Data: 2011-10-04 15:43:21

Norme in materia di bollo su istanze

Avrei la necessità di reperire le principali norme in materia di obbligo di apposizione di marca da bollo (ora virtuale) sulle istanze e dei compiti in capo al comune in materia.
Grazie

riferimento id:2260

Data: 2011-10-04 17:19:36

Re:Norme in materia di bollo su istanze

Ciao,come hai letto nella circolare del 28 settembre adesso il pagamento del bollo potrà avvenire:
1) in modo virtuale (si paga il Comune e questi rimborsa l'erario. La procedura è valida solo per i Comuni di grandi dimensioni accreditati al Ministero
2) con F23
3) applicando il contrassegno telematico sulla pratica prima di scannerizzarla ed annullando il bollo. L'interessato tiene l'originale per controlli.

Quanto al bollo, in sintesi:
1) serve 1 bollo da 14,62 sulle ISTANZE
2) il bollo non va sulle SCIA
3) il bollo va anche sulle autorizzazioni (14,62)
4) fino a IERI il bollo andava ogni 4 pagine di foglio. Oggi con la telematica è chiaramente sempre unico (non essendovi più fogli).
5) se il cittadino non assolve al bollo la pratica va avanti lo stesso ma il dipendente segnala l'irregolarità all'agenzia delle entrate (ovviamente prima minacci l'utente!!!!)
6) se il cittadino evade il bollo ne risponde anche il dipendente che non ha vigilato.

Ti mando per email un documento più strutturato che non posso pubblicare nel forum.

Ciao

riferimento id:2260

Data: 2011-10-05 17:50:29

Re:Norme in materia di bollo su istanze

In merito al punto 6 della precedente risposta (molto esauriente), mi è sorto un dubbio e le chiedo:
la richiesta da parte di operatori commerciali su area pubblica di occupazione suolo per partecipare
a feste patronali, sagre e fiere locali che si svolgono nel nostro Comune, soprattutto in estate, vanno
inoltrate apponendo il bollo?
Ringrazio per la Vostra disponibilità.

riferimento id:2260

Data: 2011-10-05 21:01:02

Re:Norme in materia di bollo su istanze


In merito al punto 6 della precedente risposta (molto esauriente), mi è sorto un dubbio e le chiedo:
la richiesta da parte di operatori commerciali su area pubblica di occupazione suolo per partecipare
a feste patronali, sagre e fiere locali che si svolgono nel nostro Comune, soprattutto in estate, vanno
inoltrate apponendo il bollo?
Ringrazio per la Vostra disponibilità.
[/quote]

Tutte le istanze dirette all'emanazione di un atto (quindi anche le richieste di concessione di suolo pubblico) sono in bollo.
Tuttavia in questi casi esiste un "trucco" e cioè si può formulare la concessione NON come richiesta ed atto ma come DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO dell'autorizzazione generale.

Si adotta un regolamento in cui si dice che il Comune concede X posteggi .... chi intende avvalersi di detta concessione deve inviare comunicazione autocertificata nella quale dichiara di avvalersi di tale concessione. Non essendo istanza è esente dal bollo.

riferimento id:2260

Data: 2011-10-06 10:59:22

Re:Norme in materia di bollo su istanze

[quote]Tutte le istanze dirette all'emanazione di un atto (quindi anche le richieste di concessione di suolo pubblico) sono in bollo.
[/quote].

Nei casi in cui la norma prevede la comunicazione (ad esempio nel caso di subingresso per il commercio itinerante, per i PE), ma la PA (per la nostra legge regionale vale ancora, per la direttiva servizi no,....) deve rilasciare l'atto autorizzativo, si devono mettere le marche da bollo sulla comunicazione?
Grazie

riferimento id:2260

Data: 2011-10-06 17:52:22

Re:Norme in materia di bollo su istanze

NO,
qualora per motivi su cui non mi soffermo si debba (o si ritenga di dover) rilasciare un atto espresso a seguito della comunicazione detto atto NON VA IN BOLLO.
Infatti in questo caso non si rientra nel campo di applicazione dell'impsota sul bollo.

