportate all'area geografica ove si svolge la manifestazione, al numero delle aziende partecipanti nonché al numero dei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica, alla dimensione dell'area espositiva ed ai costi correnti per la fruizione dei servizi (15).

(10)  Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.

(11)  Lettera abrogata dall'art. 85, comma 1, lettera a), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

(12)  Comma così modificato dall'art. 85, comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

(13)  Comma così modificato dall'art. 85, comma 1, lettera c), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

(14)  Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.

(15)  Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.



Capo IV - Procedure per la concessione dei contributi

Art. 17
Termini e modalità per la presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo, redatte in carta legale, devono pervenire al competente assessorato della Regione, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la manifestazione fieristica, il convegno o l'iniziativa promozionale, personalmente o con raccomandata con avviso di ritorno. Per la raccomandata con avviso di ritorno, farà fede, a norma di legge, il timbro postale di partenza che non dovrà essere successivo al 30 settembre di ogni anno. Tale norma avrà valore anche per le domande presentate con tale mezzo entro il 30 settembre 1993 e riferite al programma 1994.

2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la relazione dettagliata sull'iniziativa e sulle motivazioni della richiesta di contributi;

b) il preventivo dettagliato delle spese;

c) la dichiarazione dalla quale risulti se ed in quale misura sono stati richiesti od ottenuti contributi allo stesso titolo da altri enti pubblici o privati;

d) la documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente richiedente, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;

f) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura se l'ente richiedente è una società di persone o di capitali;

g) il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, limitatamente agli interventi di cui all'art. 15;

h) il numero approssimativo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane potenzialmente interessate all'iniziativa, in base al numero di aziende associate al 30 settembre di ciascun anno solare precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, ai singoli consorzi od enti richiedenti, per le quali si richiede il contributo, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;

i) in caso di impossibilità documentata di partecipare ad una delle manifestazioni inserite nel programma promozionale all'estero per l'anno di competenza, e limitatamente alle manifestazioni fieristiche all'estero, i consorzi e gli enti interessati potranno richiedere alla Giunta regionale la sostituzione della manifestazione non effettuata con altra iniziativa, dello stesso settore produttivo, purché non venga superato l'importo del preventivo di spesa indicato per la manifestazione annullata. Inoltre si prevede la possibilità di utilizzare fondi residui entro i primi tre mesi dell'anno successivo (16).

(16)  Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.



Art. 18
Termini e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione mancante concede i contributi di cui all'articolo 12 nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge (17).

1 bis. La Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, provvede a dare tempestiva comunicazione agli interessati degli importi stanziati in bilancio per i singoli capitoli di spesa (18).

2. Entro sessanta giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di cui al precedente comma viene comunicata ai richiedenti, a cura del competente assessorato regionale, l'esito delle domande presentate.

3. I beneficiari entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo dell'iniziativa, debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonché tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo (19).

4. Entro novanta giorni successivi alla consegna della documentazione, di cui al precedente terzo comma, l'ufficio regionale competente provvede alla erogazione del contributo nei limiti previsti dal provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

5. La Giunta regionale, a seguito di esplicita richiesta, dispone, contestualmente alla concessione dei contributi, l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione di fidejussione bancaria pari al valore della somma da erogare (20).

(17)  Limitatamente all'anno 1993 ed esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al competente Assessorato della regione Lazio, integrate in virtù dell'art. 1, L.R. 10 settembre 1993, n. 47, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 della stessa legge: «1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione mancante concede i contributi di cui all'articolo 12 nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge».

(18)  Comma inserito dall'art. 5, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.

(19)  Limitatamente all'anno 1993 ed esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al competente Assessorato della regione Lazio, integrate in virtù dell'art. 1, L.R. 10 settembre 1993, n. 47, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 della stessa legge: «3. I beneficiari entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo dell'iniziativa, debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonché tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo».

(20)  Comma già sostituito dall'art. 4, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7, così nuovamente sostituito dall'art. 6, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.



Art. 19
Decadenza.

1. La mancata organizzazione o partecipazione alla manifestazione fieristica, al convegno o alla iniziativa promozionale comporta la decadenza dei contributi concessi.

