Circa un anno fa una media distribuzione alimentare ha fatto un affidamento di reparto (non alimentare) ad un'altra società; oggi, quest'ultima società mi ha comunicato con una semplice lettera che ha ampliato la superficie di vendita: non mi sembra una prassi corretta. Chi è che deve comunicare l'ampliamento di superficie? l'affidatario del reparto o chi l'ha affidato? Inoltre, nella comunicazione si dovrebbe quantomeno capire quanto era la superficie, di quanto è aumentata e quanti mq è adesso, sbaglio?
riferimento id:2251L'affidamento di reparto è soggetto a COMUNICAZIONE. La normativa NON PREVEDE un obbligo di comunicazione delle variazioni dell'attività affidata in reparto.
A mio avviso chi gestisce il reparto può ampliare o ridurre la superficie di vendita senza adempimenti specifici.
Tuttavia il DANTE CAUSA, come prevede la norma, se non comunica la variazione risponde di eventuali illeciti commessi nella superficie ampliata.
Quindi CONSIGLIA al dante causa (NON AL GESTORE) di fare una semplice comunicazione.
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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 75
Affidamento di reparto.
1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo (79).
(79) Articolo così sostituito dall'art. 46, L.R. 5 giugno 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «Art. 75. Affidamento di reparto. 1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.».