Il bando per l'assegnazione di autorizzazioni per autonoleggio con conducente va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale? nel caso quali sono i costi?
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Il bando per l'assegnazione di autorizzazioni per autonoleggio con conducente va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale? nel caso quali sono i costi?
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NOOOOOOO
Nessuna legge lo prevede.
Alcuni regolamenti comunali prevedono la pubblicazione sul BURAS.
Esempio:
Dell’avvenuta emanazione del Bando è data notizia mediante pubblicazione per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna e all’Albo Pretorio del Comune. Il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso
sul B.U.R.A.S.
Grazie mille!
Approfitto perun altro quesito sempre sullo stesso argomento:
Come ben noto, l’art. 3, comma 3, della legge 21/92, come modificato sin dall’anno 2009, ha previsto che “ La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”. Tale disposizione, tuttavia, non è entrata ancora in vigore per effetto di ripetuti interventi legislativi. Pertanto, in base alla normativa nazionale, l’unico requisito al momento inderogabile dovrebbe essere quello della disponibilità dell’autorimessa sul territorio comunale, mentre la sede potrebbe trovarsi anche in un altro Comune.
La Regione Sardegna, tuttavia, con apposita Deliberazione della Giunta regionale, n. 10/42 del 12.3.2010, nel dettare i “Criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente”, prevede che i regolamenti comunali debbano disporre nell’ambito dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, “l’obbligatorietà della disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e una rimessa che deve essere situata all’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”
Stante il confuso e contradditorio quadro normativo, dovendo procedere entro questo mese all’adozione di un bando, chiedo suggerimenti in merito al requisito da prevedere, con riferimento alla sede legale, al fine di potere evitare possibili contenziosi.
Ringrazio anticipatamente.
Le legge 21/92 ante modifica disponeva all’art. 3 (testualmente):
[i]l servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
[/i]
All’art. 8, comma 3 aggiungeva:
[i]3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. [/i]
All’art. 11, rubricato “Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”, aggiungeva:
[i][...]
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.[/i]
Da parte mia, sposando la tesi che le modifiche non siano in vigore, motiverei, usando le stesse motivazioni delle proroghe del legislatore (vedi sotto), come pare inopportuno creare condizioni di disagio economico/concorrenziale fra gli operatori NCC tramite l’imposizione di una sede legale nel comune ove ha sede anche la rimessa. Le due sedi possono coincidere ma NON devono coincidere.
La delibera regionale, redatta esplicitamente ai sensi della novella normativa non entrata in vigore, quindi, non è da considerare criterio obbligatorio limitatamente a ciò che la legge quadro statale ancora non prevede come cogente.
E’ bene, in ogni caso, essere coscienti che la materia è estremamente fumosa e incerta.
Per le motivazioni vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21876.0
ho riportato un pezzo dell’ultima relazione parlamentare sulla necessità di un’ulteriore proroga. Seguendo il ragionamento parlamentare puoi trovare le ragionevoli motivazioni per determinare criteri di bando non in linea con la delibera regionale che, comunque, detta dei criteri.
Qua puoi scaricare anche il parere dell’AGCM emesso all’indomani della modifica del 2009:
http://www.federnoleggio.it/news/2009/agcm_ncc_milleproroghe_20feb09.pdf
grazie :)
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