Un'Associazione, legalmente costituita, ha richiesto occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di una Sagra, alla prima edizione, di cui richiede anche l'esclusiva...
1) La Sagra non dev'essere istituita formalmente in qualche modo?
2) Non deve essere attinente con i prodotti locali ? (ad es. si può chiedere di svolgere la I Sagra delle Banane in un comune del Lazio?)
3) e l'esclusiva? gli organizzatori vorrebbero che solo la loro Associazione potesse organizzare questa Sagra e non altre... è possibile?
Un'Associazione, legalmente costituita, ha richiesto occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di una Sagra, alla prima edizione, di cui richiede anche l'esclusiva...
1) La Sagra non dev'essere istituita formalmente in qualche modo?
[color=red]Cosa si intende per sagra?
Se vi è commercio di prodotti allora la deve istituire il Comune ed il Comune assegna i posteggi.
Se si tratta di fiere e manifestazioni fieristiche vedi la specifica legge regionale riportata
[/color]
2) Non deve essere attinente con i prodotti locali ? (ad es. si può chiedere di svolgere la I Sagra delle Banane in un comune del Lazio?)
[color=red]Niente vieta al Comune di fare anche fiere per prodotti non tipici e locali[/color]
3) e l'esclusiva? gli organizzatori vorrebbero che solo la loro Associazione potesse organizzare questa Sagra e non altre... è possibile?
[color=red]Non esiste esclusiva con affidamento diretto. Il Comune potrebbe fare un BANDO per la gestione dell'evento ed affidarlo ad una associazione. E dare l'esclusiva ... ma a chi vince il bando[/color]
**************
Leggi Regionali d'Italia
Lazio
L.R. 2-4-1991 n. 14
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio.
Pubblicata nel B.U. Lazio 20 aprile 1991, n. 11, suppl. ord. n. 1.
Epigrafe
TITOLO I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Definizione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 3 - Qualifica delle manifestazioni.
Capo II - Organizzazione delle manifestazioni fieristiche
Art. 4 - Enti organizzatori.
Art. 5 - Albo regionale di enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche.
Art. 6 - Criteri per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 7 - Modalità per la concessione dell'autorizzazione.
Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.
Art. 8-bis - Definizione del quartiere fieristico e certificazione.
Art. 9 - Calendario regionale.
Art. 10 - Vigilanza.
Art. 11 - Sanzioni amministrative.
TITOLO II
Interventi regionali
Capo I - Interventi per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ai convegni e alle iniziative promozionali
Art. 12 - Individuazione degli interventi regionali.
Art. 13 - Criteri generali.
Capo II - Concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e iniziative promozionali
Art. 14 - Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale.
Art. 15 - Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato.
Capo III - Concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nel territorio regionale, in Italia e all'estero
Art. 16 - Criteri specifici.
Capo IV - Procedure per la concessione dei contributi
Art. 17 - Termini e modalità per la presentazione delle domande.
Art. 18 - Termini e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 19 - Decadenza.
TITOLO III
Norme finali e transitorie
Art. 20 - Promozione pubblicitaria.
Art. 21 - Norma finanziaria.
Art. 22 - Norme transitorie.
Allegato
L.R. 2 aprile 1991, n. 14 (1).
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 aprile 1991, n. 11, suppl. ord. n. 1.
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 luglio 2002, n. 919.
TITOLO I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre, ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale favorendo e assumendo opportune iniziative.
2. La Regione, altresì, valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato del Lazio, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.
Art. 2
Definizione delle manifestazioni fieristiche.
1. Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono così definite:
a) fiere o mostre mercato;
b) mostre specializzate;
c) esposizioni.
2. Le fiere o mostre mercato sono le manifestazioni aperte al pubblico, riguardanti uno o più settori merceologici, nelle quali è consentita la vendita dei prodotti esposti, sempreché l'espositore sia in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio, o sia preposto o gestore di un'azienda commerciale. Sono esonerati dall'obbligo di possesso dell'autorizzazione amministrativa di vendita al dettaglio gli artigiani e le industrie muniti della certificazione attestante l'appartenenza alla propria categoria, rilasciata dagli organi competenti. Sono ammessi ad esporre anche gli operatori economici e le industrie straniere sempreché la qualifica attribuita alla manifestazione sia «nazionale» o «internazionale».
3. Le mostre specializzate sono le manifestazioni di un solo settore o più settori tra essi omogenei, alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati, anche stranieri, limitatamente alle manifestazioni con qualifica «nazionale» o «internazionale» e come visitatori esclusivamente gli operatori commerciali dei settori merceologici interessati. Durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietata la vendita diretta nonché la consegna dei campioni esposti.
4. Le esposizioni sono le manifestazioni aventi finalità di promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica senza una immediata commercializzazione dei prodotti.