Altro esempio è, da DOMANI, la normativa VVF di cui al dpr 151/2011 che prevede il rilascio del CPI a seguito di SCIA. Detto CPI non va in bollo in quanto atto espresso che segue automaticamente alla presentazione di una SCIA.

riferimento id:2260

Data: 2011-10-14 10:22:40

Re:Norme in materia di bollo su istanze

Buongiorno,
vorrei chiedere cortesemente il codice tributo che deve essere inserito nel modello F23 per l'imposta di bollo di € 14,62; nella tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate aggiornata al 01 luglio 2011 vi sono le seguenti:
- imposta di bollo - acconto cod. 455T;
- Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa cod. 456T;
- Imposta di bollo su libri e registri - cod. 458T

Grazie.

riferimento id:2260

Data: 2011-10-14 13:15:06

Re:Norme in materia di bollo su istanze


Buongiorno,
vorrei chiedere cortesemente il codice tributo che deve essere inserito nel modello F23 per l'imposta di bollo di € 14,62; nella tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle entrate aggiornata al 01 luglio 2011 vi sono le seguenti:
- imposta di bollo - acconto cod. 455T;
- Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa cod. 456T;
- Imposta di bollo su libri e registri - cod. 458T

Grazie.
[/quote]

ATTENZIONE, il codice è 458T ma dal 1 ottobre è possibile "pagare il bollo" in uno di questi due modi (oltre al modello f23):
1) inviare il CODICE del contrassegno telematico nel testo della PEC inviata al SUAP. Ciò costituisce annullamento del bollo (che ovviamente non potrà essere utilizzato per altre pratiche)
2) applicare il bollo sull'istanza e scannerizzarla.
Il contrassegno telematico (ex marca da bollo) va conservata per eventuali controlli

riferimento id:2260

Data: 2011-10-22 15:12:42

Re:Norme in materia di bollo su istanze

Buongiorno,
concordo relativamente al  codice 458T che si riferisce all'emissione di documenti informatici, ma sono perplessa riguardo la compilazione del codice ufficio/ente nel  mod. F23;
nel mio caso attuale ho la richiesta da parte del Suap  del mod F23 per il pagamento del bollo necessario al rilascio dell' autorizzazione di emissioni in atmosfera che il Suap stesso  invierà tramite PEC; ma immagino il problema si porrà in futuro anche per altri tipi di autorizzazioni.
Il programma di compilazione del mod F23 mi avverte che il codice Ufficio va riportato obbligatoriamente;  quale si deve indicare?  è corretto il codice dell'Ufficio Unico delle Entrate per Esempio R5G per Firenze 1?
Grazie per la cortese attenzione.
Stefania

riferimento id:2260

Data: 2011-10-23 16:21:29

Re:Norme in materia di bollo su istanze


Buongiorno,
concordo relativamente al  codice 458T che si riferisce all'emissione di documenti informatici, ma sono perplessa riguardo la compilazione del codice ufficio/ente nel  mod. F23;
nel mio caso attuale ho la richiesta da parte del Suap  del mod F23 per il pagamento del bollo necessario al rilascio dell' autorizzazione di emissioni in atmosfera che il Suap stesso  invierà tramite PEC; ma immagino il problema si porrà in futuro anche per altri tipi di autorizzazioni.
Il programma di compilazione del mod F23 mi avverte che il codice Ufficio va riportato obbligatoriamente;  quale si deve indicare?  è corretto il codice dell'Ufficio Unico delle Entrate per Esempio R5G per Firenze 1?
Grazie per la cortese attenzione.
Stefania
[/quote]

Sì, va bene qualsiasi codice ufficio (in pratica è come domandarsi se il bollo lo posso comprare in qualsiasi tabaccheria d'Italia. Certo!!!!).
Meglio indicare l'ufficio più prossimo al richiedente.