2. I soggetti ai quali i contributi sono stati concessi, entro dieci giorni dalla sopraggiunta impossibilita di organizzare l'iniziativa o di partecipare alla stessa, debbono comunicare al competente assessorato della Regione Lazio i fatti e le circostanze che hanno determinato la mancata organizzazione o partecipazione.



TITOLO III

Norme finali e transitorie

Art. 20
Promozione pubblicitaria (21).

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle disponibilità degli appositi capitoli del bilancio regionale di cui al successivo articolo 21, può realizzare iniziative pubblicitarie, tendenti alla promozione ed alla conoscenza dell'attività fieristica e della produzione di beni e servizi della piccola e media industria e dell'artigianato laziale.

1-bis. I benefìci di cui al comma 1 sono estensibili alle attività fieristico-promozionali realizzate in architettura telematica e gestite in rete da enti pubblici nonché dagli enti privati, regolarmente riconosciuti ed iscritti all'albo, di cui all'articolo 5 (22).

(21) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2009, n. 95.

(22)  Comma aggiunto dall'art. 72, comma 1, L.R. 7 giugno 1999, n. 6.



Art. 21
Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 6.500.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dei seguenti capitoli:

cap. n. 03121 denominato: «Attività promozionale ed interventi a favore di manifestazioni fieristiche (articolo 1 della legge 1° marzo 1959, n. 133)» per L. 5.900.000.000;

cap. n. 03101 denominato: «Sussidi e premi volti a promuovere la partecipazione delle imprese artigiane del Lazio a fiere, mostre ed esposizioni e ad incentivare l'artigianato (legge 8 luglio 1950, n. 484)» per lire 600.000.000.

2. La spesa come sopra autorizzata, verrà utilizzata mediante l'istituzione dei seguenti capitoli:

cap. n. 04021 denominato: «Promozione pubblicitaria e concessione di contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche», con lo stanziamento di L. 4. 100.000.000;

cap. n. 04022 denominato: «Concessione di contributi per la partecipazione di enti costituiti da piccole e medie industrie a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia o all'estero», con lo stanziamento di lire 1.800.000.000;

cap. n. 03106 denominato: «Promozione pubblicitaria e concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di convegni nel territorio regionale nonché di iniziative promozionali anche al di fuori del territorio regionale, in materia di artigianato», con lo stanziamento di L. 400.000.000;

cap. n. 03107 denominato: «Concessione di contributi per la partecipazione di enti costituiti tra imprese artigiane a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero», con lo stanziamento di L. 200.000.000.

3. Per gli anni successivi al 1991, l'ammontare degli stanziamenti sarà determinato con legge di approvazione del bilancio regionale, subordinatamente alle disponibilità dello stesso.



Art. 22
Norme transitorie.

1. Si prescinde dall'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 5 per l'autorizzazione dell'effettuazione di manifestazioni fieristiche entro il 31 dicembre 1992.

2. Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 1991 restano ferme le autorizzazioni già deliberate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate, corredate della documentazione prevista nel precedente articolo 17, entro sessanta giorni dalla citata data, a pena di decadenza.

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 8, che concernono la richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di manifestazioni fieristiche da attuarsi nell'anno 1992, restano fissati al 30 giugno 1991, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.



Allegato



TABELLA «A» SETTORI MERCEOLOGICI

Codice

Denominazione e tipologia





1

Abbigliamento

1a)

Abbigliamento donna

1b)

Abbigliamento uomo

1c)

Abbigliamento bambino

1d)

Abbigliamento in pelle

2

Alimentari, industria alimentare

2a)

Prodotti tipici alimentari

2b)

Agroalimentari

2c)

Alimentazione sportiva

2d)

Alimentazione dietetica

2e)

Alimenti per animali

2f)

Alimentazione per alberghi e comunità

3

Agricoltura e relativi macchinari

3a)

Vivaistica forestale e per l'agricoltura

4

Antiquariato

4a)

Antiquariato minore da collezione

4b)

Antiquariato d'epoca

5

Arredamento casa

5a)

Arredamento e attrezzature per esterni

5b)

Arredamento ed accessori bagni e sanitari

5c)

Arredamento per il commercio

5d)

Arredamento camere per ragazzi

5e)

Arredamento e attrezzature per camping, stabilimenti balneari, villaggi turistici

5f)

Arredamento e accessori per cucine

5g)

Arredamenti per alberghi e grandi comunità

5h)