5. Non rientrano nelle manifestazioni fieristiche quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1602, nonché i convegni e le iniziative promozionali attuati da singoli operatori economici, o da imprese artigiane, anche in forma associata, diretti a promuovere la valorizzazione o la commercializzazione dei propri prodotti.
Art. 3
Qualifica delle manifestazioni.
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come «locali», «regionali», «nazionali», «internazionali», in considerazione della prevalente area di influenza economica e sociale esercitata dalla singola manifestazione, del mercato cui essa è rivolta, nonché del numero e della provenienza degli espositori che vi partecipano.
2. La qualifica di cui al precedente comma è conferita dall'autorità competente in sede di concessione dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 7, ad esclusione della qualifica «internazionale», che è conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 53, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Possono essere riconosciute «regionali» le manifestazioni fieristiche già qualificate «locali» quando si sia registrata nelle due edizioni precedenti una partecipazione significativa di espositori provenienti da province diverse da quella del comune ove si svolge l'iniziativa. Possono essere riconosciute «nazionali» le manifestazioni fieristiche già qualificate «regionali» quando si sia registrata nelle due edizioni, precedenti una partecipazione di espositori provenienti da altre regioni italiane in misura non inferiore al 50 per cento, sul totale degli espositori presenti, e comunque rilevante in riferimento al settore merceologico prevalente della mostra. La qualifica di «regionale» o di «nazionale» può essere conferita ad una manifestazione fieristica sin dalla prima edizione quando sia accertabile, in base alla documentazione prodotta, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma. Non può essere conferita la qualifica di «regionale» o «nazionale» quando per due edizioni successive siano venuti meno i citati requisiti.
Capo II - Organizzazione delle manifestazioni fieristiche
Art. 4
Enti organizzatori.
1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate dai seguenti enti:
a) enti pubblici già riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 giugno 1934, n. 1607, ed altri enti pubblici che abbiano tra i propri fini istituzionali l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che non perseguano fini di lucro;
b) enti pubblici territoriali singoli o associati;
c) enti privati iscritti all'albo regionale ai sensi del successivo articolo 5, che abbiano tra le finalità statutarie l'organizzazione di manifestazioni fieristiche;
d) associazione di imprenditori a livello nazionale o loro articolazioni regionali o provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (3).
(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.
(giurisprudenza)
Art. 5
Albo regionale di enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche.
1. È istituito presso l'assessorato competente l'albo regionale degli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche, in cui sono iscritti a domanda gli enti privati regolarmente costituiti che abbiano tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni e che abbiano sede legale o anche una sede secondaria nella Regione Lazio.
2. La domanda di iscrizione all'albo, redatta in carta legale, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, di una dettagliata relazione contenente dati sulla propria struttura organizzativa e sull'eventuale attività svolta, nonché della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. L'iscrizione all'albo od il diniego all'iscrizione stessa sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunicata agli enti richiedenti entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti privati organizzatori iscritti all'albo regionale di cui al presente articolo. A tal fine gli enti iscritti all'albo regionale hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale qualsiasi successiva modificazione del proprio statuto.
5. Il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto la cancellazione dall'albo qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente primo comma.
Art. 6
Criteri per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche debbono essere autorizzate a norma dell'articolo 7 e sono svolte solo nel luogo, nei giorni e per i settori merceologici indicati nel calendario fieristico regionale della Regione Lazio.
2. L'autorizzazione alle manifestazioni fieristiche può essere concessa agli enti di cui al precedente articolo 4 e qualora sussistano le condizioni previste dal precedente articolo 2.
3. La durata di ciascuna manifestazione non può essere superiore a sedici giorni continuativi. Per comprovate esigenze può essere consentita dall'autorità competente alla concessione dell'autorizzazione una durata maggiore della manifestazione, comunque non superiore a ventuno giorni continuativi dall'inizio della stessa.
4. Non possono essere effettuate contemporaneamente nello stesso ambito territoriale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro, salvo che l'autorità competente alla concessione dell'autorizzazione deroghi, con provvedimento motivato, sentiti gli enti organizzatori.
Art. 7
Modalità per la concessione dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche «internazionali», «nazionali» e «regionali» è concessa con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche «locali» è concessa dal comune ove si svolge la manifestazione fieristica entro il termine di cui al precedente comma. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa al competente assessorato della Regione Lazio, ai fini della formazione del calendario regionale, entro il 30 settembre dello stesso anno in cui sono state presentate le domande.
Art. 8
Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.
1. Le domande di autorizzazione degli enti organizzatori di manifestazioni, debitamente sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente medesimo, debbono pervenire, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'evento, al competente assessorato regionale, se trattasi di manifestazioni fieristiche "internazionali", "nazionali" e "regionali" o al comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche "locali" (4).
