Una attività di gelateria artigiana (esercizio di vicinato) è stata dichiarata come stagionale, con periodo dal 1 marzo al 31 ottobre.
L'eventuale apertura per un periodo successivo - più esattamente solo l'1 e il 2 di novembre - comporta l'onere di presentare una modifica tramite il modello B?
La segnalazione deve essere fatta preventivamente o l'omissione può essere sanata anche tardivamente?
Quale sanzione viene applicata - siamo in Lombardia - per la mancata comunicazione allo Suap?
Grazie
Gli orari di vendita negli esercizi di vicinato sono stati liberalizzati (articolo 31, comma 1 del Decreto Legislativo 06/12/2011, n. 201), per cui non essendo soggetti ad alcuna comunicazione, a mio avviso non sono sanzionabili, a maggior ragione le semplici modifiche alle condizioni (giorni e orari) di esercizio.
Seppur Regione Lombardia non abbia mai abrogato gli artt. 103 e 104 della l.r. 6/2010 sconsiglio fortemente di applicarli...