Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum e avrei bisogno di alcuni consigli in merito alle locazioni di immobili ad uso turistico.
Premessa: Da aprile 2014 sono comodatario( con diritto di locare a terzi) di un immobile nel comune di Massa (MS).
Affitto il suddetto immobile per periodi non superiori a 30 gg. e dato che non c'è obbligo di registrazione del contratto, mi limito a fare un contratto di locazione di immobile ad uso turistico ex art.1 co.2 lett c della L.9/12/1998 n 431.
Adesso i miei dubbi sono questi:
1) Devo versare l'imposta di soggiorno al comune di Massa ? sul sito del comune c'è scritto che: "L'imposta si applica ad ogni pernottamento per ogni persona non residente e per ogni notte, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massa, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo."
Quindi secondo me, dato che le locazioni ad uso turistico non rientrano nella legge regionale della toscana n. 42 del 2000, io non sono tenuto a versare niente. Secondo voi è giusto ? Al Comune non mi hanno saputo dire nulla!!!!
2) Secondo voi dovevo chiedere l'autorizzazione per l'inizio dell'attività ?
3) I redditi derivanti dalle locazioni 2014 li dichiarerà mio padre (il comodante) nella sua dichiarazione che farà a giugno/luglio 2015. Su questi redditi è possibile pagarci il 21% della cedolare secca ?
Vi ringrazio.
Andrea
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum e avrei bisogno di alcuni consigli in merito alle locazioni di immobili ad uso turistico.
Premessa: Da aprile 2014 sono comodatario( con diritto di locare a terzi) di un immobile nel comune di Massa (MS).
Affitto il suddetto immobile per periodi non superiori a 30 gg. e dato che non c'è obbligo di registrazione del contratto, mi limito a fare un contratto di locazione di immobile ad uso turistico ex art.1 co.2 lett c della L.9/12/1998 n 431.
Adesso i miei dubbi sono questi:
1) Devo versare l'imposta di soggiorno al comune di Massa ? sul sito del comune c'è scritto che: "L'imposta si applica ad ogni pernottamento per ogni persona non residente e per ogni notte, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massa, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo."
Quindi secondo me, dato che le locazioni ad uso turistico non rientrano nella legge regionale della toscana n. 42 del 2000, io non sono tenuto a versare niente. Secondo voi è giusto ? Al Comune non mi hanno saputo dire nulla!!!!
2) Secondo voi dovevo chiedere l'autorizzazione per l'inizio dell'attività ?
3) I redditi derivanti dalle locazioni 2014 li dichiarerà mio padre (il comodante) nella sua dichiarazione che farà a giugno/luglio 2015. Su questi redditi è possibile pagarci il 21% della cedolare secca ?
Vi ringrazio.
Andrea
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1) Devo versare l'imposta di soggiorno al comune di Massa ? sul sito del comune c'è scritto che: "L'imposta si applica ad ogni pernottamento per ogni persona non residente e per ogni notte, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massa, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo."
Quindi secondo me, dato che le locazioni ad uso turistico non rientrano nella legge regionale della toscana n. 42 del 2000, io non sono tenuto a versare niente. Secondo voi è giusto ? Al Comune non mi hanno saputo dire nulla!!!!
[color=red]La locazione ad uso turistico NON rientra fra le attività ricettive della legge regionale.
se il Comune di massa ha questa previsione tu NON devi pagare l'imposta (RECTIUS. i tuoi clienti non la devono pagare. Ricordo che l'imposta grava su loro e non su te che faresti solo da intermediario).
Alcuni Comuni (forse illegittimamente!?!?!) hanno esteso l'imposta alle locazioni ad uso turistico ma lo hanno fatto ESPRESSAMENTE, indicandole nel regolamento.
[/color]
2) Secondo voi dovevo chiedere l'autorizzazione per l'inizio dell'attività ?
[color=red]Assolutamente no. Non svolgi alcuna attività soggetta ad autorizzazione/scia[/color]
3) I redditi derivanti dalle locazioni 2014 li dichiarerà mio padre (il comodante) nella sua dichiarazione che farà a giugno/luglio 2015. Su questi redditi è possibile pagarci il 21% della cedolare secca ?