2. Le domande, redatte in carta legale, debbono indicare:
a) la denominazione o ragione sociale dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica, la sede legale, il recapito telefonico, il numero di partita I.V.A. e, se trattasi di società, il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il numero di iscrizione al tribunale civile, sezione commerciale;
b) se trattasi di una fiera o mostra mercato, di una mostra specializzata o di una esposizione;
c) la denominazione esatta della manifestazione;
d) le date di inizio e di chiusura della manifestazione;
e) la località ove si terrà la manifestazione;
f) i settori merceologici interessati, secondo quanto previsto nella tabella «A» allegata alla presente legge.
3. Alla domanda per la prima edizione devono essere allegati:
a) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato dell'ente organizzatore della manifestazione fieristica;
b) la relazione particolareggiata sulle finalità perseguite;
c) il programma ed il regolamento della manifestazione fieristica;
d) lo schema di contratto ed il tariffario per la concessione delle aree espositive e dei servizi, se inclusi nelle tariffe di concessione delle aree espositive, specificando i servizi resi;
e) il piano finanziario dettagliato con indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni e delle quote di partecipazione degli espositori;
f) la dichiarazione delle previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione;
g) la documentazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) la dichiarazione di disponibilità dell'area espositiva, rilasciata dal concedente, qualora l'ente Organizzatore non ne sia il proprietario;
i) la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se trattasi di società commerciali.
4. Per la realizzazione di manifestazioni fieristiche successive alla prima, oltre agli allegati di cui al precedente terzo comma, deve essere presentato:
a) il bilancio consuntivo e la relazione sull'andamento della edizione precedente, in cui siano evidenziati:
1) il numero degli espositori e la loro suddivisione per province, regioni o Stati di provenienza;
2) la indicazione in percentuale degli espositori nell'ambito delle seguenti categorie: produttori, grossisti, dettaglianti, agenti e rappresentanti di commercio, enti pubblici;
b) la copia del «borderau» dei biglietti per l'accesso del pubblico alla manifestazione o la dichiarazione della gratuità o su invito dell'accesso stesso.
(4) Comma così sostituito dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4 (vedi anche, in deroga a quanto disposto nel presente comma, il comma 3 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dal rappresentante legale degli enti organizzatori di cui al precedente articolo 4, debbono pervenire, a pena di irricevibilità, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno solare precedente a quello di svolgimento della manifestazione, al competente assessorato della Regione Lazio, se trattasi di manifestazioni fieristiche "internazionali", "nazionali" e "regionali", ed al comune ove si svolge la manifestazione, se trattasi di manifestazioni fieristiche "locali".».
Art. 8-bis
Definizione del quartiere fieristico e certificazione.
1. La Regione, con apposito regolamento, disciplina i requisiti necessari per l'individuazione dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica nazionale ed internazionale, anche al fine di consentire agli enti organizzatori di ottenere la certificazione di cui al comma 2.
2. Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale, ai fini del riconoscimento da parte della Regione delle predette qualifiche, devono avvalersi di certificazione rilasciata da enti o società riconosciute dall'Osservatorio per il Sistema Fieristico Italiano, istituito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 16 dicembre 2004.
3. La Regione, al fine di consentire quanto previsto dal comma 2, procede alla determinazione dei sistemi idonei di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale ed internazionale (5).
(5) Articolo aggiunto dall'art. 109, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4 (vedi anche, per l'emanazione del regolamento qui previsto, il comma 2 del medesimo articolo).
Art. 9
Calendario regionale.
1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno la Giunta regionale delibera il calendario della Regione Lazio, formato dall'elenco cronologico delle manifestazioni fieristiche, suddivise per qualifica e per tipo, a norma, rispettivamente, dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della presente legge, con indicazione, per ciascuna manifestazione, della denominazione, del luogo e del periodo di svolgimento, dei settori merceologici, dell'ente organizzatore e degli estremi del provvedimento di autorizzazione.
2. Il calendario regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Art. 10
Vigilanza.
1. L'ente che ha provveduto alla concessione dell'autorizzazione della manifestazione fieristica vigila sul regolare svolgimento della stessa. A tal fine può richiedere la consegna di documenti ritenuti utili e disporre ispezioni nell'area della manifestazione mediante personale all'uopo incaricato.
2. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al precedente comma si riscontrino inadempienza alle prescrizioni della presente legge o alle condizioni inserite nel provvedimento di autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 11.
Art. 11
Sanzioni amministrative.
1. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è punito con chiusura della manifestazione, disposta dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, nonché con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni e per i due anni successivi non può essere autorizzato alla realizzazione di altre manifestazioni.
2. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in difformità al provvedimento di autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo terzo comma, ovvero abbia incluso nella manifestazione espositori che non siano nelle condizioni indicate nel precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 15 milioni, fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione, disposta dalla stessa autorità competente a rilasciarla. In caso di recidiva gli enti di cui all'articolo 4 non possono essere autorizzati per un anno alla realizzazione di altre manifestazioni fieristiche.
3. Chiunque realizzi manifestazioni fieristiche in località e con denominazione diversa da quella indicata nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 8 milioni.
4. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano in conformità alle norme di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, nonché alle disposizioni statali vigenti in materia.
TITOLO II
Interventi regionali
Capo I - Interventi per l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ai convegni e alle iniziative promozionali
Art. 12
Individuazione degli interventi regionali.
1. La Regione per le finalità di cui al precedente articolo 1 interviene mediante:
a) la concessione di contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche, nonché per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato;
b) la concessione di contributi per la partecipazione di enti a manifestazioni fieristiche che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.
2. La Giunta regionale anche in rapporto al programma promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero, può svolgere attività promozionali dirette alla realizzazione di proprie iniziative finalizzate alla incentivazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane. La Giunta regionale può altresì direttamente allestire e gestire propri spazi nell'ambito delle aree di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero (6) (7).
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.
(7) Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2007, n. 10. Successivamente detta lettera b) è stata modificata dall'art. 11, comma 34, primo periodo, L.R. 28 dicembre 2007, n. 27; il predetto comma ha altresì disposto, al secondo periodo, la reviviscenza del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 10/2007, in quanto non figura più nel testo della suddetta lettera b).
Art. 13
Criteri generali.
1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 si ha riguardo alla particolare utilità, opportunità, validità ed al costo dell'iniziativa, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, nonché alla categoria degli enti ammessi ad esporre, ai settori merceologici o ai comparti produttivi da incentivare, alla qualifica della manifestazione, alla zona in cui essa si svolge, all'ammontare dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o privati.
2. Nel settore dell'artigianato si ha inoltre riguardo, in via prioritaria, alle iniziative tendenti a:
a) sostenere la produzione delle imprese artigiane comprese nelle comunità montane del Lazio;
b) tutelare la produzione delle imprese artigiane site nei centri storici;
c) incentivare le imprese artigiane costituite da giovani imprenditori;
d) valorizzare la produzione delle imprese artigiane ubicate nelle apposite aree attrezzate della Regione;
e) incentivare la partecipazione delle forme associative tra imprese artigiane a manifestazioni che si svolgono all'estero.
3. Per quanto riguarda i contributi per le manifestazioni all'estero si ha riguardo anche al programma promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero ed alle intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato fino al 75 per cento dell'ammontare delle spese calcolate secondo i criteri specifici indicati negli articoli 15 e 16; per le voci di cui al comma 4, lettera a) e b) dell'art. 16 e limitatamente a manifestazioni fieristiche all'estero, la misura del contributo è elevata fino al 100 per cento (8).
(8) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.
Capo II - Concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e iniziative promozionali
Art. 14
Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nel territorio regionale.
1. I contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale sono concessi agli enti di cui all'articolo 4 della presente legge, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13.
2. La misura del contributo è rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:
a) area espositiva;
b) allestimenti generali della manifestazione fieristica (esclusi gli allestimenti per gli espositori);
c) servizi generali della manifestazione (pulizie, vigilanza, antincendio, sanitario, riscaldamento, elettrico per controllo impianti, organizzazione);
d) pubblicità e spese tipografiche per la realizzazione di cataloghi o materiale da utilizzare durante lo svolgimento della manifestazione fieristica;
e) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva a fini di rappresentanza della Regione Lazio.
Art. 15
Criteri specifici per la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato.
[1. I contributi per l'organizzazione di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal precedente articolo 13:
a) ad enti pubblici, anche in forma associata;
b) alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte nei relativi albi provinciali della Regione Lazio;
c) alle associazioni di categoria delle imprese artigiane;
d) a società od enti specializzati, nei vari settori d'intervento.
2. La misura del contributo è rapportata al totale delle seguenti voci di spesa:
a) eventuale area utilizzata;
b) allestimenti;
c) servizi generali del convegno o organizzazione dell'iniziativa promozionale;
d) pubblicità e spese tipografiche.
3. I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi per i convegni che si svolgono nel territorio regionale e per le iniziative promozionali che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale] (9).
(9) Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.
Capo III - Concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nel territorio regionale, in Italia e all'estero
Art. 16
Criteri specifici.
1. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale, in Italia ed all'estero sono concessi ai seguenti enti regolarmente costituiti:
a) associazioni ovvero consorzi o società consortili i cui componenti abbiano sede legale nella Regione Lazio e siano per un numero non inferiore a 3/4, piccole e medie industrie, di cui almeno cinque appartenenti ad un settore omogeneo;
b) [cooperative, consorzi e società consortili composti da imprese artigiane, con sede legale nella Regione Lazio, in numero non inferiore a cinque, nonché consorzi e società consortili costituite in forma di cooperative secondo quanto previsto dal primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale nella Regione Lazio (10)] (11).
2. Ai fini della concessione dei contributi la partecipazione di cui al precedente comma deve riguardare almeno tre piccole o medie industrie (12).
3. Ogni piccola o media industria, aderente alle associazioni o ai consorzi indicati al precedente primo comma, non può essere destinataria dei benefici per più di tre volte in un anno solare (13).
4. I contributi previsti nel presente articolo sono concessi nel rispetto dei criteri generali contenuti nel precedente articolo 13 e sono calcolati in base alle seguenti voci di spesa:
a) area espositiva (solo per le iniziative fuori del territorio regionale);
b) allestimento area espositiva;
c) trasporti;
d) pubblicità e interpreti;
e) viaggi e pernottamenti per il personale strettamente necessario;
f) assistenza tecnica e promozione (redazione delle liste degli operatori; realizzazione e spedizione degli inviti; ricerca di mercato; relazioni conclusive tecnico - economiche delle manifestazioni).
g) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva ai fini di rappresentanza della Regione Lazio. Per tale spesa la misura del contributo può essere elevata sino al 100 per cento (14).
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, determina, sentite le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del Lazio, i massimali delle singole voci di spesa rapportate all'area geografica ove si svolge la manifestazione, al numero delle aziende partecipanti nonché al numero dei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica, alla dimensione dell'area espositiva ed ai costi correnti per la fruizione dei servizi (15).
(10) Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.
(11) Lettera abrogata dall'art. 85, comma 1, lettera a), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.
(12) Comma così modificato dall'art. 85, comma 1, lettera b), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.
(13) Comma così modificato dall'art. 85, comma 1, lettera c), L.R. 10 luglio 2007, n. 10.
(14) Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7.
(15) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.
Capo IV - Procedure per la concessione dei contributi
Art. 17
Termini e modalità per la presentazione delle domande.
1. Le domande di contributo, redatte in carta legale, devono pervenire al competente assessorato della Regione, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la manifestazione fieristica, il convegno o l'iniziativa promozionale, personalmente o con raccomandata con avviso di ritorno. Per la raccomandata con avviso di ritorno, farà fede, a norma di legge, il timbro postale di partenza che non dovrà essere successivo al 30 settembre di ogni anno. Tale norma avrà valore anche per le domande presentate con tale mezzo entro il 30 settembre 1993 e riferite al programma 1994.
2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la relazione dettagliata sull'iniziativa e sulle motivazioni della richiesta di contributi;
b) il preventivo dettagliato delle spese;
c) la dichiarazione dalla quale risulti se ed in quale misura sono stati richiesti od ottenuti contributi allo stesso titolo da altri enti pubblici o privati;
d) la documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente richiedente, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;
f) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura se l'ente richiedente è una società di persone o di capitali;
g) il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, limitatamente agli interventi di cui all'art. 15;
h) il numero approssimativo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane potenzialmente interessate all'iniziativa, in base al numero di aziende associate al 30 settembre di ciascun anno solare precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, ai singoli consorzi od enti richiedenti, per le quali si richiede il contributo, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;
i) in caso di impossibilità documentata di partecipare ad una delle manifestazioni inserite nel programma promozionale all'estero per l'anno di competenza, e limitatamente alle manifestazioni fieristiche all'estero, i consorzi e gli enti interessati potranno richiedere alla Giunta regionale la sostituzione della manifestazione non effettuata con altra iniziativa, dello stesso settore produttivo, purché non venga superato l'importo del preventivo di spesa indicato per la manifestazione annullata. Inoltre si prevede la possibilità di utilizzare fondi residui entro i primi tre mesi dell'anno successivo (16).
(16) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.
Art. 18
Termini e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi.
1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione mancante concede i contributi di cui all'articolo 12 nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge (17).
1 bis. La Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, provvede a dare tempestiva comunicazione agli interessati degli importi stanziati in bilancio per i singoli capitoli di spesa (18).
2. Entro sessanta giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di cui al precedente comma viene comunicata ai richiedenti, a cura del competente assessorato regionale, l'esito delle domande presentate.
3. I beneficiari entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo dell'iniziativa, debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonché tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo (19).
4. Entro novanta giorni successivi alla consegna della documentazione, di cui al precedente terzo comma, l'ufficio regionale competente provvede alla erogazione del contributo nei limiti previsti dal provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.
