Una impresa è subentrata ad un'altra, acquisto ramo d'azienda, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tipologia ristorazione scolastica.
Ha prodotto SCIA sanitaria, nella quale indica di effettuare la preparazione/cottura in loco, ovvero nei locali cucina del plesso scolastico. Ha prodotto altresì la SCIA commerciale di subentro alla precedente impresa, col che si ritiene che somministri direttamente, con proprio personale, i cibi preparati in loco.
Il titolare, "rectius" legale rappresentante, ha dichiarato il possesso del requisito professionale significando di avere esercitato due anni negli ultimi cinque. Tuttavia, dalla visura camerale acquisita d'ufficio, risulta che la data di inizio attività dell'impresa è il 20/03/2014 mentre la costituzione e registrazione alla C.C.I.A.A. risale al 2005. Per attestare il prefato requisito ha indicato il n. di iscrizione alla C.C.I.A.A., corrispondente al C.F. della impresa, nonché la posizione R.E.A. della stessa. Infatti, dalla visura camerale in mio possesso i predetti dati corrispondono ma, come già detto, alla voce data inizio attività risulta 20/03/2014. Però, ho rilevato che l'impresa è proveniente da altra Provincia e facendo ulteriore visura, su quest'ultima provincia, risulta effettivamente una gestione di self - service con annesso bar a fare data dal 14/10/2010 anche se, pur corrispondendo la ragione sociale, non è dato evincersi il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante!!!! Ciò significa che il legale rappresentante è quello indicato sulla visura riferita alla provincia di destinazione e, quindi, non essendo variato, è da considerarsi in possesso del requisito citato, ovvero, bisogna effettuare qualche altra indagine per determinarlo?
Nella Regione Piemonte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 della L.R. n. 38/2006, parrebbe che il requisito professionale sia necessario anche per attività di somministrazione svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone ( lett. b) comma 2 art. 2: "La presente legge si applica altresì alle attività di somministrazione alimenti e bevande svolte in esercizi non aperti al pubblico" )
Se però ci si rifà all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 ( come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012) nonché leggendo la relativa circolare esplicativa MISE n. 3656/C del 12/09/2012, si perviene, se bene ho compreso detta norma, alla conclusione opposta e cioè che nel caso di attività di specie svolta nei confronti di una cerchia determinata di persone e non al pubblico, il requisito professionale non necessita.
A questo punto, qual'è la norma da applicarsi? Deve avere o non necessita il requisito professionale chi esercita somministrazione a cerchie determinate di persone quali sono, nella fattispecie, gli scolari e docenti che usufruiscono del servizio mensa?
Personalmente penso che il requisito non sia necessario poiché la materia è di esclusiva competenza statale e, pertanto, la regione non ha più titolo di legiferare in merito ad esso. E' così?
Grazie per l'attenzione
Una impresa è subentrata ad un'altra, acquisto ramo d'azienda, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tipologia ristorazione scolastica.
Ha prodotto SCIA sanitaria, nella quale indica di effettuare la preparazione/cottura in loco, ovvero nei locali cucina del plesso scolastico. Ha prodotto altresì la SCIA commerciale di subentro alla precedente impresa, col che si ritiene che somministri direttamente, con proprio personale, i cibi preparati in loco.
Il titolare, "rectius" legale rappresentante, ha dichiarato il possesso del requisito professionale significando di avere esercitato due anni negli ultimi cinque. Tuttavia, dalla visura camerale acquisita d'ufficio, risulta che la data di inizio attività dell'impresa è il 20/03/2014 mentre la costituzione e registrazione alla C.C.I.A.A. risale al 2005. Per attestare il prefato requisito ha indicato il n. di iscrizione alla C.C.I.A.A., corrispondente al C.F. della impresa, nonché la posizione R.E.A. della stessa. Infatti, dalla visura camerale in mio possesso i predetti dati corrispondono ma, come già detto, alla voce data inizio attività risulta 20/03/2014. Però, ho rilevato che l'impresa è proveniente da altra Provincia e facendo ulteriore visura, su quest'ultima provincia, risulta effettivamente una gestione di self - service con annesso bar a fare data dal 14/10/2010 anche se, pur corrispondendo la ragione sociale, non è dato evincersi il nominativo e dati anagrafici del legale rappresentante!!!! Ciò significa che il legale rappresentante è quello indicato sulla visura riferita alla provincia di destinazione e, quindi, non essendo variato, è da considerarsi in possesso del requisito citato, ovvero, bisogna effettuare qualche altra indagine per determinarlo?
Nella Regione Piemonte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 della L.R. n. 38/2006, parrebbe che il requisito professionale sia necessario anche per attività di somministrazione svolte nei confronti di una cerchia determinata di persone ( lett. b) comma 2 art. 2: "La presente legge si applica altresì alle attività di somministrazione alimenti e bevande svolte in esercizi non aperti al pubblico" )
Se però ci si rifà all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 ( come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012) nonché leggendo la relativa circolare esplicativa MISE n. 3656/C del 12/09/2012, si perviene, se bene ho compreso detta norma, alla conclusione opposta e cioè che nel caso di attività di specie svolta nei confronti di una cerchia determinata di persone e non al pubblico, il requisito professionale non necessita.
A questo punto, qual'è la norma da applicarsi? Deve avere o non necessita il requisito professionale chi esercita somministrazione a cerchie determinate di persone quali sono, nella fattispecie, gli scolari e docenti che usufruiscono del servizio mensa?
Personalmente penso che il requisito non sia necessario poiché la materia è di esclusiva competenza statale e, pertanto, la regione non ha più titolo di legiferare in merito ad esso. E' così?
Grazie per l'attenzione
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Ciao,
SICURAMENTE trova applicazione la disciplina nazionale che ESCLUDE la necessità del requisito professionale per le attività svolte a favore di una cerchia determinata di persone.
Non si può escludere che la Regione intervenga a disciplinare questo ambito reintroducendo i requisiti anche per questa attività (DUBITO!!!!!!) ma non può interpretarsi in questo senso la previgente normativa che va letta alla luce dell'adeguamento nazionale alla disciplina comunitaria.
Quindi niente requisito.