Data: 2014-11-05 12:14:52

PUBBLICO SPETTACOLO

Buongiorno,
alla luce del D.M. 18/12/2012 ed anche delle precedenti, è giusto interpretare le nuove disposizioni come da modello che allego?
In pratica:
1)  la dichiarazione di cui al punto 4.1. del modello,  può essere utilizzata in manifestazioni superiori a 200 persone con utilizzo di palco o pedana di qualsiasi altezza? La presenza di sedie per lo stazionamento del pubblico è considerata "struttura per lo stazionamento del pubblico"? Mi pongo il problema perchè qualche volta la differenza tra la casistica di cui alla  dichiarazione del punto 4.1. e quella di cui al punto 4.2. sembra veramente sottile....
2) Quando effettivamente si può dire di un luogo (il locale mi pare già meglio individuabile) che sia di pubblico spettacolo?  Nel mio Comune le Associazioni organizzano spesso attività anche con uso di palchi e sedie e fino a 200/300 persone.... come meglio inquadrare queste attività? Grazie  infinite, allego il modello.




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Data: 2014-11-05 21:58:45

Re:PUBBLICO SPETTACOLO

Faccio una sintesi ad uso di tutti.

Il DM 18/12/12 ha modificato il DM 19/08/96.
Per prassi e giurisprudenza, il DM 19/08/96, “a[i]pprovazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo[/i]”, ha esorbitato dalla suo campo applicativo e, oltre alla prevenzioni incendi, è finito per divenire la norma attuativa dell’art. 80 TULPS. In pratica, il campo applicativo del DM del 1996 è diventato anche il campo applicativo dell’art. 80 TULSP.
Con il DM 18/12/12 è stato modificato il DM 19/08/96 nel senso che è stato tolto il limite di altezza dei palchi sopra il quale lo stessa norma trovava applicazione. Adesso palchi di qualsiasi altezza non sono rilevanti per l’applicazione della norma. Il DM del 2012, però, non si è limitato ad eliminare dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DM del 96 la locuzione “[i]non superiore a 0,8 m[/i]” ma ha aggiunto: [i]fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto.
[/i]
Nel suo complesso, l’art. 1, comma 2, lett. a) del DM del 96 dispone:
[i]2. [u]Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto[/u]:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di [color=red]strutture[/color] specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, [u]anche con uso di palchi o pedane [/u]per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, [u]fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto[/u][/i]

Il titolo IX citato, per quanto d’interesse dispone:
[i]per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche [color=red]attrezzature[/color] per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio[/i].

Quindi nella parte della SCIA indicata come 4.1 è fuorviante parlare di capienza dato che non ci sono limiti spaziali (transenne, tribune ecc.) per definirla o calcolarla, meglio parlare di affluenza prevista. La capienza implica un confine entro il quale una persona viene conteggiata e fuori del quale non viene conteggiata.
Da ciò deriva che la dichiarazione di cui al punto 4.1 si applica a prescindere dalle persone che assistono lo spettacolo. Deve risultare chiaro, in ogni caso, che si applica il titolo IX, quindi ok la parte dove dici che si impegna a...
Trovo non compatibile il DM 10/03/98 dato che si applica ai luoghi di lavoro e ai cantieri temporanei in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Sul punto approfondisce con un esperto di “81/2008” e “decreto interministeriale 22 luglio 2014” anche se quest’ultimo non dovrebbe applicarsi a palchi sotto i 2 metri.

Riguardo all’altra osservazione ti ho segnato in rosso che il DM del 96 parla sia di strutture che di attrezzature. Nelle due accezioni, a parere mio, ci rientra anche una serie di sedie posizionate apposta per assistere allo spettacolo. La rilevanza è confermata dalla vecchia circolare Min.Int n. 16/1951 (ancora rilevante per quanto applicabile). L'atto ministeriale ci dice che quando vengono utilizzate sedie nei locali, [i]queste debbono venire collegate a gruppi di almeno otto con liste trasversali[/i]. Una volta collegate rappresentano sicuramente una struttura.
Per contro ritengo che delle sedie sparse non predisposte dall’organizzazione o sedie interno a tavoli per la somministrazione approntati per assistere allo spettacolo non siano rilevanti (vedi TAR Marche n. 742/2011).
L’amministrazione nella sua potestà regolamentare nella materia della polizia amministrativa applicata agli articoli 68/69/80 tulps, può sicuramente specificare che cosa si intende per strutture/attrezzature e adeguare il modello di SCIA con le relative specificazioni.

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