5. La Giunta regionale, a seguito di esplicita richiesta, dispone, contestualmente alla concessione dei contributi, l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione di fidejussione bancaria pari al valore della somma da erogare (20).
(17) Limitatamente all'anno 1993 ed esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al competente Assessorato della regione Lazio, integrate in virtù dell'art. 1, L.R. 10 settembre 1993, n. 47, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 della stessa legge: «1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione mancante concede i contributi di cui all'articolo 12 nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge».
(18) Comma inserito dall'art. 5, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.
(19) Limitatamente all'anno 1993 ed esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al competente Assessorato della regione Lazio, integrate in virtù dell'art. 1, L.R. 10 settembre 1993, n. 47, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2 della stessa legge: «3. I beneficiari entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo dell'iniziativa, debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonché tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo».
(20) Comma già sostituito dall'art. 4, L.R. 15 febbraio 1992, n. 7, così nuovamente sostituito dall'art. 6, L.R. 1° luglio 1994, n. 28.
Art. 19
Decadenza.
1. La mancata organizzazione o partecipazione alla manifestazione fieristica, al convegno o alla iniziativa promozionale comporta la decadenza dei contributi concessi.
2. I soggetti ai quali i contributi sono stati concessi, entro dieci giorni dalla sopraggiunta impossibilita di organizzare l'iniziativa o di partecipare alla stessa, debbono comunicare al competente assessorato della Regione Lazio i fatti e le circostanze che hanno determinato la mancata organizzazione o partecipazione.
TITOLO III
Norme finali e transitorie
Art. 20
Promozione pubblicitaria (21).
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle disponibilità degli appositi capitoli del bilancio regionale di cui al successivo articolo 21, può realizzare iniziative pubblicitarie, tendenti alla promozione ed alla conoscenza dell'attività fieristica e della produzione di beni e servizi della piccola e media industria e dell'artigianato laziale.
1-bis. I benefìci di cui al comma 1 sono estensibili alle attività fieristico-promozionali realizzate in architettura telematica e gestite in rete da enti pubblici nonché dagli enti privati, regolarmente riconosciuti ed iscritti all'albo, di cui all'articolo 5 (22).
(21) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 febbraio 2009, n. 95.
(22) Comma aggiunto dall'art. 72, comma 1, L.R. 7 giugno 1999, n. 6.
Art. 21
Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 6.500.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dei seguenti capitoli:
cap. n. 03121 denominato: «Attività promozionale ed interventi a favore di manifestazioni fieristiche (articolo 1 della legge 1° marzo 1959, n. 133)» per L. 5.900.000.000;
cap. n. 03101 denominato: «Sussidi e premi volti a promuovere la partecipazione delle imprese artigiane del Lazio a fiere, mostre ed esposizioni e ad incentivare l'artigianato (legge 8 luglio 1950, n. 484)» per lire 600.000.000.
2. La spesa come sopra autorizzata, verrà utilizzata mediante l'istituzione dei seguenti capitoli:
cap. n. 04021 denominato: «Promozione pubblicitaria e concessione di contributi per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche», con lo stanziamento di L. 4. 100.000.000;
cap. n. 04022 denominato: «Concessione di contributi per la partecipazione di enti costituiti da piccole e medie industrie a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia o all'estero», con lo stanziamento di lire 1.800.000.000;
cap. n. 03106 denominato: «Promozione pubblicitaria e concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di convegni nel territorio regionale nonché di iniziative promozionali anche al di fuori del territorio regionale, in materia di artigianato», con lo stanziamento di L. 400.000.000;
cap. n. 03107 denominato: «Concessione di contributi per la partecipazione di enti costituiti tra imprese artigiane a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero», con lo stanziamento di L. 200.000.000.
3. Per gli anni successivi al 1991, l'ammontare degli stanziamenti sarà determinato con legge di approvazione del bilancio regionale, subordinatamente alle disponibilità dello stesso.
Art. 22
Norme transitorie.
1. Si prescinde dall'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 5 per l'autorizzazione dell'effettuazione di manifestazioni fieristiche entro il 31 dicembre 1992.
2. Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 1991 restano ferme le autorizzazioni già deliberate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 12 già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere ripresentate, corredate della documentazione prevista nel precedente articolo 17, entro sessanta giorni dalla citata data, a pena di decadenza.
4. I termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 8, che concernono la richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di manifestazioni fieristiche da attuarsi nell'anno 1992, restano fissati al 30 giugno 1991, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23.