[color=red]Trovi una risposta PUNTUALE su questo sito ... non aggiungo altro:
http://www.blogaffitto.it/categorie/esperto/cedolare-secca-sugli-affitti-turistici-applicabile-o-no.html
[/color]
Grazie, accerto al Comune.
riferimento id:22489LOCAZIONI AD USO TURISTICO - per il Mininterno obbligo di 109 TULPS
[color=red][b]Circolare del Ministero dell'Interno 26.06.2015 n. 4023
[/b][/color]
La circolare ritiene applicabile anche a tale tipologia NON RICETTIVA la disciplina dell'art. 109 del TULPS.
Non si condividono il ragionamento, il contenuto e le conseguenze .... clicca per gli approfondimenti:
Approfondimenti e documento disponibili su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28818.0
Mi trovo in parziale disaccordo con la vostra nota.
Perché non estendere tali possibilità anche alle locazioni turistiche che sono solitamente sotto ai 30gg speso dai 2 ai 7 giorni?
A firenze lo è dal 1 ottobre 2014 dal momento dell'entrata in vigore della tassa di soggiorno anche per le locazioni turistiche, con obbligo anche per le locazioni turistiche di accreditarsi d utilizzare il portale.
Se l'intento è identificare tutti per motivi di sicurezza lo trovo giusto, poi se magari questi nome e dati mai verranno verificati o visionati da nessuno, è tutta un altra storia.
Complimenti comunque per la segnalazione della circolare.
Un saluto
Mi trovo in parziale disaccordo con la vostra nota.
Perché non estendere tali possibilità anche alle locazioni turistiche che sono solitamente sotto ai 30gg speso dai 2 ai 7 giorni?
A firenze lo è dal 1 ottobre 2014 dal momento dell'entrata in vigore della tassa di soggiorno anche per le locazioni turistiche, con obbligo anche per le locazioni turistiche di accreditarsi d utilizzare il portale.
Se l'intento è identificare tutti per motivi di sicurezza lo trovo giusto, poi se magari questi nome e dati mai verranno verificati o visionati da nessuno, è tutta un altra storia.
Complimenti comunque per la segnalazione della circolare.
Un saluto
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Salve,
se hai letto i nostri post anche sul tema IMPOSTA DI SOGGIORNO siamo molto critici sulla sua estensione oltre i confini della disciplina normativa di settore.
Il problema NON è sostanziale ma FORMALE.
La locazione ad uso turistico, fino a propria contraria, NON IDENTIFICA UNA TIPOLOGIA RICETTIVA.
Applicare ad essa istituti e vincoli di altro genere costituisce una estensione che solo il LEGISLATORE (ed in entrambi i casi NAZIONALE) può e deve fare.
Una interpretazione estensiva non trova ragione.
Mentre per l'imposta di soggiorno si può fare appiglio alla novità normativa e quindi ritenere che la volontà del legislatore sia andata oltre il novero delle tipologie ricettive tradizionali (ma personalmente ritengo che tale lettura NON CONVINCA e la riserva di legge dell'art. 23 della Costituzione dovrebbe impedire una tale soluzione) nel caso dell'art. 109 tale forzatura è ancora più forte.
Perchè allora per decenni non si è applicata tale disposizione alle locazioni ad uso turistico?
Perchè il legislatore ha introdotto la comunicazione di CESSIONE FABBRICATO (http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/) esonerando anche da questa questo tipo di locazioni?
PERSONALMENTE CONCORDO con te. Ci vorrebbe un sistema di identificazione degli ospiti di queste tipologie di locazione breve .... ma noi siamo in uno STATO DI DIRITTO e queste scelte le deve fare il legislatore, non gli uffici della Questura, del Ministero o del Comune ....
Le garanzie formali sono il baluardo del nostro sistema, nel bene e nel male .... (e ne parlo volentieri oggi alla vigilia della riforma della Costituzione, che ne farà venir meno un bel po'!!!)
Ciao
Salve, sono nuovo nel forum, mi complimento con voi e mi inserisco per chiedere un chiarimento:
in base a tale circolare quindi anche chi affitta ad uso turistico e in maniera non professionale deve far pagare la tassa di soggiorno e deve fare la comunicazione alle autorità?