Complementi di arredamento

6

Arte

6a)

Arte antica

6b)

Arte moderna

6c)

Arte contemporanea

6d)

Arte sacra

7

Articoli da regalo nei vari settori, oggettistica, casalinghi

7a)

Chincaglieria, bigiotteria

7b)

Medicina estetica

7c)

Tricologia, prodotti per capelli

7d)

Bomboniere e accessori

8

Artigianato

8a)

Artigianato equestre

9

Attrezzature medico - ospedaliere

9a)

Attrezzature per riabilitazione handicap

10

Attrezzature per comunità, alberghi

10a)

Macchinari per pulizia, igiene, sanificazione per alberghi e comunità

11

Autoveicoli e relative attrezzature

11a)

Automobili

11b)

Cicli e motocicli

11c)

Fuoristrada

11d)

Furgoni

11e)

Rimorchi

11f)

Camion e autobus

11g)

Auto d'epoca

12

Calzature e macchinari per l'industria calzaturiera

13

Cinematografia

13a)

Fotografia

13b)

Ottica

14

Cosmesi, profumeria, erboristeria

15

Attrezzature per lavorazione del legno

15a)

Attrezzature per igiene ambientale

15b)

Attrezzature per igiene ambientale per camping, stabilimenti balneari, villaggi turistici

16

Edilizia, laterizi, precompressi, prefabbricati

16a)

Pavimenti e rivestimenti

16b)

Restauro e ristrutturazione

16c)

Impiantistica

17

Editoria, stampa, grafica

17a)

Editoria specializzata

18

Elettronica

18a)

Progettazione sistemi integrati specifici

19

Enologia, bevande

19a)

Macchinari per l'enologia

20

Filatelia, numismatica

21

Florovivaismo

21a)

Orchidee

21b)

Bonsai

21c)

Azalee

21d)

Piante grasse

21e)

Fertilizzanti

21f)

Addobbi floreali, piante

22

Giocattoli

22a)

Giochi per giardini e parchi

22b)

Attrezzature per parchi gioco

23

Macchinari per l'industria

23a)

Automazione industriale, robotica

24

Macchine utensili

25

Macchine usate in settori specifici

25a)

Registratori di cassa, confezionatrici, etichettatrici, pesatrici, prezzatrici ecc.

26

Macchine tessili e per confezioni

26a)

Macchine movimento terra

26b)

Macchine per scrittura e o dettatura

27

Minerali, petrolio e relative attrezzature

28

Nautica

28a)

Nautica da diporto, vela o motore

28b)

Nautica professionale

28c)

Mercato nautico dell'usato

29

Oreficeria, orologeria, gioielleria, argenteria

30

Pasticceria, panificazione, industria dolciaria

30a)

Attrezzature per pasticceria, panificazione, industria dolciaria

31

Pelletteria, cuoio

31a)

Pellicceria

31b)

Pellicceria alta moda

32

Pubblicità, marketing

33

Sicurezza, protezione civile

34

Sport, tempo libero

34a)

Impianti ricreativi per la casa

34b)

Attrezzature per palestre

35

Subfornitura

36

Strumenti musicali

37

Tecnica, tecnologie varie, scienze

37a)

Tecnica e tecnologie per la sanità

38

Tessuti per abbigliamento ed arredamento, filati, merceria

39

Campeggio e relative attrezzature

39a)

Caravan

39b)

Camper

39c)

Station wagon e multiuso

39d)

Roulotte

39e)

Tende da campeggio e carrelli tenda

39f)

Villaggi turistici e campeggi

40

Zootecnica e relative attrezzature

40a)

Attrezzature per animali domestici

41

Hobbies e collezionismo

42

Biomedicina

42a)

Informatica applicata campo medico

42b)

Telemedicina

43

Informatica e telematica

43a)

Informatica applicata uso ufficio

43b)

Telematica applicata uso ufficio

43e)

Telematica per il turismo

43d)

Home computers e terminali uso ufficio

43e)

Home e personal computer, hardware per settori specifici

44

Telecomunicazioni

44a)

Posta elettronica

44b)

Comunicazione fibra ottica

44c)

Sistemi di comunicazione e commutazione

44d)

Comunicazioni e telecomunicazioni uso ufficio

45

Spazio

45a)

Telerilevamento

45b)