Allegato
TABELLA «A» SETTORI MERCEOLOGICI
Codice
Denominazione e tipologia
1
Abbigliamento
1a)
Abbigliamento donna
1b)
Abbigliamento uomo
1c)
Abbigliamento bambino
1d)
Abbigliamento in pelle
2
Alimentari, industria alimentare
2a)
Prodotti tipici alimentari
2b)
Agroalimentari
2c)
Alimentazione sportiva
2d)
Alimentazione dietetica
2e)
Alimenti per animali
2f)
Alimentazione per alberghi e comunità
3
Agricoltura e relativi macchinari
3a)
Vivaistica forestale e per l'agricoltura
4
Antiquariato
4a)
Antiquariato minore da collezione
4b)
Antiquariato d'epoca
5
Arredamento casa
5a)
Arredamento e attrezzature per esterni
5b)
Arredamento ed accessori bagni e sanitari
5c)
Arredamento per il commercio
5d)
Arredamento camere per ragazzi
5e)
Arredamento e attrezzature per camping, stabilimenti balneari, villaggi turistici
5f)
Arredamento e accessori per cucine
5g)
Arredamenti per alberghi e grandi comunità
5h)
Complementi di arredamento
6
Arte
6a)
Arte antica
6b)
Arte moderna
6c)
Arte contemporanea
6d)
Arte sacra
7
Articoli da regalo nei vari settori, oggettistica, casalinghi
7a)
Chincaglieria, bigiotteria
7b)
Medicina estetica
7c)
Tricologia, prodotti per capelli
7d)
Bomboniere e accessori
8
Artigianato
8a)
Artigianato equestre
9
Attrezzature medico - ospedaliere
9a)
Attrezzature per riabilitazione handicap
10
Attrezzature per comunità, alberghi
10a)
Macchinari per pulizia, igiene, sanificazione per alberghi e comunità
11
Autoveicoli e relative attrezzature
11a)
Automobili
11b)
Cicli e motocicli
11c)
Fuoristrada
11d)
Furgoni
11e)
Rimorchi
11f)
Camion e autobus
11g)
Auto d'epoca
12
Calzature e macchinari per l'industria calzaturiera
13
Cinematografia
13a)
Fotografia
13b)
Ottica
14
Cosmesi, profumeria, erboristeria
15
Attrezzature per lavorazione del legno
15a)
Attrezzature per igiene ambientale
15b)
Attrezzature per igiene ambientale per camping, stabilimenti balneari, villaggi turistici
16
Edilizia, laterizi, precompressi, prefabbricati
16a)
Pavimenti e rivestimenti
16b)
Restauro e ristrutturazione
16c)
Impiantistica
17
Editoria, stampa, grafica
17a)
Editoria specializzata
18
Elettronica
18a)
Progettazione sistemi integrati specifici
19
Enologia, bevande
19a)
Macchinari per l'enologia
20
Filatelia, numismatica
21
Florovivaismo
21a)
Orchidee
21b)
Bonsai
21c)
Azalee
21d)
Piante grasse
21e)
Fertilizzanti
21f)
Addobbi floreali, piante
22
Giocattoli
22a)
Giochi per giardini e parchi
22b)
Attrezzature per parchi gioco
23
Macchinari per l'industria
23a)
Automazione industriale, robotica
24
Macchine utensili
25
Macchine usate in settori specifici
25a)
Registratori di cassa, confezionatrici, etichettatrici, pesatrici, prezzatrici ecc.
26
Macchine tessili e per confezioni
26a)
Macchine movimento terra
26b)
Macchine per scrittura e o dettatura
27
Minerali, petrolio e relative attrezzature
28
Nautica
28a)
Nautica da diporto, vela o motore
28b)
Nautica professionale
28c)
Mercato nautico dell'usato
29
Oreficeria, orologeria, gioielleria, argenteria
30
Pasticceria, panificazione, industria dolciaria
30a)
Attrezzature per pasticceria, panificazione, industria dolciaria
31
Pelletteria, cuoio
31a)
Pellicceria
31b)
Pellicceria alta moda
32
Pubblicità, marketing
33
Sicurezza, protezione civile
34
Sport, tempo libero
34a)
Impianti ricreativi per la casa
34b)
Attrezzature per palestre
35
Subfornitura
36
Strumenti musicali
37
Tecnica, tecnologie varie, scienze
37a)
Tecnica e tecnologie per la sanità
38
Tessuti per abbigliamento ed arredamento, filati, merceria
39
Campeggio e relative attrezzature
39a)
Caravan
39b)
Camper
39c)
Station wagon e multiuso
39d)
Roulotte
39e)
Tende da campeggio e carrelli tenda
39f)
Villaggi turistici e campeggi
40
Zootecnica e relative attrezzature
40a)
Attrezzature per animali domestici
41
Hobbies e collezionismo
42
Biomedicina
42a)
Informatica applicata campo medico
42b)
Telemedicina
43
Informatica e telematica
43a)
Informatica applicata uso ufficio
43b)
