serei grato a chi potesse rispenderea questo quesito:
il decreto legislativo numeoro 66 del 8/04/2003 all'articolo 2 comma 2 cita che le forze di polizia non sono seggette al presente decreto unicamente in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezzza pubblica..............
le polizie locali rientrano tra le forze di polizia interessate da tale norma ?
grazie anticipatamente.
serei grato a chi potesse rispenderea questo quesito:
il decreto legislativo numeoro 66 del 8/04/2003 all'articolo 2 comma 2 cita che le forze di polizia non sono seggette al presente decreto unicamente in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezzza pubblica..............
le polizie locali rientrano tra le forze di polizia interessate da tale norma ?
grazie anticipatamente.
[/quote]
[color=red]In ragione della peculiare organizzazione del lavoro e della concorrente competenza regionale in
materia di istruzione, il decreto legislativo n. 66 del 2003 non si applica al personale della scuola di cui
al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, né al personale delle Forze armate
e di polizia, nonché gli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività
operative specificamente istituzionali[/color]
CIRCOLARE N. 8/2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://www.confprofessionilavoro.eu/wp-content/uploads/2013/01/20050303_Circ_08.pdf
*************************************
Segnalo inoltre:
[color=red]Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2010.
[/color]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/;ELX_SESSIONID=H1jlJh7Z54TPBlpspJlkyjyQjkfpbKcJZvQDyhy3lTWXBvk1YzLV!1821898924?uri=CELEX:62009CJ0227
Al 19esimo considerando:
Infine, dal 1o
settembre 2004, in conseguenza di una modifica disposta dall’art. 1, n. 1,
lett. b), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, recante modifiche ed integra
zioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio
dell’orario di lavoro (GURI n. 192 del 17 agosto 2004; in prosieguo: il «decreto legi
slativo n. 213/2004»), le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003 non sono più
applicabili agli addetti al servizio di polizia municipale.
*************************************
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (GU n.87 del 14-4-2003 - Suppl. Ordinario n. 61 )
note:
Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva
1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla
direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai
profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi
quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per
finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel
presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari
esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai
servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al
personale della scuota di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di
polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita'
operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata)).
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche
agli apprendisti maggiorenni.
...nonché gli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale,[u] in relazione alle attività[b] operative [/b]specificamente istituzionali[/u] ...
Interessante sentenza...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0227:IT:HTML
... 19 Infine, dal 1° settembre 2004, in conseguenza di una modifica disposta dall’articolo 1, n. 1, lett. b), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (GURI n. 192 del 17 agosto 2004; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 213/2004»), le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003 non sono più applicabili agli addetti al servizio di polizia municipale.
MA ANCHE
... 39 Come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni scritte, le attività dei servizi di polizia municipale svolte [b]in condizioni normali[/b] rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/391 e, attraverso il rinvio all’articolo 2 di tale direttiva contenuto nell’articolo 1, n. 3, delle direttive «orario di lavoro», nell’ambito di applicazione di queste ultime (v. per analogia, segnatamente, ordinanza 14 luglio 2005, causa C‑52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Racc. pag. I‑7111, punti 51‑61 e giurisprudenza ivi citata).
http://www.ediesseonline.it/riviste/rgl/sentenze/chiavi/riposo
Pertatnto IN CONDIZIONI NORMALI il decreto legislativo numero 66 del 8/04/2003 si applica anche alla polizia locale