Comunicazioni via satellite

45c)

Stazioni e piattaforme spaziali

46

Video - audio CB e OM

46a)

HI-FI, casse acustiche, videoregistratori, videonastri, musicassette, videogiochi

46b)

Televisori, monitors, telecamere

46c)

Sistemi complessi di riprese e diffusione

46d)

Trasmissione via satellite, antenne

46e)

Video-audio in settori specifici

47

Attrezzature ufficio

47a)

Arredamento e mobili per ufficio

47b)

Attrezzature per la scuola

47e)

Arredamento e mobili per la scuola

48

Fotocopiatrici, stampatrici e duplicazione, cancelleria, cartotecnica

49

Attrezzature per giardini e giardinaggio

50

Medicina veterinaria

51

Turismo

51a)

Turismo nautico

51b)

Turismo itinerante

51c)

Turismo termale

51d)

Turismo e sport equestre

52

Moda

52a)

Alta moda

52b)

Moda in settori specifici

52c)

Maglieria

52d)

Accessori moda

52e)

Moda sartoriale

52f)

Accessori auto - moto

52g)

Accessori auto - moto per fuoristrada

52h)

Accessori per animali

52i)

Accessori per campeggio

52l)

Accessori alta moda

52m)

Alta moda femminile

52n)

Alta moda maschile

52o)

Alta moda pronta

52p)

Modisteria

53

Attrezzature per il commercio fisso

53a)

Scaffalature varie, insegne, carrelli, segnaletica luminosa, sistemi di illuminazione

53b)

Attrezzature per agroalimentari

53c)

Attrezzature espositive per ambulantato (banchi, ombrelloni da mercato, tende, espositori metallici)

54

Gastronomia e ristorazione

54a)

Attrezzature e impianti per ristorazione collettiva

54b)

Attrezzature e impianti per ristorazione e pubblici esercizi

55

Articoli sportivi ed accessori

55a)

Articoli sportivi per pesca

55b)

Articoli sportivi per caccia

55e)

Articoli sportivi per equitazione

55d)

Articoli sportivi per la montagna

55e)

Articoli sportivi per il mare

56

Biancheria intima

57

Biancheria per la casa

57a)

Biancheria per comunità

58

Elettrodomestici

59

Mobili antichi

59a)

Mobili moderni

59b)

Attrezzature e accessori per lavorazione mobili

60

Presepi ed accessori

61

Campionatura inerente tematica convegni

61a)

Convegni inerenti tematica della mostra

62

Autoveicoli specializzati

62a)

Automarket

62b)

Autobar

62c)

Autorefrigerati

63

Terziario avanzato

63a)

Finanziari

63b)

Servizi assicurativi

63c)

Servizi informatici

63d)

Servizi bancari

63e)

Leasing

63f)

Servizi informativi per campeggi e villaggi turistici

63g)

Servizi per la scuola

64

Abbigliamento sportivo

64a)

Abbigliamento sportivo per la pesca

64b)

Abbigliamento sportivo per la caccia

64c)

Abbigliamento sportivo per l'equitazione

64d)

Abbigliamento sportivo per la montagna

61e)

Abbigliamento sportivo per il mare

65

Attrezzature e accessori per la nautica

65a)

Motori nautici

66

Attrezzature e accessori per la pesca

66a)

Attrezzature e accessori per la pesca sportiva

66b)

Attrezzature e accessori per la pesca professionale

66c)

Attrezzature e accessori per la pesca subacquea

67

Ecologia, ambientalismo

67a)

Ecologia marina

68

Acquariologia e acquari

69

Attrezzature per riscaldamento, termica, idraulica

70

Agriturismo

71

Attrezzature per discoteche

72

Termalismo, prodotti termali

73

Articoli idrosanitari

73a)

Articoli idrosanitari per campeggi, stabilimenti balneari, villaggi turistici

74

Impianti depurazione acque

75

Trasporti animali

76

Prevenzione per la sanità

77

Pronto soccorso e dipartimento di emergenza

78

Apparecchiature e tecniche medicali

79

Animali domestici

80

Energia alternativa

81

Prodotti per pulizia, igiene e sanificazione

82

Bonifica idrogeologica

83

Smaltimento e trattamento dei rifiuti

83a)

Smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani

83b)

Smaltimento e trattamento dei rifiuti inustriali

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