Salve,
Un'azienda di vendita e manutenzione impiati termoidraulici si avvale di soggetti muniti di partita iva (oppure con prestazioni occasionali) che fanno "porta a porta" per creare contatti e fissare appuntamenti finalizzati a sopralluoghi da parte di tecnici per la vendita dei propri prodotti e servizi (es. caldaie, impianti fotovoltaici).
Chiedo se a vs avviso tale attività si configuri come:
a) vendita effettuata presso il domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 68 della L.R. 28/2005
b) attività di rappresentanza
c) entrambe.
Grazie
La legge regionale e il d.lgs. 114/98 specificano che il commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore si caratterizza, in alternativa, sia per la vendita del prodotto immediata sia per la raccolta degli ordinativi.
Rammenta che siamo nel campo del commercio al dettaglio quindi occorre un tizio (il commerciante), proprietario del bene, che cede al consumatore finale tale bene.
Quindi da una parte ci sarà un’azienda che svolge attività di commercio al dettaglio di beni presso il domicilio del consumatore e dall’altra il consumatore finale. Nel mezzo alle parti ci potrebbe essere un agente che lavora per l’impresa commerciale.
Ritengo che la vendita di caldaia come prodotto finito solo da applicare rappresenti un’ipotesi commerciale, il fatto che dopo venga fornita assistenza non è rilevante (vedi automobili). Resta inteso, così come succede per le auto possano, che possano essere previste forme di noleggio + servizi senza che si configuri una compravendita.
Il legislatore, data la particolarità della fattispecie è intervenuto nel 2005 con la legge n. 173, rubricata: [i]Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali[/i].
La norma del 2005 dispone che per incaricato si intende: [i]colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio[/i].
La stessa norma aggiunge l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia o meno. Sul punto ti rimando alla lettura degli articoli 3 e 4 della legge 173/2005.
Per approfondimenti vedi anche qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21398.0