Grazie
Sono applicazioni che la pubblica amministrazione si è presa la libertà di effettuare. In teoria la locazione turistica è un atto di natura privata, non è un esercizio aperto al pubblico. In questo senso, in via di principio, la tassa di soggiorno non sarrebbe applicabile. La legge statale che ha istituito la tassa (d.lgs. n. 23/2011) dispone testualmente:
[i]1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle [b]strutture ricettive[/b] situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.[/i]
Sulla comunicazione ai fini della pubblica sicurezza si possono fare le stesse considerazioni sull'art. 109 TULPS.
Detto questo, però, le strade sono due: adeguarsi o andare per vie legali.
Salve, sono nuovo nel forum, mi complimento con voi e mi inserisco per chiedere un chiarimento:
in base a tale circolare quindi anche chi affitta ad uso turistico e in maniera non professionale deve far pagare la tassa di soggiorno e deve fare la comunicazione alle autorità?
Grazie
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SOTTOSCRIVO al 100% quanto detto da Mario .... PERSONALMENTE mi sono da sempre espresso nel senso che le interpretazioni circa l'applicabilità della TASSA DI SOGGIORNO e della COMUNICAZIONE ART. 109 sono illegittime .... ma si sta applicando in via estensiva una norma tributaria ed una di pubblica sicurezza .... presto ci saranno le sentenze!!!
[i]PERSONALMENTE CONCORDO con te. Ci vorrebbe un sistema di identificazione degli ospiti di queste tipologie di locazione breve .... ma noi siamo in uno STATO DI DIRITTO e queste scelte le deve fare il legislatore, non gli uffici della Questura, del Ministero o del Comune ....
Le garanzie formali sono il baluardo del nostro sistema, nel bene e nel male .... (e ne parlo volentieri oggi alla vigilia della riforma della Costituzione, che ne farà venir meno un bel po'!!!)
Ciao[/i][/quote]
Concordo. Le Questure, obtorto collo, si sono o si stanno adeguando alla circolare ministeriale citata (e ad altre precedenti di analogo tenore). Essendo chiara la [i]ratio[/i] delle stessa, mi limito a credere che il Ministero in questo caso, per superare le differenze tra le varie legislazioni regionali, abbia voluto leggere nelle parole "[b][i]proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze[/i][/b] e gli affittacamere" presenti nel 109 tulps non solo le c.d. CAV come regolati dalle varie LR ma appunto tutte le "case e gli appartamenti" a prescindere dalla loro classificazione (nazionale o regionale) tra le strutture ricettive classiche o extra-alberghiere.
Che poi tutto questo finisca per ingenerare confusione su quando vada fatta (entro 24 h) la comunicazione (telematica) ex art.109 TULPS alla Questura tramite il portale nazionale "Alloggiati Web" e quando invece occorra quella (entro 48 h) all'Autorità Locale di P.S. (Questura, COmmissariato di P.S., Sindaco) c.d. di "cessione fabbricato" (ex art.12 DL 59/78 o art.7 DLgs 286/98 a seconda dei casi), beh, purtroppo è vero.
Sul punto diversi uffici stanno comunque studiando modulistica ad hoc da pubblicare sui siti istituzionali per cercare di risolvere la questione con lo scopo di non vanificare la ratio delle varie disposizioni di legge, come spesso accade non armonizzate e non coordinate. :-\
TASSA DI SOGGIORNO - accordo fra Comune e AIRBNB per riscossione anche per LOCAZIONI TURISTICHE (gennaio 2016)
[img width=300 height=111]http://www.iltucci.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/airbnb_logo_detail.png[/img]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31720.0
Imposta di soggiorno sulle case vacanza affittate da privati: l’istituzione ex novo è in contrasto con la legge di stabilità 2016
[color=red][b]Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delib., 23 marzo 2016, n. 24[/b][/color]
http://buff.ly/1W1wJ6L
Locazioni: contratto nullo se registrato oltre il termine
Tribunale, Torino, sez. VIII civile, sentenza 21/04/2016
http://buff.ly/29NUrzL
[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».
Sanato un problema di coordinamento tra il DM 7.1.2013 e l’art.109 tulps la cui violazione è sanzionata dall’art.17 tulps (penale)
riferimento id:22489