riferimento id:2260

Data: 2011-12-05 11:02:00

Re:Norme in materia di bollo su istanze

Buongiooooooooorno
Come mai qui indichi il  "codice 458T"  e negli esempi di compilazione hai inserito il "codice 456T"?
Io ho tutti gli F23 compilati  con questa indicazione!!!!!  Mi arrestano???    :'(  Oppure ..... li ripago io?  :-[  Non mi meraviglierei più di tanto!!!!!
Ciaoooooooooo appena trovo il coraggio ti telefono.

riferimento id:2260

Data: 2011-12-05 17:44:00

Re:Norme in materia di bollo su istanze


Buongiooooooooorno
Come mai qui indichi il  "codice 458T"  e negli esempi di compilazione hai inserito il "codice 456T"?
Io ho tutti gli F23 compilati  con questa indicazione!!!!!  Mi arrestano???    :'(  Oppure ..... li ripago io?  :-[  Non mi meraviglierei più di tanto!!!!!
Ciaoooooooooo appena trovo il coraggio ti telefono.
[/quote]

Perchè ogni tanto (ma non spesso) anche io do' i numeri!!!!!
Il codice corretto è 458T (http://blog-conservazione-sostitutiva.docflow.com/2009/01/bolli-per-documenti-informatici-1.html)

In ogni caso l'uso del 456T non determina alcuna conseguenza se la cifra pagata è corretta!!

Ricordo che in base al nuovo decreto di novembre è da ABBANDONARE l'uso del modello F23, da sostituire con l'indicazione del CODICE del contrassegno telematico

riferimento id:2260

Data: 2011-12-07 08:41:50

Re:Norme in materia di bollo su istanze

Scusa la mia ignoranza ma cosa è il "CODICE del contrassegno telematico"? e a quale decreto di novembre ti riferisci?..................ne sono usciti parecchi nelmese di novembre!!!!!!!!!!!
ciao ciao

riferimento id:2260

Data: 2011-12-10 12:41:35

Re:Norme in materia di bollo su istanze


Scusa la mia ignoranza ma cosa è il "CODICE del contrassegno telematico"? e a quale decreto di novembre ti riferisci?..................ne sono usciti parecchi nelmese di novembre!!!!!!!!!!!
ciao ciao
[/quote]

1) Il bollo da ora in poi si assolve semplicemente indicando nella PEC o in uno dei modelli il CODICE NUMERICO che compare sulle marche da bollo (la parola "marche da bollo è tecnicamente superata e sostituita da "contrassegno telematico)
2) vedi in allegato un esempio di marca. In alternativa è possibile applicare la marca al modello (soluzione preferibile), scansionarla, ed inviarla con PEC
3) in goni caso è valido anche il pagamento F23 che però va sconsigliato!


***********************
D.M. 10 novembre 2011  (1).

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 267.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.



IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO

PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Visto l'art. 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la «Disciplina dell'imposta di bollo»;

Visto l'art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Sentito il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Acquisito il parere facoltativo della Conferenza Unificata in data 27 ottobre 2011;

Decretano:



Art. 1  Modulistica

1.  Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito «decreto»), in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (da ora «SUAP») e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.
2.  In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato può comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 2  Sistema dei pagamenti

1.  Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.
2.  I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico.
3.  Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione.


Art. 3  Imposta di bollo

1.  L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.
2.  Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.


Art. 4  Potere di rappresentanza

1.  Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 5  Modalità di rilascio ed effetti della ricevuta

1.  In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.  Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4.  Le modalità di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresì i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all'art. 5, comma 7 del decreto.


Art. 6  Attività svolte in delega

1.  Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it.


Art. 7  Attività del commissario ad acta

1.  Al fine di superare eventuali difficoltà che impediscono la completa operatività del SUAP di cui all'art. 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede un commissario ad acta nominato ai sensi del medesimo articolo.
2.  Nelle more della nomina del commissario di cui al comma 1 e dell'adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonché nel caso in cui il commissario ad acta rilevi l'assenza nel territorio di competenza di un'infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l'interessato può presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 8  Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi

1.  Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2.  Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.
3.  Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.
4.  Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

riferimento id:2260
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