La Provincia mi ha inviato il verbale di contestazione per la violazione della L.R. 31/2008 art. 17 c. 2 e del R.R. 4/2008 art. 8 e 9 in quanto un agriturismo non rispettava i limiti e le modalità di esercizio e perché mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è previsto che il Comune proceda a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo compreso tra sei mesi ed un anno.
La domandaè questa:
- l'ordinanza ha efficacia immediata dalla notifica della stessa, ovvero dal momento della notifica non può più esercitare, oppure è possibile porre una data dalla quale intercorre il periodo di sospensione ??
- solo una conferma: avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ?!?!? E solo al T.A.R. ?? (sono sicuro che faranno ricorso)
Forse volevi dire art. 157 comma 2. Nell'esporre i quesiti è sempre meglio specificare il dispositivo della contestazione.
Nel caso in questione l'ordinanza ha efficacia immediata perchè mancano i presupposti per esercitare.
Il destinatario del provvedimento restrittivo può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni o, per questioni di illegittimità costituzionale dell'atto, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La Provincia mi ha inviato il verbale di contestazione per la violazione della L.R. 31/2008 art. 17 c. 2 e del R.R. 4/2008 art. 8 e 9 in quanto un agriturismo non rispettava i limiti e le modalità di esercizio e perché mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è previsto che il Comune proceda a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo compreso tra sei mesi ed un anno.
La domandaè questa:
- l'ordinanza ha efficacia immediata dalla notifica della stessa, ovvero dal momento della notifica non può più esercitare, oppure è possibile porre una data dalla quale intercorre il periodo di sospensione ??
- solo una conferma: avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ?!?!? E solo al T.A.R. ?? (sono sicuro che faranno ricorso)
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[color=red][size=12pt]ATTENZIONE[/size][/color]
La questione è articolata e va distinta in 3 parti:
1) procedimento sanzionatorio pecuniario. La Provincia ha fatto verbale e contestato all'interessato che potrà pagare doppio del minimo, fare scritti difensivi ecc... e che avrà il suo esito
2) parallelamente al procedimento sanzionatorio il Comune deve adottare il DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' con efficacia immediata. Anche se lo adotti fra 1 settimana MEDIO TEMPORE l'attività rimane abusiva e quindi qualunque organo di vigilanza può (e dovrebbe) fare nuova sanzione!!!!!!!!!
3) l'art. 163 comma 3 della L.R. 5-12-2008 n. 31 prevede invece una SANZIONE ACCESSORIA NON PECUNIARIA della chiusura da 6 mesi ad un anno che però:
- non si applica nel tuo caso in quanto trova applicazione il comma 2
- si sarebbe applicata solo a seguito dell'ordinanza ingiunzione conclusiva del procedimento di cui al punto 1
Quello che adotti è un provvedimento amministrativo ordinario e come tale i termini di ricorso sono 60 per tar e 120 per CdS
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Ciao Simone e grazie per la risposta molto esaustiva.
Ho solo una perplessità sul punto 3 che mi hai scritto in merito alla non applicazione della sanzione del divieto di prosecuzione dell'attività da 6 mesi ad 1 anno. Non ho capito bene quando andrebbe applicata, in quanto seguendo l'indicazione del verbale della Provincia, sembra invece da applicare. Ti allego copia della parte del verbale della Provincia interessata per avere un tuo parere.
Ciò predetto ed in caso di non applicazione del divieto di prosecuzione di 6 mesi, solo per conferma al fine di evitare di commettere stupidi errori:
- attendo il pagamento del verbale o gli eventuali scritti difensivi (il mancato pagamento nei 60 giorni o la non presentazione di scritti difensivi nei 30 giorni mi porterà ad emanare ordinanza ingiunzione di pagamento);
- come sanzione accessoria applico solo l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività immediata ai sensi dell'articolo 163 c. II la quale avrà efficacia sino alla dimostrazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'agriturismo;
Grazie ancora ed attendo Tua conferma (ringrazio anche gdonato con il quale ho il piacere di condividere tale tematica).
Ciao Simone e grazie per la risposta molto esaustiva.
Ho solo una perplessità sul punto 3 che mi hai scritto in merito alla non applicazione della sanzione del divieto di prosecuzione dell'attività da 6 mesi ad 1 anno. Non ho capito bene quando andrebbe applicata, in quanto seguendo l'indicazione del verbale della Provincia, sembra invece da applicare. Ti allego copia della parte del verbale della Provincia interessata per avere un tuo parere.
Ciò predetto ed in caso di non applicazione del divieto di prosecuzione di 6 mesi, solo per conferma al fine di evitare di commettere stupidi errori:
- attendo il pagamento del verbale o gli eventuali scritti difensivi (il mancato pagamento nei 60 giorni o la non presentazione di scritti difensivi nei 30 giorni mi porterà ad emanare ordinanza ingiunzione di pagamento);
- come sanzione accessoria applico solo l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività immediata ai sensi dell'articolo 163 c. II la quale avrà efficacia sino alla dimostrazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'agriturismo;
Grazie ancora ed attendo Tua conferma (ringrazio anche gdonato con il quale ho il piacere di condividere tale tematica).
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Non avevo capito che avevavo contestato la violazione SIA del comma 2 che del comma 3.
Quindi preciso:
QUALORA non vi sia il pagamento in misura ridotta o non sia archiviato il procedimento CON l'ordinanza ingiunzione dovrai VALUTARE (la sanzione non è automatica) se il fatto è GRAVE, tale da determinare l'applicazione del "divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo compreso tra sei mesi e un anno".
La norma è infelice ... parla di gravità e non di particolare gravità.
Siccome la sanzione è particolarmente pesante .... VALUTA BENE .... semmai ci risentiamo quando sarà il momento
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Lombardia
L.R. 5-12-2008 n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.
Art. 163
Sanzioni amministrative (344).
1. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 154; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività (345).
2. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi utilizza la denominazione agriturismo in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 164. In caso di gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo compreso tra sei mesi e un anno (346).
3-bis) In caso di particolare gravità o reiterazione di gravi violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la provincia, su segnalazione del comune, può disporre la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 153, per un periodo compreso tra uno e cinque anni (347).
4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.
5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. n. 90/1983.
(344) Le norme di attuazione del presente Titolo X sono state approvate con Reg. reg. 6 maggio 2008, n. 4
(345) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera llll), L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.
(346) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera mmmm), L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.
(347) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera nnnn), L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.