Telematica applicata uso ufficio
43e)
Telematica per il turismo
43d)
Home computers e terminali uso ufficio
43e)
Home e personal computer, hardware per settori specifici
44
Telecomunicazioni
44a)
Posta elettronica
44b)
Comunicazione fibra ottica
44c)
Sistemi di comunicazione e commutazione
44d)
Comunicazioni e telecomunicazioni uso ufficio
45
Spazio
45a)
Telerilevamento
45b)
Comunicazioni via satellite
45c)
Stazioni e piattaforme spaziali
46
Video - audio CB e OM
46a)
HI-FI, casse acustiche, videoregistratori, videonastri, musicassette, videogiochi
46b)
Televisori, monitors, telecamere
46c)
Sistemi complessi di riprese e diffusione
46d)
Trasmissione via satellite, antenne
46e)
Video-audio in settori specifici
47
Attrezzature ufficio
47a)
Arredamento e mobili per ufficio
47b)
Attrezzature per la scuola
47e)
Arredamento e mobili per la scuola
48
Fotocopiatrici, stampatrici e duplicazione, cancelleria, cartotecnica
49
Attrezzature per giardini e giardinaggio
50
Medicina veterinaria
51
Turismo
51a)
Turismo nautico
51b)
Turismo itinerante
51c)
Turismo termale
51d)
Turismo e sport equestre
52
Moda
52a)
Alta moda
52b)
Moda in settori specifici
52c)
Maglieria
52d)
Accessori moda
52e)
Moda sartoriale
52f)
Accessori auto - moto
52g)
Accessori auto - moto per fuoristrada
52h)
Accessori per animali
52i)
Accessori per campeggio
52l)
Accessori alta moda
52m)
Alta moda femminile
52n)
Alta moda maschile
52o)
Alta moda pronta
52p)
Modisteria
53
Attrezzature per il commercio fisso
53a)
Scaffalature varie, insegne, carrelli, segnaletica luminosa, sistemi di illuminazione
53b)
Attrezzature per agroalimentari
53c)
Attrezzature espositive per ambulantato (banchi, ombrelloni da mercato, tende, espositori metallici)
54
Gastronomia e ristorazione
54a)
Attrezzature e impianti per ristorazione collettiva
54b)
Attrezzature e impianti per ristorazione e pubblici esercizi
55
Articoli sportivi ed accessori
55a)
Articoli sportivi per pesca
55b)
Articoli sportivi per caccia
55e)
Articoli sportivi per equitazione
55d)
Articoli sportivi per la montagna
55e)
Articoli sportivi per il mare
56
Biancheria intima
57
Biancheria per la casa
57a)
Biancheria per comunità
58
Elettrodomestici
59
Mobili antichi
59a)
Mobili moderni
59b)
Attrezzature e accessori per lavorazione mobili
60
Presepi ed accessori
61
Campionatura inerente tematica convegni
61a)
Convegni inerenti tematica della mostra
62
Autoveicoli specializzati
62a)
Automarket
62b)
Autobar
62c)
Autorefrigerati
63
Terziario avanzato
63a)
Finanziari
63b)
Servizi assicurativi
63c)
Servizi informatici
63d)
Servizi bancari
63e)
Leasing
63f)
Servizi informativi per campeggi e villaggi turistici
63g)
Servizi per la scuola
64
Abbigliamento sportivo
64a)
Abbigliamento sportivo per la pesca
64b)
Abbigliamento sportivo per la caccia
64c)
Abbigliamento sportivo per l'equitazione
64d)
Abbigliamento sportivo per la montagna
61e)
Abbigliamento sportivo per il mare
65
Attrezzature e accessori per la nautica
65a)
Motori nautici
66
Attrezzature e accessori per la pesca
66a)
Attrezzature e accessori per la pesca sportiva
66b)
Attrezzature e accessori per la pesca professionale
66c)
Attrezzature e accessori per la pesca subacquea
67
Ecologia, ambientalismo
67a)
Ecologia marina
68
Acquariologia e acquari
69
Attrezzature per riscaldamento, termica, idraulica
70
Agriturismo
71
Attrezzature per discoteche
72
Termalismo, prodotti termali
73
Articoli idrosanitari
73a)
Articoli idrosanitari per campeggi, stabilimenti balneari, villaggi turistici
74
Impianti depurazione acque
75
Trasporti animali
76
Prevenzione per la sanità
77
Pronto soccorso e dipartimento di emergenza
78
Apparecchiature e tecniche medicali
79
Animali domestici
80
Energia alternativa
81
Prodotti per pulizia, igiene e sanificazione
82
Bonifica idrogeologica
83
Smaltimento e trattamento dei rifiuti
83a)
Smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani
83b)
Smaltimento e trattamento dei rifiuti inustriali